Successivamente il Giudice delle Leggi, ammette , che in questa accezione interpretativa la Legge Pinto " il rimedio interno, come attualmente disciplinato dalla legge Pinto, risulta carente. La Corte EDU, infatti, ha ritenuto che il differimento dell’esperibilità del ricorso alla definizione del procedimento in cui il ritardo è maturato ne pregiudichi l’effettività e lo renda incompatibile con i requisiti al riguardo richiesti dalla Convenzione (sentenza 21 luglio 2009, Lesjak contro Slovenia)".

La Corte Costituzionale tuttavia si appoggia ad un recente arresto della CEDU che ha riconosciuto che  «Quando uno Stato ha compiuto un passo significativo introducendo un rimedio risarcitorio, la Corte deve lasciare allo Stato un margine di valutazione più ampio per consentirgli di organizzare il rimedio in un modo coerente con il proprio ordinamento giuridico ".
In conclusione il vulnus c'è e tuttavia il Legislatore italiano merita di un tempo di " riparazione" al fine di superare l'empasse e rendere effettiva la tutela. 

La sentenza si conclude con un avvertimento al Parlamento : " (..) non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa in ordine al problema individuato nella presente pronuncia (sentenza n. 279 del 2013).

Per l'agenda di Matteo Renzi si pone quindi un altro punto all'ordine del giorno .