mercoledì 31 ottobre 2012

Patrocinio a spese dello Stato : il limite di reddito per potervi accedere è aumentato


Decreto 2 luglio 2012 - Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2012)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze
Visto l'art 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con D.P.R 30 maggio 2002, n. 115, che fissa le condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
Visto l'art. 77 del citato Testo Unico che prevede l'adeguamento ogni due anni dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente;
Visto il decreto dirigenziale emanato in data 20 gennaio 2009 dal Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il quale, con riferimento al periodo 1° luglio 2004-30 giugno 2006 ed al periodo 1° luglio 2006-30 giugno 2008, e' stato aggiornato in euro 10.628,16 l'originario importo fissato dall'art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 115/02;
Ritenuto di dover adeguare, per il periodo relativo al biennio 1° luglio 2008-30 giugno 2010 il predetto limite di reddito fissato in euro 10.628,16;
Rilevato che nel periodo relativo al biennio considerato, dai dati accertati dall'Istituto Nazionale di Statistica, risulta una variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari ad 1,3%;
Decreta:
L'importo di euro 10.628,16, indicato nell'art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 115/02, cosi' come adeguato con decreto del 20 gennaio 2009, e' aggiornato in euro 10.766,33.  
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 luglio 2012
Il capo del dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
Selvaggi
Il ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
Canzio
Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2012
Registro n. 7 Giustizia, foglio n. 345

giovedì 4 ottobre 2012

Onorari degli avvocati: per le cause d'"annata" rimangono fermi i valori delle abrogate tariffe.

Quali onorari vanno riconosciuti agli avvocati , se la sentenza è relativa a vertenza introdotta anteriormente all'entrata in vigore del DL 24/01/12 ?
Il Tribunale di Varese , Sezione Prima Civile, G.U. Dottor Giuseppe Buffone, con la sentenza emessa il 26 settembre del 2012 , ha ritenuto doveroso applicare le abrogate tariffe , laddove dovessero le stesse risultare  
troppo basse ed ingiustamente penalizzanti per gli avvocati.
Il Giudice lombardo radica la sua interpretazione al DM 20/07/12, n° 140, articolo 1, comma VIII :" In nessun caso le soglie numeriche (..) per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa".
Il Legislatore quindi secondo il Tribunale di Varese consente al " giudice che ritenga incongruo il compenso , in conseguenza dell'effetto retroattivo della nuova norma , semplicemente potrebbe non applicarla e ricalcolare il compenso secondo i vecchi criteri".
Con riguardo al caso specificamente regolato il Giudice , per vertenza iniziata nel 2011 , avente ad oggetto un'azione di regresso , ha riconosciuto all'attore vittoria per euro 3100 oltre euro 195 per spese, oltre iva e cpa, ma senza spese generali.
La causa era iniziata nel 2011 ed in essa l'attrice agiva per un credito di euro 15820 , poi riconosciuto nella minor somma di euro 2550 .