lunedì 24 dicembre 2012

Buon Natale !

Renino & Partners Avvocati 
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venerdì 7 dicembre 2012

L'interrogatorio formale non è ammissibile se la parte a cui è deferito ha assunto posizione incompatibile con la confessione

La Corte d'Appello di Venezia nella sentenza 674/2012 del 3 dicembre 2012 , ha espresso, in tema di ammissibilità dell'interrogatorio formale,  principio in controtendenza rispetto all'interpretazione che viene generalmente data all'istituto.
In sede di gravame , l'appellante si doleva della mancata ammissione dell'interrogatorio formale ritualmente articolato nel corso del primo grado di giudizio ed insisteva per la sua ammissione. La Corte d'Appello escludeva invece l'error in procedendo del primo giudice sulla base di questa motivazione :"(...) Il giudice di primo grado correttamente non aveva ammesso l'interrogatorio formale , ritenendolo in concreto irrilevante , in quanto ai sensi dell'articolo 228 e ss. cpc l'interrogatorio formale è finalizzato a provocare la confessione della parte e nella fattispecie le deduzioni della società xxxxx escludevano che il legale rappresentante della società avrebbe confessato l'esistenza di rapporto di lavoro subordinato tra le parti".
Indiscutibilmente, pur nei limiti di una singola decisione di merito, viene qui posto un precedente significativo in tema di ammissibilità del mezzo istruttorio in questione , sottolineando e valorizzando la pregnanza della posizione processuale dedotta dalla parte nel corso del processo ed in particolare nella comparsa di costituzione .
Seguendo l'iter logico della Corte d'Appello veneziana risulterebbe inutile ed irrilevante suscitare la confessione giudiziale della parte laddove la stessa abbia già escluso , con il suo comportamento processuale, la sua volontà di ammettere circostanze a sé sfavorevoli.
Occorre aggiungere che in realtà, se l'indirizzo della Corte veneziana dovesse trovare seguito, l'interrogatorio formale perderebbe veramente significato ed il suo uso finirebbe confinato in ambiti processuali assai angusti.
La necessità della prova per interpello nasce infatti proprio dall'obiettivo di scardinare una difesa che certo non concede nulla in punta di fatto . Cioè proprio la chiusura della controparte inducono il suo avversario a ricorrere all'interrogatorio formale , nel tentativo di ottenere la confessione .
D'altra parte che senso avrebbe la richiesta di interrogatorio formale e quindi di suscitare la confessione , nei confronti della parte che ha un atteggiamento processuale "morbido" , non caratterizzato da puntuale contestazione ? (Ciro Renino)