In sede di applicazione della Legge Fornero legge 92/2012 appare interessante l'applicazione che della normativa fa il Tribunale Milano, Sezione Lavoro civile, con la sentenza del 20 novembre 2012.
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Il Giudice meneghino sottolinea e precisa quando a seguito di licenziamento , scatta la sanzione della reintegra del lavoratore e dell'indennizzo risarcitorio e quando invece spetta al lavoratore il solo indennizzo risarcitorio.
" In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il giudice può reintegrare se accerta la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento. Negli altri casi, il licenziamento ingiustificato è sanzionato con il solo indennizzo.
Per entrambe le tipologie di licenziamento, dunque, la "sussistenza del fatto" diventa l'elemento decisivo per individuare, una volta accertata l'assenza di giusta causa o giustificato motivo, la sanzione da applicare. Il "fatto" va inteso come la circostanza che il datore di lavoro adduce a fondamento del licenziamento (nella fattispecie la cessazione dell'appalto al quale il lavoratore era addetto).
Altri elementi, pur rilevanti o addirittura decisivi per valutare la legittimità del recesso (quale l'adempimento dell'obbligo di repechage), esulano dal fatto propriamente inteso. Essi potranno condurre a un giudizio di illegittimità del licenziamento, che avrà come conseguenza il solo risarcimento dei danni.
La sanzione reintegratoria resta così riservata ai soli casi di totale assenza del fatto, ai licenziamenti cioè particolarmente pretestuosi perché senza fondamento".
E quindi solo nei casi, in verità , gravissimi ed anche non così frequenti di , totale assenza del giustificato motivo oggettivo e di pretestuosità del fatto addotto, vi sarà il beneficio , per il lavoratore di poter ottenere la reintegra nel posto di lavoro.
In caso diverso, cioè nell'ipotesi in cui il motivo oggettivo addotto dal datore di lavoro sia insussistente , ma non manifestamente insussistente , il lavoratore ha diritto all'indennizzo risarcitorio e non ha al recupero del posto di lavoro.
Se invece , il giustificato motivo oggettivo , indicato dal datore di lavoro come giustificativo del licenziamento ( ad esempio l'obiettiva riduzione delle commesse) sussiste e costituisce il presupposto del licenziamento, il recesso è , dal punto di vista del lavoratore, irrimediabile.
" In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il giudice può reintegrare se accerta la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento. Negli altri casi, il licenziamento ingiustificato è sanzionato con il solo indennizzo.
Per entrambe le tipologie di licenziamento, dunque, la "sussistenza del fatto" diventa l'elemento decisivo per individuare, una volta accertata l'assenza di giusta causa o giustificato motivo, la sanzione da applicare. Il "fatto" va inteso come la circostanza che il datore di lavoro adduce a fondamento del licenziamento (nella fattispecie la cessazione dell'appalto al quale il lavoratore era addetto).
Altri elementi, pur rilevanti o addirittura decisivi per valutare la legittimità del recesso (quale l'adempimento dell'obbligo di repechage), esulano dal fatto propriamente inteso. Essi potranno condurre a un giudizio di illegittimità del licenziamento, che avrà come conseguenza il solo risarcimento dei danni.
La sanzione reintegratoria resta così riservata ai soli casi di totale assenza del fatto, ai licenziamenti cioè particolarmente pretestuosi perché senza fondamento".
E quindi solo nei casi, in verità , gravissimi ed anche non così frequenti di , totale assenza del giustificato motivo oggettivo e di pretestuosità del fatto addotto, vi sarà il beneficio , per il lavoratore di poter ottenere la reintegra nel posto di lavoro.
In caso diverso, cioè nell'ipotesi in cui il motivo oggettivo addotto dal datore di lavoro sia insussistente , ma non manifestamente insussistente , il lavoratore ha diritto all'indennizzo risarcitorio e non ha al recupero del posto di lavoro.
Se invece , il giustificato motivo oggettivo , indicato dal datore di lavoro come giustificativo del licenziamento ( ad esempio l'obiettiva riduzione delle commesse) sussiste e costituisce il presupposto del licenziamento, il recesso è , dal punto di vista del lavoratore, irrimediabile.