Interessante sentenza è stata emessa in sede di gravame dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ex Sezione Distaccata di Aversa ( provvedimento numero 1732/2014). Il cittadino Z. si vedeva raggiungere da una multa per aver impegnato l'incrocio con il " rosso" e l'infrazione veniva, presuntivamente, individuata con il sistema del Photored.
Veniva proposta l'opposizione dinanzi al Giudice di Pace, in cui tra l'altro, l'utente eccepiva che l'installazione del Photored non era stata preventivamente autorizzata da apposita ordinanza comunale.
Il primo giudice adito rigettava, il cittadino Z. insisteva e la sua caparbietà è stata premiata.
Il Tribunale , Giudice Monocratico Dottoressa Maria Feola, ha stabilito che laddove espressamente eccepito dal soggetto opponente, sia onere dell'Ente dare prova completa del diritto e quindi nel caso del Photored, produrre in giudizio l'ordinanza sindacale che ne autorizza l'uso.
E' stata quindi annullata la sanzione e disposta la vittoria per spese, per doppio grado di giudizio, a favore del signor Z.
Veniva proposta l'opposizione dinanzi al Giudice di Pace, in cui tra l'altro, l'utente eccepiva che l'installazione del Photored non era stata preventivamente autorizzata da apposita ordinanza comunale.
Il primo giudice adito rigettava, il cittadino Z. insisteva e la sua caparbietà è stata premiata.
Il Tribunale , Giudice Monocratico Dottoressa Maria Feola, ha stabilito che laddove espressamente eccepito dal soggetto opponente, sia onere dell'Ente dare prova completa del diritto e quindi nel caso del Photored, produrre in giudizio l'ordinanza sindacale che ne autorizza l'uso.
E' stata quindi annullata la sanzione e disposta la vittoria per spese, per doppio grado di giudizio, a favore del signor Z.