La circostanza che un padre sia venuto ai propri obblighi naturali, lasciando la figlia priva dell'apporto affettivo non giustifica la privazione della minore del cognome. Tanto ha deciso la Suprema Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, con la sentenza 2009, n. 4819. La madre in realtà sosteneva che la conservazione del cognome paterno, considerate le gravi negligenze e trascuratezze realizzate dal padre avrebbe comportato per il minore un grave danno. La madre era certa che ogni volta che il minore si fosse presentato con il cognome del padre avrebbe coniugato il proprio senso d'identita' con la perdurante assenza del genitore e con il fatto lacerante del suo abbandono. |
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lunedì 28 novembre 2011
La madre non può ottenere che la figlia naturale possa avere solo il suo cognome, anche se il padre è assente
venerdì 25 novembre 2011
Tentò di evadere: non c'è reato se le condizioni detentive erano inumane !
Dalle aule del Tribunale di Napoli arriva una sentenza che potrebbe segnare la giurisprudenza in modo notevole, influendo e sollecitando una maggiore attenzione sul sistema di detenzione in Italia.
I fatti si riferiscono alle vicende giudiziarie di H. O. D. S., 29enne transessuale di origine brasiliana residente a Pianura, periferia del capoluogo campano, ed ivi costretto agli arresti domiciliari.
Ma grazie ad un permesso speciale ottenuto dall'autorità giudiziaria, D. S. poteva recarsi senza problemi a Ponticelli per svolgere le proprie mansioni di collaboratore domestico.
Ma essere agli arresti domiciliari e ricevere un permesso particolare significa dover rispettare determinate regole assolutamente rigide relative agli orari nel quale è concesso svolgere la propria attività, norma che purtroppo il brasiliano non riuscì a rispettare la sera del 5 Gennaio, vigilia dell'Epifania, quando, a causa dell'intenso traffico, sforò notevolmente il limite delle 18.30 previsto.
Fu contattato dalle Forze dell'ordine alle 19.05, poiché proprio a quell'ora gli fu fatta visita di controllo, ma ovviamente il pregiudicato non si trovava nella sua dimora. Nonostante le spiegazioni telefoniche fornite da D. S., alle 19.57, orario del suo rientro a casa, fu arrestato e condotto nella camera di sicurezza della caserma di Pozzuoli.
Proprio tra le mura dell'edificio militare si sarebbe consumato l'episodio oggetto di giudizio del giudice Sandra Lotti di Napoli, poiché il ragazzo fu costretto a passare l'intera notte in una camera assolutamente priva di infissi ed esposta alle intemperie del mese decisamente rigido di gennaio, senza poter indossare nemmeno il proprio soprabito, visto che il sistema di regole di detenzione italiano qualifica ogni transessuale come “psicologicamente instabile” e quindi si correrebbe il rischio che un accessorio (in questo caso il soprabito) potesse essere utilizzato per commettere suicidio.
Al mattino seguente, il detenuto riuscì ad uscire dalla camera di sicurezza, con la scusa di dover utilizzare la toilette, tentando, però, la fuga dalla caserma: fu bloccato dagli agenti presenti ed in preda ad una crisi isterica procurò lesioni ad un uomo in divisa ed a se stesso.
La dott.ssa Sandra Lotti ha appunto evidenziato come le condizioni di detenzione alle quali D. S. fu sottoposto fossero state causa scatenante dell'episodio, causando una reazione isterica determinata dalle modalità assolutamente inumane alle quali il giovane fu costretto, decidendo, infine, come sottolineato dal legale della vittima avv. Ciro Renino, che non vi fosse né coscienza né volontà nei comportamenti verificatisi: non solo H. O. D. S. è stato assolto dall'accusa di evasione (e quelle accessorie di resistenza e lesioni) perchè il fatto non sussiste, ma ha deciso anche di far causa allo Stato per “ingiusta detenzione”. ( Tratto da Levante on line )
http://www.levanteonline.net/cronaca/regione/4642-trans-tento-di-evadere-assolto-per-condizioni-di-detenzione-inumane.html
giovedì 24 novembre 2011
Si aggiunge il cognome del padre a quello materno , se il figlio naturale è stato riconosciuto molto in ritardo
Tribunale minorenni Milano, sentenza del 10/01/2011 | |
Filiazione - Filiazione naturale - Cognome.
In caso di tardo riconoscimento, la richiesta di attribuire il solo cognome paterno ai figli minori che abbiano portato il solo cognome materno per molti e significativi anni della loro vita va disattesa in favore dell'aggiunta del cognome paterno a quello materno, tenuto conto del principio di parità tra uomo e donna e di pari responsabilità nei compiti genitoriali, della dubbia origine costituzionale della regola della cognomizzazione patrilineare nella filiazione legittima e ritenuta non dirimente la dichiarata volontà dei genitori nella scelta del cognome da attribuire ai figli naturali, oltre che auspicabile la necessità che il minore si riconosca ed abbia rapporti con entrambi i rami familiari.
mercoledì 23 novembre 2011
Il genitore che non convive con il minore, in tema di mantenimento, deve contribuire alle spese di gestione dell'abitazione e del menage domestico
Corte d'Appello di Napoli, Sezione specializzata minorenni, sentenza n° 13 del 2007 , depositata il 22/06/07
La Corte d'Appello di Napoli nel determinare l'importo che a titolo di mantenimento spetta a carico del genitore non convivente, ha ritenuto opportuno considerare anche quelle spese legate alla gestione dell'abitazione e del menage domestico.
La presenza del minore, a parere , qui condiviso, della Corte, comporta la necessità di dover utilizzare un'abitazione necessariamente più grande e di dover disporre maggiori spese per la conduzione dell'immobile stesso , per acqua, gas , energia elettrica e similari.
Accanto al riconoscimento mensile di euro 500, per le spese ordinarie di mantenimento della minore , la Corte d'Appello di Napoli ha quindi riconosciuto euro 150 mensili, a " titolo di surplus di spese di gestione dell'abitazione e del menage domestico, derivanti dalla presenza della minore".
In costanza di matrimonio, ex articolo 143 c.c., grava sul coniuge economicamente più forte un vero e proprio obbligo di mantenimento
Corte Appello Napoli, Sezione Famiglia e Persone, n° 471/2011 , pubblicata il 17/02/11
Sulla base di questa motivazione , la Corte d'Appello di Napoli, in un caso che ha visto il patrocinio dello studio Renino & Partners Avvocati, ha riconosciuto il diritto della moglie, nel caso coniuge economicamente più debole, a percepire euro 300 mensili per il periodo anteriore al deposito del ricorso per separazione, pure in costanza di separazione di fatto.
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