martedì 17 luglio 2012

INTERVENTO Protesti illegittimi: niente risarcimento se si è evasori



di Ciro Renino *


Decisione sorprendente al Tribunale di Napoli. Con la sentenza 7938/12, la Sesta Sezione Civile stabilisce che se l’imprenditore svolge la sua attività “al nero” e senza partita Iva , non ha diritto al risarcimento del danno se la banca negligentemente eleva in suo danno una serie di protesti per assegni scoperti.
Ma vediamo l’accaduto.
Il signor S . riceve l’estratto conto della sua banca. Scopre non solo di essere finito in rosso, ma che risultavano emessi e non coperti quattro suoi assegni per un importo complessivo di circa 40.000 euro .
Qualcuno, rimasto nell’ombra, mette a segno il “colpo” che al signor S. costa l’iscrizione nell’elenco dei protestati. La vittima deve quindi intraprendere azione giudiziaria chiedendo che fosse accertata l’illegittimità dei protesti elevati e che la banca fosse condannata a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali, valutati rispettivamente pari ad euro 30.000 e 10.000. Il 3 luglio scorso, il Tribunale di Napoli decide la vertenza, con una sentenza che certo non ha lasciato molto soddisfatto il signor S.. Infatti il Giudice Monocratico ha in effetti valutato che giustamente si doleva il signor S. per i quattro protesti in oggetto: è stato accertato che non era stato il correntista a sottoscrivere i titoli .
Ergo, illegittimi erano stati i protesti ed illegittima era stata l’iscrizione nel rispettivo elenco, ma quanto a risarcimento nulla spetta al signor S.
Il Tribunale giunge a tale decisione partendo dalla verifica delle condizioni in cui operava il signor S..
Appurava il Giudice Monocratico che il correntista era un piccolo, anzi piccolissimo imprenditore. Si legge in motivazione che la vittima dei protesti illegittimi era “gestore di una ditta individuale organizzata in modo artigianale, non iscritta al registro delle imprese e quindi sconosciuta all’erario al quale non versa le imposte dirette e indirette maturate sui corrispettivi delle prestazioni erogate ai committenti”, attiva nei settori del trasporto merci per conto terzi e del montaggio di arredi, occupandosi di trasporto merci, traslochi e smontaggio mobili e che, fatto ritenuto decisivo, svolgeva la sua attività ‘al nero’ e senza partita Iva. In queste condizioni, secondo il Giudice; “Il discredito nel contesto commerciale di riferimento (…) appare difficilmente configurabile e comunque di consistenza del tutto trascurabile proprio in virtù dell’assoluta informalità delle relazioni di affari, celate al fisco e all’autorità amministrativa preposta al governo di settore (..)”. Sulla base di questi argomenti il Tribunale di Napoli quindi finiva per considerare come insussistente il danno e respingeva sul punto ogni richiesta di risarcimento, pur condannando la banca a provvedere alla cancellazione dei protesti ed al pagamento del 50 % delle spese processuali.
La sentenza ha un impianto logico rigoroso. Il Giudice parte dal presupposto che il solo fatto del protesto in sé non comporta danni di natura non patrimoniale, appoggiando tale assunto su recente Giurisprudenza di legittimità.
Su questa base, viene poi dato rilievo al fatto della dedotta irregolarità fiscale dell’attività del signor S.
Secondo il Tribunale di Napoli, il regime di irregolarità che caratterizza l’attività del signor S. sarebbe tale da annullare l’eventuale discredito subito per gli assegni ingiustamente protestati.
Come a dire che l’irregolarità fiscale porrebbe l’imprenditore già in una condizione di discredito e di non elevata reputazione e che quindi nessun effetto depressivo potrebbe sortire in questo caso l’elevazione dei protesti. La deduzione è suggestiva ma lascia perplessi.
Il punto di partenza è l’immagine commerciale di un piccolo imprenditore, per come viene percepita dal pubblico e dal suo mercato di riferimento ed è in realtà dubbio che operare in regime di irregolarità fiscale sia percepito appunto da questo mercato come circostanza pregiudizievole. Il fatto di operare senza partita Iva e senza iscrizione al registro delle imprese, può essere inteso dal pubblico nel senso di limitata capacità organizzativa: è un atto sleale verso lo Stato, ma non, almeno direttamente, verso il consumatore. Chi è protestato è invece un soggetto non affidabile nei rapporti con il mercato e una persona che ha ingannato il proprio interlocutore commerciale e che, per questo, è segnalata. L’inserimento nell’elenco dei protestati è un campanello di allarme.
E’ quindi evidente che l’affidabilità, anche di un piccolissimo imprenditore è cosa diversa dalla qualità del suo rigore fiscale ed il suo buon nome non appare azzerato da eventuali irregolarità di natura tributaria. Ne consegue che forse ha ecceduto il Giudice che ha negato il risarcimento. La valutazione di affidabilità che fa il mercato non necessariamente coincide con quella che fa o potrebbe fare lo Stato.
*avvocato, foro di Napoli

martedì 10 luglio 2012

"Non paghi le tasse ? Niente risarcimento , neanche se la banca eleva protesti illegittimi a tuo nome!"

Se l'imprenditore svolge la sua attività "al nero" e senza partita iva , non ha diritto al risarcimento del danno se   la banca negligentemente eleva in suo danno una serie di protesti per assegni scoperti.
Con la sentenza numero 7938/12 il Tribunale di Napoli, con decisione assai sorprendente , ha infatti negato la sussistenza del danno per l'imprenditore che svolge irregolarmente la sua attività .
Nel corso del giudizio l'attore aveva richiesto il risarcimento per 30.000 euro per danni non patrimoniali , considerando di aver subito danni per una serie di assegni da lui non sottoscritti e pure a lui attribuiti dalla banca , di importo pari ad euro 40.300.
Il Tribunale ha accertato che effettivamente gli assegni erano stati protestati ingiustamente e con negligenza.
Però poi ha anche evidenziato che la vittima era " gestore di una ditta individuale organizzata in modo artigianale , non iscritta al registro delle imprese e quindi sconosciuta all'erario al quale non versa le imposte dirette e indirette maturate sui corrispettivi delle prestazioni erogate ai committenti, attiva nei settori del trasporto merci per conto terzi e del montaggio di arredi ".
In questo caso , secondo il Giudice :" Il discredito nel contesto commerciale di riferimento (...) appare difficilmente configurabile e comunque di consistenza del tutto trascurabile proprio in virtù dell'assoluta informalità delle relazioni di affari, celate al fisco e all'autorità amministrativa preposta al governo di settore (..)".
Su queste basi è stato negato il risarcimento , pur condannandosi la banca a provvedere alla cancellazione dei protesti.