martedì 8 settembre 2015

Divorzio breve: ecco i termini !



Tra le iniziative del Governo Renzi , quella sul divorzio "breve" incide in maniera significativa sull'assetto dei rapporti familiari contenziosi .

Ecco i termini previsti dall'articolo 1 della legge 55 2015 :

DODICi MESI - dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione ( se giudiziale)

SEI MESI - dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione ( se consensuale)

sabato 5 settembre 2015

La " Buona Scuola" : ecco il testo definitivo della legge 107 del 2015

Testo in vigore dal: 16-7-2015
art. 1 (commi 1-50)
ATTIVA I RIFERIMENTI NORMATIVI IN MULTIVIGENZA
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per affermare il ruolo  centrale  della  scuola  nella  societa'
della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le  competenze
delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili
di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e
territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione
scolastica,  in  coerenza  con  il  profilo  educativo,  culturale  e
professionale dei diversi gradi di  istruzione,  per  realizzare  una
scuola   aperta,   quale   laboratorio   permanente    di    ricerca,
sperimentazione e  innovazione  didattica,  di  partecipazione  e  di
educazione alla cittadinanza attiva, per garantire  il  diritto  allo
studio, le pari opportunita' di successo formativo  e  di  istruzione
permanente dei cittadini, la  presente  legge  da'  piena  attuazione
all'autonomia delle istituzioni scolastiche di  cui  all'articolo  21
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive  modificazioni,  anche
in relazione alla dotazione finanziaria. 
  2. Per i fini  di  cui  al  comma  1,  le  istituzioni  scolastiche
garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali
e la loro organizzazione e'  orientata  alla  massima  flessibilita',
diversificazione, efficienza ed efficacia  del  servizio  scolastico,
nonche' all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e  delle
strutture,   all'introduzione   di   tecnologie   innovative   e   al
coordinamento  con  il  contesto  territoriale.   In   tale   ambito,
l'istituzione  scolastica  effettua   la   programmazione   triennale
dell'offerta formativa  per  il  potenziamento  dei  saperi  e  delle
competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura  della
comunita' scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento  delle
istituzioni e delle realta' locali. 
  3.  La  piena  realizzazione  del  curricolo  della  scuola  e   il
raggiungimento degli obiettivi  di  cui  ai  commi  da  5  a  26,  la
valorizzazione delle potenzialita' e  degli  stili  di  apprendimento
nonche' della comunita' professionale scolastica con lo sviluppo  del
metodo cooperativo, nel rispetto della liberta' di  insegnamento,  la
collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il
territorio  sono  perseguiti  mediante  le  forme  di   flessibilita'
dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.  275,
e in particolare attraverso: 
    a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di  ciascuna
disciplina, ivi compresi attivita' e insegnamenti interdisciplinari; 
    b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli  e
i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di
cui al comma 5, tenuto conto delle  scelte  degli  studenti  e  delle
famiglie; 
    c) la programmazione plurisettimanale  e  flessibile  dell'orario
complessivo  del  curricolo  e  di  quello  destinato  alle   singole
discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe. 
  4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1  a  3  si
provvede nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al
comma  201,   nonche'   della   dotazione   organica   di   personale
amministrativo, tecnico e ausiliario e delle  risorse  strumentali  e
finanziarie disponibili. 
  5. Al fine di dare piena attuazione al  processo  di  realizzazione
dell'autonomia  e  di   riorganizzazione   dell'intero   sistema   di
istruzione, e'  istituito  per  l'intera  istituzione  scolastica,  o
istituto comprensivo,  e  per  tutti  gli  indirizzi  degli  istituti
secondari  di  secondo  grado  afferenti  alla  medesima  istituzione
scolastica  l'organico  dell'autonomia,  funzionale   alle   esigenze
didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche
come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto
ai  sensi  del  comma  14.  I  docenti  dell'organico  dell'autonomia
concorrono  alla  realizzazione  del  piano  triennale   dell'offerta
formativa  con  attivita'  di  insegnamento,  di  potenziamento,   di
sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento. 
  6. Le istituzioni  scolastiche  effettuano  le  proprie  scelte  in
merito   agli   insegnamenti   e    alle    attivita'    curricolari,
extracurricolari, educative e organizzative e individuano il  proprio
fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonche'  di
posti dell'organico dell'autonomia di cui al comma 64. 
  7. Le istituzioni scolastiche,  nei  limiti  delle  risorse  umane,
finanziarie e  strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,
individuano il fabbisogno di posti dell'organico  dell'autonomia,  in
relazione  all'offerta  formativa  che  intendono   realizzare,   nel
rispetto del monte orario degli insegnamenti  e  tenuto  conto  della
quota di autonomia dei curricoli  e  degli  spazi  di  flessibilita',
nonche' in riferimento a  iniziative  di  potenziamento  dell'offerta
formativa e delle attivita' progettuali, per il raggiungimento  degli
obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti: 
    a) valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche,
con particolare riferimento all'italiano nonche' alla lingua  inglese
e ad altre lingue  dell'Unione  europea,  anche  mediante  l'utilizzo
della metodologia Content language integrated learning; 
    b)   potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche    e
scientifiche; 
    c) potenziamento delle competenze nella pratica e  nella  cultura
musicali, nell'arte e  nella  storia  dell'arte,  nel  cinema,  nelle
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle  immagini  e
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e  degli  altri
istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 
    d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e
democratica    attraverso    la    valorizzazione     dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo
tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilita'
nonche' della solidarieta' e della  cura  dei  beni  comuni  e  della
consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;   potenziamento   delle
conoscenze  in  materia  giuridica  ed  economico-finanziaria  e   di
educazione all'autoimprenditorialita'; 
    e)  sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla
conoscenza  e  al  rispetto  della  legalita',  della  sostenibilita'
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  attivita'
culturali; 
    f)  alfabetizzazione  all'arte,  alle  tecniche  e  ai  media  di
produzione e diffusione delle immagini; 
    g)  potenziamento  delle  discipline  motorie   e   sviluppo   di
comportamenti ispirati a uno stile  di  vita  sano,  con  particolare
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport,  e
attenzione  alla  tutela  del  diritto  allo  studio  degli  studenti
praticanti attivita' sportiva agonistica; 
    h)  sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con
particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico
e consapevole dei social network e dei media nonche' alla  produzione
e ai legami con il mondo del lavoro; 
    i)  potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle
attivita' di laboratorio; 
    l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni
forma  di  discriminazione  e  del   bullismo,   anche   informatico;
potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio
degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi
individualizzati  e  personalizzati  anche  con  il  supporto  e   la
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di
indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni  adottati,
emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca il 18 dicembre 2014; 
    m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunita'  attiva,
aperta  al  territorio  e  in  grado  di   sviluppare   e   aumentare
l'interazione con le famiglie e con la comunita' locale, comprese  le
organizzazioni del terzo settore e le imprese; 
    n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione  del  numero  di
alunni e di studenti per classe o  per  articolazioni  di  gruppi  di
classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o  rimodulazione
del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 
    o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo  di
istruzione; 
    p)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e
coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 
    q) individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla
premialita' e alla valorizzazione del merito  degli  alunni  e  degli
studenti; 
    r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano  come  lingua
seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza  o
di lingua non italiana, da organizzare anche  in  collaborazione  con
gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunita'  di
origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 
    s) definizione di un sistema di orientamento. 
  8. In relazione a quanto disposto dalla lettera c) del comma 7,  le
scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue
della regione  Friuli-Venezia  Giulia  possono  sottoscrivere,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite  convenzioni
con  i  centri  musicali  di  lingua  slovena  di  cui  al  comma   2
dell'articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38. 
  9. All'articolo 4, comma 5-quater, del decreto-legge  12  settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre
2013, n. 128, le parole: «un'adeguata quota di  prodotti  agricoli  e
agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta  e  biologica»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «un'adeguata  quota  di  prodotti
agricoli, ittici e agroalimentari provenienti da sistemi  di  filiera
corta e biologica e  comunque  a  ridotto  impatto  ambientale  e  di
qualita'». 
  10. Nelle scuole secondarie  di  primo  e  di  secondo  grado  sono
realizzate,  nell'ambito   delle   risorse   umane,   finanziarie   e
strumentali disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di
formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza  delle
tecniche di primo soccorso, nel rispetto  dell'autonomia  scolastica,
anche in collaborazione con il  servizio  di  emergenza  territoriale
«118» del Servizio sanitario nazionale  e  con  il  contributo  delle
realta' del territorio. 
  11.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2015/2016,  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede, entro  il
mese di settembre, alla tempestiva erogazione a ciascuna  istituzione
scolastica autonoma del fondo  di  funzionamento  in  relazione  alla
quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di  settembre  e
il  mese   di   dicembre   dell'anno   scolastico   di   riferimento.
Contestualmente il Ministero comunica in via  preventiva  l'ulteriore
risorsa finanziaria, tenuto conto di  quanto  eventualmente  previsto
nel disegno di legge di stabilita', relativa al periodo compreso  tra
il mese di gennaio ed il  mese  di  agosto  dell'anno  scolastico  di
riferimento, che sara' erogata nei limiti delle risorse  iscritte  in
bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il mese di febbraio
dell'esercizio finanziario successivo. Con il decreto di cui al comma
143 e' determinata la tempistica di assegnazione ed erogazione  delle
risorse  finanziarie  alle  istituzioni  scolastiche   al   fine   di
incrementare i livelli  di  programmazione  finanziaria  a  carattere
pluriennale dell'attivita' delle scuole. Entro novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore  della  presente  legge,  con  decreto  del
Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  sono
ridefiniti i criteri di riparto del Fondo per il funzionamento  delle
istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. 
  12. Le istituzioni scolastiche  predispongono,  entro  il  mese  di
ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio  di  riferimento,
il piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano contiene
anche  la  programmazione  delle  attivita'  formative   rivolte   al
personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonche'  la
definizione delle risorse occorrenti  in  base  alla  quantificazione
disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano puo' essere rivisto
annualmente entro il mese di ottobre. 
  13. L'ufficio scolastico regionale verifica che il piano  triennale
dell'offerta formativa rispetti il limite dell'organico  assegnato  a
ciascuna   istituzione   scolastica   e   trasmette   al    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  gli  esiti  della
verifica. 
  14. L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  3  (Piano  triennale  dell'offerta  formativa).  -  1.  Ogni
istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte  le
sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile
annualmente.  Il  piano  e'  il  documento  fondamentale  costitutivo
dell'identita' culturale e progettuale delle istituzioni  scolastiche
ed  esplicita   la   progettazione   curricolare,   extracurricolare,
educativa e organizzativa che le singole scuole adottano  nell'ambito
della loro autonomia. 
  2. Il piano e' coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei
diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale  a
norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale,
sociale ed  economico  della  realta'  locale,  tenendo  conto  della
programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende  e
riconosce  le  diverse  opzioni  metodologiche,   anche   di   gruppi
minoritari, valorizza le corrispondenti professionalita' e indica gli
insegnamenti e le discipline tali da coprire: 
    a) il fabbisogno dei posti comuni  e  di  sostegno  dell'organico
dell'autonomia, sulla base del monte orario degli  insegnamenti,  con
riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli  spazi
di flessibilita', nonche' del numero di alunni con disabilita', ferma
restando la possibilita' di istituire posti di sostegno in deroga nei
limiti delle risorse previste a legislazione vigente; 
    b) il fabbisogno dei  posti  per  il  potenziamento  dell'offerta
formativa. 
  3. Il piano indica altresi' il fabbisogno  relativo  ai  posti  del
personale amministrativo, tecnico  e  ausiliario,  nel  rispetto  dei
limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto  conto
di quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  334,  della  legge  29
dicembre  2014,  n.  190,  il  fabbisogno  di  infrastrutture  e   di
attrezzature   materiali,   nonche'   i   piani   di    miglioramento
dell'istituzione  scolastica  previsti  dal  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. 
  4. Il piano e' elaborato dal collegio dei docenti sulla base  degli
indirizzi per le attivita' della scuola e delle scelte di gestione  e
di amministrazione definiti dal dirigente  scolastico.  Il  piano  e'
approvato dal consiglio d'istituto. 
  5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico
promuove i necessari rapporti con gli enti locali e  con  le  diverse
realta' istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti  nel
territorio;  tiene  altresi'  conto  delle  proposte  e  dei   pareri
formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le
scuole secondarie di secondo grado, degli studenti». 
  15. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3,  comma
2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, come sostituito dal  comma  14
del presente articolo, si provvede nel limite massimo della dotazione
organica complessiva del personale docente di cui al  comma  201  del
presente articolo. 
  16. Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione
dei principi di pari opportunita' promuovendo nelle  scuole  di  ogni
ordine e grado l'educazione alla parita' tra i sessi, la  prevenzione
della violenza di genere e di tutte le discriminazioni,  al  fine  di
informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti  e  i  genitori
sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del  decreto-legge
14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
ottobre 2013, n. 119,  nel  rispetto  dei  limiti  di  spesa  di  cui
all'articolo  5-bis,   comma   1,   primo   periodo,   del   predetto
decreto-legge n. 93 del 2013. 
  17. Le istituzioni scolastiche, anche al  fine  di  permettere  una
valutazione comparativa da parte degli  studenti  e  delle  famiglie,
assicurano la piena trasparenza e  pubblicita'  dei  piani  triennali
dell'offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di  cui
al comma 136. Sono altresi' ivi pubblicate tempestivamente  eventuali
revisioni del piano triennale. 
  18. Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare  ai
posti dell'organico dell'autonomia, con le modalita' di cui ai  commi
da 79 a 83. 
  19.  Le  istituzioni  scolastiche,   nel   limite   delle   risorse
disponibili, realizzano  i  progetti  inseriti  nei  piani  triennali
dell'offerta formativa, anche utilizzando le risorse di cui ai  commi
62 e 63. 
  20.  Per  l'insegnamento  della  lingua  inglese,  della  musica  e
dell'educazione  motoria  nella  scuola  primaria  sono   utilizzati,
nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti  abilitati
all'insegnamento per la scuola primaria  in  possesso  di  competenze
certificate, nonche' docenti  abilitati  all'insegnamento  anche  per
altri gradi di istruzione in qualita' di  specialisti,  ai  quali  e'
assicurata una specifica formazione nell'ambito del  Piano  nazionale
di cui al comma 124. 
  21. Per il potenziamento degli obiettivi formativi  riguardanti  le
materie di cui al comma 7, lettere  e)  e  f),  nonche'  al  fine  di
promuovere l'eccellenza italiana nelle arti, e' riconosciuta, secondo
le modalita' e i criteri stabiliti, entro sessanta giorni dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,
l'equipollenza, rispetto alla laurea, alla  laurea  magistrale  e  al
diploma di  specializzazione,  dei  titoli  rilasciati  da  scuole  e
istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori  di
competenza del Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo, alle  quali  si  accede  con  il  possesso  del  diploma  di
istruzione secondaria di secondo grado. 
  22.  Nei  periodi  di  sospensione  dell'attivita'  didattica,   le
istituzioni scolastiche e gli enti locali,  anche  in  collaborazione
con  le  famiglie  interessate  e  con  le  realta'  associative  del
territorio e del terzo settore, possono promuovere, nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, attivita' educative, ricreative,  culturali,  artistiche  e
sportive da svolgere presso gli edifici scolastici. 
  23.  Per  sostenere   e   favorire,   nel   piu'   ampio   contesto
dell'apprendimento permanente definito dalla legge 28 giugno 2012, n.
92, la messa a regime di nuovi assetti organizzativi e didattici,  in
modo da innalzare i livelli di istruzione degli adulti  e  potenziare
le  competenze  chiave  per  l'apprendimento  permanente,  promuovere
l'occupabilita' e la coesione sociale, contribuire a  contrastare  il
fenomeno dei giovani non occupati e non in istruzione  e  formazione,
favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri
adulti e  sostenere  i  percorsi  di  istruzione  negli  istituti  di
prevenzione e pena, il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca effettua, con la collaborazione dell'Istituto nazionale
di documentazione, innovazione e ricerca  educativa  (INDIRE),  senza
ulteriori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  un  monitoraggio
annuale dei percorsi e delle attivita'  di  ampliamento  dell'offerta
formativa dei centri di istruzione per gli adulti e piu' in  generale
sull'applicazione del regolamento di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263.  Decorso  un  triennio  dal
completo avvio del nuovo sistema di istruzione degli adulti  e  sulla
base degli esiti del monitoraggio, possono essere apportate modifiche
al predetto regolamento, ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  24. L'insegnamento delle  materie  scolastiche  agli  studenti  con
disabilita' e' assicurato anche attraverso  il  riconoscimento  delle
differenti modalita' di comunicazione, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. 
  25. Il Fondo per il  funzionamento  delle  istituzioni  scolastiche
statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni,  e'  incrementato  di  euro
123,9 milioni nell'anno 2016 e di euro 126  milioni  annui  dall'anno
2017 fino all'anno 2021. 
  26. I fondi per il funzionamento amministrativo e  didattico  delle
istituzioni  statali  dell'alta  formazione  artistica,  musicale   e
coreutica sono incrementati di euro 7 milioni per ciascuno degli anni
dal 2015 al 2022. 
  27.  Nelle  more  della  ridefinizione  delle  procedure   per   la
rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica  e
musicale,  gli  atti  e  i  provvedimenti  adottati   dal   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  in  mancanza  del
parere del  medesimo  Consiglio,  nei  casi  esplicitamente  previsti
dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508,  sono
perfetti ed efficaci. 
  28. Le scuole secondarie di secondo grado introducono  insegnamenti
opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la
quota di autonomia e gli spazi di flessibilita'.  Tali  insegnamenti,
attivati  nell'ambito  delle  risorse   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati
sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono parte del
percorso  dello  studente  e  sono  inseriti  nel  curriculum   dello
studente, che ne individua il  profilo  associandolo  a  un'identita'
digitale  e  raccoglie   tutti   i   dati   utili   anche   ai   fini
dell'orientamento e dell'accesso al mondo  del  lavoro,  relativi  al
percorso degli  studi,  alle  competenze  acquisite,  alle  eventuali
scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative  anche
in alternanza scuola-lavoro e alle attivita'  culturali,  artistiche,
di pratiche musicali, sportive e di volontariato,  svolte  in  ambito
extrascolastico.   Con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  entro  centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sentito
il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le
modalita' di individuazione del profilo dello studente  da  associare
ad un'identita'  digitale,  le  modalita'  di  trattamento  dei  dati
personali  contenuti  nel  curriculum  dello  studente  da  parte  di
ciascuna istituzione scolastica,  le  modalita'  di  trasmissione  al
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  dei
suddetti dati ai fini di renderli accessibili nel  Portale  unico  di
cui al comma 136, nonche' i criteri e le modalita' per  la  mappatura
del curriculum dello studente ai  fini  di  una  trasparente  lettura
della progettazione e della valutazione per competenze. 
  29. Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali,
puo'   individuare   percorsi   formativi   e   iniziative    diretti
all'orientamento e  a  garantire  un  maggiore  coinvolgimento  degli
studenti nonche'  la  valorizzazione  del  merito  scolastico  e  dei
talenti. A tale fine, nel rispetto dell'autonomia delle scuole  e  di
quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro  della
pubblica  istruzione  1°  febbraio  2001,  n.  44,   possono   essere
utilizzati anche finanziamenti esterni. 
  30. Nell'ambito dell'esame di  Stato  conclusivo  dei  percorsi  di
istruzione  secondaria  di  secondo  grado,  nello  svolgimento   dei
colloqui la commissione d'esame  tiene  conto  del  curriculum  dello
studente. 
  31. Le istituzioni  scolastiche  possono  individuare,  nell'ambito
dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare  il  coordinamento
delle attivita' di cui al comma 28. 
  32. Le attivita' e i progetti di orientamento scolastico nonche' di
accesso al lavoro sono sviluppati con modalita'  idonee  a  sostenere
anche le eventuali difficolta' e problematiche proprie degli studenti
di origine straniera. All'attuazione  delle  disposizioni  del  primo
periodo si provvede nell'ambito delle risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  33. Al  fine  di  incrementare  le  opportunita'  di  lavoro  e  le
capacita' di orientamento degli studenti, i  percorsi  di  alternanza
scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile  2005,  n.  77,
sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una  durata
complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del  percorso  di
studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva  di
almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni  del  primo  periodo  si
applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno  scolastico
successivo a quello in corso alla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge. I percorsi di  alternanza  sono  inseriti  nei  piani
triennali dell'offerta formativa. 
  34. All'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  15  aprile
2005, n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi quelli del terzo  settore,»
sono inserite le seguenti: «o con gli  ordini  professionali,  ovvero
con i musei e gli altri istituti  pubblici  e  privati  operanti  nei
settori del patrimonio e  delle  attivita'  culturali,  artistiche  e
musicali, nonche'  con  enti  che  svolgono  attivita'  afferenti  al
patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva  riconosciuti
dal CONI,». 
  35.  L'alternanza  scuola-lavoro  puo'  essere  svolta  durante  la
sospensione delle attivita' didattiche secondo il programma formativo
e le modalita' di verifica ivi stabilite  nonche'  con  la  modalita'
dell'impresa  formativa   simulata.   Il   percorso   di   alternanza
scuola-lavoro si puo' realizzare anche all'estero. 
  36. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 34  e  35  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  37. All'articolo 5, comma 4-ter,  del  decreto-legge  12  settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre
2013, n. 128, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Ai  fini
dell'attuazione  del  sistema  di  alternanza  scuola-lavoro,   delle
attivita' di stage, di tirocinio e di didattica in  laboratorio,  con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici,  sentito
il  Forum  nazionale   delle   associazioni   studentesche   di   cui
all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni,
e' adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400,  con  cui  e'  definita  la  Carta  dei
diritti e dei doveri  degli  studenti  in  alternanza  scuola-lavoro,
concernente  i  diritti  e  i  doveri  degli  studenti  della  scuola
secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di  formazione  di
cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.  53,  come  definiti
dal decreto legislativo  15  aprile  2005,  n.  77,  con  particolare
riguardo  alla  possibilita'  per  lo  studente  di   esprimere   una
valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi  stessi  con
il proprio indirizzo di studio». 
  38. Le scuole secondarie di secondo  grado  svolgono  attivita'  di
formazione in materia di tutela della salute e  della  sicurezza  nei
luoghi di lavoro, nei  limiti  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di  corsi  rivolti
agli studenti inseriti nei percorsi di  alternanza  scuola-lavoro  ed
effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo  9  aprile
2008, n. 81. 
  39. Per le finalita' di cui ai commi  33,  37  e  38,  nonche'  per
l'assistenza tecnica e  per  il  monitoraggio  dell'attuazione  delle
attivita' ivi previste, e' autorizzata la spesa di euro  100  milioni
annui a decorrere dall'anno 2016. Le risorse sono  ripartite  tra  le
istituzioni scolastiche ai sensi del comma 11. 
  40. Il dirigente scolastico individua, all'interno del registro  di
cui al comma 41, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili
all'attivazione dei percorsi di cui ai commi da 33  a  44  e  stipula
apposite convenzioni  anche  finalizzate  a  favorire  l'orientamento
scolastico  e  universitario  dello  studente.  Analoghe  convenzioni
possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e
delle arti performative, nonche' con gli uffici centrali e periferici
del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.  Il
dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige  una
scheda di  valutazione  sulle  strutture  con  le  quali  sono  state
stipulate  convenzioni,  evidenziando  la   specificita'   del   loro
potenziale formativo e  le  eventuali  difficolta'  incontrate  nella
collaborazione. 
  41. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 e' istituito  presso
le camere di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  il
registro nazionale per l'alternanza  scuola-lavoro.  Il  registro  e'
istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali e il Ministero  dello  sviluppo  economico,  e  consta  delle
seguenti componenti: 
    a) un'area  aperta  e  consultabile  gratuitamente  in  cui  sono
visibili le imprese e gli  enti  pubblici  e  privati  disponibili  a
svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna  impresa  o  ente  il
registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonche'
i periodi dell'anno in  cui  e'  possibile  svolgere  l'attivita'  di
alternanza; 
    b) una  sezione  speciale  del  registro  delle  imprese  di  cui
all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte  le
imprese per l'alternanza  scuola-lavoro;  tale  sezione  consente  la
condivisione, nel rispetto della  normativa  sulla  tutela  dei  dati
personali, delle informazioni relative all'anagrafica,  all'attivita'
svolta,  ai  soci  e  agli  altri  collaboratori,  al  fatturato,  al
patrimonio netto, al sito  internet  e  ai  rapporti  con  gli  altri
operatori della  filiera  delle  imprese  che  attivano  percorsi  di
alternanza. 
  42. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4,  5,  6  e  7
dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. 
  43. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 41  e  42  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  44. Nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione  e
nel rispetto delle competenze delle regioni, al potenziamento e  alla
valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del
secondo ciclo nonche' alla trasparenza e alla qualita'  dei  relativi
servizi possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate
dalle regioni per  la  realizzazione  di  percorsi  di  istruzione  e
formazione   professionale,    finalizzati    all'assolvimento    del
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. L'offerta  formativa
dei percorsi di cui al presente comma e' definita, entro  centottanta
giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  dal
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281.  Al
fine di garantire  agli  allievi  iscritti  ai  percorsi  di  cui  al
presente comma pari opportunita' rispetto agli studenti delle  scuole
statali di istruzione secondaria di secondo grado,  si  tiene  conto,
nel rispetto delle competenze delle regioni,  delle  disposizioni  di
cui  alla  presente  legge.  All'attuazione  del  presente  comma  si
provvede  nell'ambito  delle  risorse   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e della  dotazione  organica  dell'autonomia  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  45. Le risorse messe a disposizione dal Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  a  valere  sul  Fondo  previsto
dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e
successive  modificazioni,  destinate  ai  percorsi  degli   istituti
tecnici  superiori,  da  ripartire  secondo  l'accordo  in  sede   di
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, dall'anno 2016 sono assegnate, in misura  non
inferiore  al  30  per  cento  del  loro  ammontare,   alle   singole
fondazioni, tenendo conto del numero dei diplomati  e  del  tasso  di
occupabilita' a  dodici  mesi  raggiunti  in  relazione  ai  percorsi
attivati da ciascuna di esse, con  riferimento  alla  fine  dell'anno
precedente  a  quello  del  finanziamento.  Tale  quota   costituisce
elemento  di  premialita',  da  destinare  all'attivazione  di  nuovi
percorsi degli istituti tecnici superiori da parte  delle  fondazioni
esistenti. 
  46. I giovani e gli adulti accedono ai  percorsi  realizzati  dagli
istituti tecnici superiori con il possesso di uno dei seguenti titoli
di studio: 
    a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
    b) diploma  professionale  conseguito  al  termine  dei  percorsi
quadriennali di istruzione  e  formazione  professionale  di  cui  al
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi nel  Repertorio
nazionale di cui agli accordi in sede di Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano del 27  luglio  2011,  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 11  novembre  2011,
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 269 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 296 del 21 dicembre 2011, e del 19 gennaio 2012, di cui al decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  23
aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio
2012, integrato da un percorso di  istruzione  e  formazione  tecnica
superiore ai sensi dell'articolo  9  delle  linee  guida  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  25  gennaio  2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86  dell'11  aprile  2008,  di
durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti  con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
  47. Per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli
istituti tecnici superiori, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  con  il  Ministro
dello sviluppo economico e con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza  unificata  ai  sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  sono
emanate le  linee  guida  per  conseguire  i  seguenti  obiettivi,  a
sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio  e
dello sviluppo dell'occupazione dei giovani: 
    a) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento  delle
prove  conclusive  dei  percorsi  attivati  dagli  istituti   tecnici
superiori, prevedendo modifiche alla composizione  delle  commissioni
di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica
finali; 
    b) prevedere l'ammontare del contributo dovuto dagli studenti per
gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma; 
    c) prevedere che  la  partecipazione  dei  soggetti  pubblici  in
qualita' di soci fondatori delle  fondazioni  di  partecipazione  cui
fanno capo gli istituti tecnici superiori e le loro  attivita'  possa
avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico  dei  loro
bilanci; 
    d) prevedere che, ai fini del riconoscimento  della  personalita'
giuridica da parte del prefetto, le fondazioni di partecipazione  cui
fanno  capo  gli  istituti  tecnici  superiori  siano  dotate  di  un
patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore
a 50.000 euro e comunque che garantisca la piena realizzazione di  un
ciclo completo di percorsi; 
    e) prevedere per le fondazioni di partecipazione cui  fanno  capo
gli istituti tecnici superiori un regime contabile e  uno  schema  di
bilancio per la rendicontazione dei percorsi  uniforme  in  tutto  il
territorio nazionale; 
    f) prevedere che le fondazioni esistenti alla data di entrata  in
vigore  della  presente  legge  possano   attivare   nel   territorio
provinciale altri percorsi di formazione anche  in  filiere  diverse,
fermo restando il rispetto dell'iter di autorizzazione e  nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questo caso  gli
istituti tecnici superiori devono essere dotati di un patrimonio  non
inferiore a 100.000 euro. 
  48. Con decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge,  di  concerto  con  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali,  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, con il Ministro dell'economia e delle  finanze  e  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in  sede
di  Conferenza  unificata  ai  sensi  dell'articolo  9  del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono  emanate,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, le linee guida  relativamente
ai percorsi degli istituti tecnici superiori relativi all'area  della
Mobilita' sostenibile, ambiti «Mobilita' delle persone e delle  merci
- conduzione del mezzo navale» e «Mobilita'  delle  persone  e  delle
merci - gestione degli apparati e impianti di bordo»,  per  unificare
le prove di verifica finale con le prove  di  esame  di  abilitazione
allo svolgimento della professione di ufficiale di marina mercantile,
di  coperta  e  di  macchina,  integrando   la   composizione   della
commissione di  esame,  mediante  modifica  delle  norme  vigenti  in
materia. 
  49. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, e  successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
    «b-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle  linee  guida
di cui al decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
gennaio 2008, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  86  dell'11
aprile 2008, conseguito in esito ai  percorsi  relativi  alle  figure
nazionali definite dall'allegato A, area 1 -  efficienza  energetica,
al decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca 7 settembre 2011»; 
    b) al comma 5, dopo le parole: «ordini e collegi  professionali,»
sono inserite le  seguenti:  «istituti  tecnici  superiori  dell'area
efficienza energetica,». 
  50. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 del  regolamento
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo  economico  22  gennaio
2008, n. 37, e' inserita la seguente: 
  «a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida  di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  25  gennaio
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile  2008,
conseguito in  esito  ai  percorsi  relativi  alle  figure  nazionali
definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al  decreto
del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  7
settembre 2011». 

Infortunio sul lavoro e malattia professionale : prontuario, minimo, dei termini che il lavoratore deve rispettare


Se non si condivide la decisione dell'INAIL in punto di infortunio sul lavoro o malattia professionale :
ENTRO 60 GIORNI - PROPORRE OPPOSIZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 104 TU
ENTRO 60 GIORNI - L'INAIL DOVREBBE DARE ESITO ALL'OPPOSIZIONE  
AL 61° GIORNO  ( SE NON VI E' ESITO O L'ESITO NON E' CONDIVISO DAL LAVORATORE ) OCCORRE PROPORRE RICORSO DINANZI AL TRIBUNALE COMPETENTE PER TERRITORIO , SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

LA PRESCRIZIONE E' TRIENNALE


sabato 20 giugno 2015

Pedone ferito in incidente stradale ? La prescrizione è quinquennale.


Avvocato Ciro Renino*
Occorrono cinque anni e non due , affinchè possa prescriversi il diritto al risarcimento, nel caso di incidente stradale che comporta lesioni alla persona .
Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza numero 3125 del 2005, precisando che laddove nell'incidente stradale possa ravvisarsi il reato di lesioni colpose gravissime " il termine di prescrizione applicabile alla fattispecie in esame all'azione civile intentata è quello quinquennale ex articolo 2947, comma 3, c.c., " .
I Giudici napoletani, Presidente la Dottoressa Marzia Consiglio, Relatore il Dottor Giuseppe Iascone Maglieri, hanno infatti ritenuto che "essendo astrattamente configurabile il reato di lesioni colpose anche gravissime, che si prescrive ex articolo 157 cp nella originaria versione applicabile ratione temporis al verificarsi dell'incidente (aprile del 1998) nel termine di cinque anni ".
Nel caso concreto la danneggiata , investita da un pirata della strada , aveva subito una grave lesione alla sua gamba destra , con 8 punti di invalidità accertati e la compagnia assicurativa aveva provato a sottrarsi all'obbligo di risarcimento, appunto sostenendo che al caso di specie sarebbe stata applicabile la più breve prescrizione biennale.

* Titolare di Renino & Partners Avvocati

domenica 14 giugno 2015

La " Buona Scuola" : ecco il testo approvato dalla Camera dei Deputati

DISEGNO DI LEGGE
PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(GIANNINI)
DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(MADIA)
E CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
(PADOAN)
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
(C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C.1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti)
DISEGNO DI LEGGE
(Testo redazionale contenente le modifiche approvate dalla Camera)
– aggiornato al 20 maggio 2015 –

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
(C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C.1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti)

Capo I
FINALITÀ
Art. 1.
(Oggetto e finalità).
    1. Al fine di innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, di contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, di prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, di affermare il ruolo della scuola nella società della conoscenza, di costruire curricoli coerenti con i nuovi stili di apprendimento, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale degli ordini di scuola, di realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, di garantire il diritto allo studio e pari opportunità di successo formativo per gli studenti e l’educazione permanente per tutti i cittadini, la presente legge dà piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.  59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria.
2. Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché l’integrazione e il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, l’introduzione di tecnologie innovative e il coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, l’istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.
3. La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l’interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.  275, e in particolare attraverso:
a) l’articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e insegnamenti interdisciplinari;
b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell’autonomia di cui all’articolo 2, comma 1, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;
c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l’articolazione del gruppo della classe.
3-bis. Alle disposizioni del presente articolo si provvede nei limiti della dotazione organica dell’autonomia di cui all’articolo 26, comma 1 e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili.

Capo II
AUTONOMIA SCOLASTICA E VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA
Art. 2.
(Autonomia scolastica e offerta formativa).
      1. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, garantisce un’efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni dell’intero sistema scolastico pubblico. È istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa di cui al presente articolo. I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.
2. Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative e individuano il proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonché di posti dell’organico dell’autonomia di cui all’articolo 8.
3. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia, in relazione all’offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nello spettacolo dal vivo, nell’arte e nella storia dell’arte, nella tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale in Italia e nella dimensione internazionale;
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità;
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
f) alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, del bullismo e del cyberbullismo, potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e le associazioni di settore;
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte ore rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.  89;
o) incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali, il terzo settore, con l’apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
s) definizione di un sistema di orientamento.
4. In relazione a quanto disposto dalla lettera c) del comma 3, le scuole con lingua di insegnamento slovena o bilingue della regione Friuli Venezia Giulia possono sottoscrivere senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica apposite convenzioni con i centri musicali di lingua slovena di cui al comma 2 dell’articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n.  38.
5. Nell’attuazione degli obiettivi di cui al comma 3, lettere g), m) e n), nonché al fine di rafforzare l’educazione a un’alimentazione sana, corretta, sostenibile per l’ambiente, che valorizzi le tradizioni agroalimentari locali, le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, e successive modificazioni, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, possono prevedere , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica criteri di priorità per l’inserimento di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta agricola e ittica, e di prodotti agricoli e alimentari derivanti dall’agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità e della pesca sociale. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri competenti per l’oggetto di ciascun decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, e successive modificazioni, sono stabiliti i parametri per la definizione delle categorie di prodotti di cui al primo periodo del presente comma.
6. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, provvede al finanziamento delle istituzioni scolastiche e, secondo quanto disciplinato al comma 2 dell’articolo 8, alla dotazione organica per la realizzazione degli obiettivi con riferimento ai diversi ordini e gradi di istruzione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
7. L’ufficio scolastico regionale individua la dotazione organica complessiva dell’autonomia e la comunica alle singole istituzioni scolastiche per la realizzazione dei piani triennali dell’offerta formativa.
8. Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell’offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.
9. L’ufficio scolastico regionale verifica la proposta di piano di cui al comma 8, nonché eventuali revisioni annuali, presentata dai dirigenti scolastici, in termini di compatibilità economico-finanziaria e di risorse disponibili e trasmette al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca gli esiti della verifica.
10. L’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.  275, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. – (Piano triennale dell’offerta formativa). – 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia.
      2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell’articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:
          a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga;
b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa.
      3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.  119, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell’istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.  80.
      4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio di circolo o d’istituto.
      5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti».

10-bis. All’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.  275, come sostituito dal comma 10 del presente articolo, si provvede nel limite massimo della dotazione organica complessiva del personale docente di cui all’articolo 26, comma 1, della presente legge.
11. Il piano triennale dell’offerta formativa assicura l’attuazione dei princìpi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.  119 nel rispetto dei limiti di spesa di cui all’articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n.  93 del 2013.
12. Le istituzioni scolastiche assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell’offerta formativa, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, che sono pubblicati nel Portale di cui all’articolo 16, comma 1. Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale.
13. Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti dell’organico dell’autonomia, con le modalità di cui all’articolo 9.
14. Le istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse disponibili, realizzano i progetti inseriti nei piani triennali dell’offerta formativa, anche utilizzando le risorse di cui all’articolo 7, comma 6, e all’articolo 8.
15. Per l’anno scolastico 2015/2016, il dirigente scolastico individua i docenti da destinare all’organico dell’autonomia, con le modalità di cui all’articolo 9, a seguito dell’immediata predisposizione di una stima del fabbisogno necessario, redatta sentiti il collegio dei docenti e il consiglio d’istituto.
16. Per l’insegnamento della lingua inglese, della musica e dell’educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell’ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all’insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all’insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione nell’ambito del Piano nazionale di cui all’articolo 12, comma 4.
17. Per il potenziamento degli obiettivi formativi riguardanti le materie di cui al comma 3, lettere e) e f), nonché al fine di promuovere l’eccellenza italiana nelle arti, è riconosciuta, secondo le modalità e i criteri stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, l’equipollenza, rispetto alla laurea, alla laurea magistrale e al diploma di specializzazione, dei titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
18. Nei periodi di sospensione dell’attività didattica, le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate e con le realtà associative del territorio e del terzo settore, possono promuovere, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici scolastici.
19. Per sostenere e favorire, nel più ampio contesto dell’apprendimento permanente definito dalla legge 28 giugno 2012, n.  92, la messa a regime di nuovi assetti organizzativi e didattici, in modo da innalzare i livelli di istruzione degli adulti e potenziare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, promuovere l’occupabilità e la coesione sociale, contribuire a contrastare il fenomeno dei giovani non occupati e non in istruzione e formazione (NEET), favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri adulti e sostenere i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n.  263, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
20. L’insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità è assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
21. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, e successive modificazioni, è incrementato di euro 126 milioni annui dall’anno 2016 fino all’anno 2021.
22. Il Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica è incrementato di euro 7 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022.
23. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in assenza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall’articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n.  508, sono perfetti ed efficaci.

Art. 3.
(Percorso formativo degli studenti).
     1. Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell’ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali insegnamenti, attivati nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell’autonomia assegnati sulla base dei piani triennali di cui all’articolo 2, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello studente che ne individua il profilo associandolo a un’identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico.
2. Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento ed a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché una valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tale fine possono essere utilizzati, nel rispetto dell’autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1o febbraio 2001, n.  44, anche finanziamenti esterni.
3. Nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto del curriculum dello studente.
4. Le istituzioni scolastiche inseriscono il curriculum di ciascuno studente nel Portale unico di cui all’articolo 16, comma 1, anche includendo la mappatura di curriculum ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze.
5. Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell’ambito dell’organico dell’autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 1.
6. Le attività e i progetti di orientamento scolastico nonché di accesso al lavoro sono sviluppati con modalità idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera. All’attuazione delle disposizioni del precedente periodo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. Al fine di promuovere lo sviluppo della conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono promosse iniziative specifiche rivolte agli studenti, con il contributo delle realtà del territorio, nel rispetto dell’autonomia scolastica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.
(Scuola, lavoro e territorio).
      1. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.  77, sono attuati negli istituti tecnici e professionali per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del periodo precedente si applicano a partire dalle classi terze attivate nell’anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali di cui all’articolo 2.
2. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.  77, dopo le parole: «ivi inclusi quelli del terzo settore,» sono inserite le seguenti: «o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale,».
3. L’alternanza può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell’impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all’estero.
3. bis All’attuazione delle disposizioni ai commi 2 e 3 si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. All’articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.  104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell’attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici, sentito il Forum nazionale delle associazioni studentesche di cui all’articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n.  567, è adottato un regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400, con cui è definita la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.  53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n.  77, con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull’efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio.».
5. Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse disponibili, mediante l’organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81.
6. Per le finalità di cui al presente articolo nonché per l’assistenza tecnica e per il monitoraggio dell’attuazione delle attività ivi previste, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni annui a decorrere dall’anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 2, comma 6.
7. Il dirigente scolastico individua all’interno del registro di cui al comma 8 le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all’attivazione dei percorsi di cui al presente articolo e stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l’orientamento scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
8. A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro. Il registro è istituito d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico, e consta delle seguenti componenti:
a) un’area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascun ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell’anno in cui è possibile svolgere l’attività di alternanza;
b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l’alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all’anagrafica, all’attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.
9. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4, 5, 6, e 7 dell’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.  3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.  33.
9-bis. All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
10. Nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione e nel rispetto delle competenze delle regioni, al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo nonché alla trasparenza e alla qualità dei relativi servizi possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale, finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione. L’offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma è valorizzata sulla base di piani di intervento adottati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281. Al fine di garantire agli allievi iscritti ai percorsi di cui al presente comma pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado, i suddetti piani di intervento tengono conto, nel rispetto delle competenze delle regioni, delle disposizioni di cui alla presente legge. All’attuazione del presente comma si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e della dotazione organica dell’autonomia e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5.
(Disposizioni concernenti l’insegnamento presso gli istituti penitenziari).
      1. All’articolo 135 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per l’insegnamento relativo alla scuola primaria presso gli istituti penitenziari è istituito un ruolo speciale, al quale possono accedere, ai sensi dell’articolo 399, i docenti in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi per la scuola primaria e del titolo di specializzazione di cui al comma 7 del presente articolo»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. I docenti del ruolo speciale delle scuole primarie presso gli istituti penitenziari sono incardinati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n.  263. Possono altresì chiedere il trasferimento a un altro centro provinciale ai sensi della normativa vigente. Ad essi spetta il trattamento giuridico ed economico dei docenti della scuola primaria»;
c) al comma 6, la parola: «elementari» è sostituita dalle seguenti: «primarie presso gli istituti penitenziari»;
d) al comma 7, le parole: «I docenti elementari del ruolo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «I docenti del ruolo speciale delle scuole primarie presso gli istituti penitenziari»;
e) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Nelle more dell’istituzione dei corsi di specializzazione di cui al comma 7, costituisce titolo di accesso al ruolo speciale l’aver maturato almeno tre anni di servizio».

Art. 6.
(Istituti tecnici superiori).
1. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell’istruzione,   dell’università e della ricerca, a valere sul Fondo previsto dall’articolo 1, 296, e successive modificazioni, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. destinate ai percorsi degli istituti tecnici superiori, da ripartire secondo l’accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto 281, dall’anno 2016 sono assegnate, in misura non legislativo 28 agosto 1997, n. inferiore al 30 per cento del loro ammontare, alle singole fondazioni, tenendo conto del numero dei diplomati e del tasso di occupabilità a dodici mesi raggiunti in relazione ai percorsi attivati da ciascuna di esse, con riferimento alla fine dell’anno precedente a quello del finanziamento. Tale quota costituisce elemento di premialità, da destinare all’attivazione di nuovi percorsi degli istituti tecnici superiori da parte delle fondazioni esistenti.
2. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori con il possesso dei seguenti titoli di studio:
a) diploma di istruzione secondaria superiore;
b) diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui al decreto 226, compresi nel Repertorio nazionale di cui legislativo 17 ottobre 2005, n. agli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 27 luglio 2011, di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 269 alla novembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. Gazzetta Ufficiale 296 del 21 dicembre 2011, e del 19 gennaio 2012, di cui al n. decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 177 del 31 luglio 2012, n. integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore ai sensi dell’articolo 9 delle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 86 n. dell’11 aprile 2008, di durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli istituti tecnici superiori, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai 281, sono sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. emanate le linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei giovani:
a) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli istituti tecnici superiori, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali;
b) prevedere l’ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma;
c) prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori e le loro attività possa avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei loro bilanci;
d) prevedere che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del prefetto, le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori siano dotate di un patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore a 100.000 euro e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi;
e) prevedere per le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto il territorio nazionale.
4. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi 281, sono emanate le dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. linee guida relativamente ai percorsi degli istituti tecnici superiori relativi all’area della Mobilità sostenibile, ambiti «Mobilità delle persone e delle merci – conduzione del mezzo navale» e «Mobilità delle persone e delle merci – gestione degli apparati e impianti di bordo», per unificare le prove di verifica finale con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di ufficiale di marina mercantile, di coperta e di macchina, integrando la composizione della commissione di esame, mediante modifica delle norme vigenti in materia.
5. All’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del 75, e successive modificazioni, Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 86 dell’11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi n. relativi alle figure nazionali definite dall’allegato A, area 1 – efficienza energetica, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 settembre 2011»;
b) al comma 5, dopo le parole: «ordini e collegi professionali,» sono inserite le seguenti: «istituti tecnici superiori dell’area efficienza energetica,».
6. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo 37, è inserita la seguente: economico 22 gennaio 2008, n.
«a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 86 dell’11 aprile 2008, conseguito in esito ai n. percorsi relativi alle figure nazionali definite dall’allegato A, area 1 – efficienza energetica, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 settembre 2011».
7. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottato ai sensi 400, entro novanta dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i Ministri competenti, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori previsti dal capo II delle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 86 dell’11 aprile 2008, definiti ai sensi n. 144, secondo le dell’articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. tabelle di confluenza tra gli esiti di apprendimento in termini di competenze acquisite al termine dei suddetti percorsi e le competenze in esito ai corsi di laurea ad essi assimilabili. L’ammontare dei crediti formativi universitari riconosciuti non può essere comunque inferiore a cento per i percorsi della durata di quattro semestri e a centocinquanta per i percorsi della durata di sei semestri.
8. All’articolo 55, comma 3, del decreto del Presidente della 328, dopo le parole: «della durata di quattro Repubblica 5 giugno 2001, n. semestri» sono inserite le seguenti: «oppure i percorsi formativi degli istituti tecnici superiori previsti dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 86 dell’11 aprile 2008». n.
8-bis. Per consentire al sistema ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) di continuare a garantire gli standard formativi di qualità attuali e far fronte al pagamento del personale e degli oneri di funzionamento connessi con l’attività istituzionale, è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l’anno 2015.
8-ter. Nelle more dell’adozione dei regolamenti di cui 508, il Ministero all’articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli Istituti superiori di studi musicali ex pareggiati, è autorizzato ad erogare il contributo complessivo di euro 1 milione per l’anno 2015 ed euro 3 milioni annui a decorrere dall’anno 2016. A tal fine con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è predisposta una graduatoria basata sull’urgenza derivante dalla sostenibilità economica di lungo periodo, con particolare riferimento agli istituti che presentano rilevanti residui passivi per le spese di personale. L’erogazione dei contributi è effettuata in base alla graduatoria, sino ad esaurimento delle risorse di cui al presente comma. Detti contributi sono vincolati alle spese di personale e ai conseguenti oneri riflessi.
8-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-ter, pari ad euro 2 milioni nel 2015 e ad euro 3 milioni annui a decorrere dal 2016, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a)537. , della legge 24 dicembre 1993, n.

Art. 7.
(Innovazione digitale e didattica laboratoriale).
    1. Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca adotta il Piano nazionale scuola digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultra larga.
2. A decorrere dall’anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni scolastiche promuovono, all’interno dei piani triennali di cui all’articolo 2 e in collaborazione con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, azioni coerenti con le finalità, i princìpi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale scuola digitale di cui al comma 1.
3. Il Piano nazionale scuola digitale persegue i seguenti obiettivi:
a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto dell’obiettivo di cui all’articolo 2, comma 3, lettera h);
b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;
c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
d) formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti;
e) formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per l’innovazione digitale nell’amministrazione;
f) potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla connettività nelle scuole;
g) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione;
h) definizione delle finalità e delle modalità di gestione dell’identità e del profilo digitale di dirigenti scolastici, docenti, personale tecnico e amministrativo e studenti;
i) definizione dei criteri per la tutela della riservatezza dei dati personali degli studenti, con particolare riguardo agli studenti minori di età, in relazione al trattamento dei dati raccolti nell’ambito delle attività didattiche, con particolare riferimento alla navigazione di piattaforme digitali dedicate all’apprendimento, alla fruizione o alla produzione di contenuti didattici digitali;
l) definizione dei criteri e delle finalità per l’adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici.
4. Le istituzioni scolastiche individuano docenti nell’ambito dell’organico dell’autonomia cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 2. Ai docenti può essere affiancato un insegnante tecnico-pratico. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche, anche attraverso i poli tecnico-professionali, possono dotarsi di laboratori territoriali per l’occupabilità attraverso la partecipazione, anche in qualità di soggetti cofinanziatori, di enti pubblici e locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del Made in Italy, in base alla vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio;
b) fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati;
c) apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell’orario scolastico.
6. I soggetti esterni che usufruiscono dell’edificio scolastico per effettuare attività didattiche e culturali sono responsabili della sicurezza e del mantenimento del decoro degli spazi.
7. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di attuare le attività previste nel presente articolo, nell’anno finanziario 2015 è utilizzata quota parte, pari a euro 90 milioni, delle risorse già destinate nell’esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali sul Fondo per il funzionamento di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, e successive modificazioni. A decorrere dall’anno 2016, è autorizzata la spesa di euro 30 milioni annui. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 2, comma 6.

Capo III
ORGANICO, ASSUNZIONI E ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI
Art. 8.
(Organico dell’autonomia per l’attuazione dei piani triennali dell’offerta formativa).
    1. Le istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui all’articolo 1 e l’attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento, attraverso l’organico dell’autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa.
2. A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, e successive modificazioni, e comunque nel limite massimo di cui all’articolo 26, comma 1, della presente legge, è determinato l’organico dell’autonomia su base regionale.
3. Il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata. Si tiene conto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. Il riparto considera, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale. In ogni caso il riparto non deve pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.  81. Il personale della dotazione organica dell’autonomia è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.
4. I ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 31 marzo 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono l’ampiezza degli ambiti territoriali, inferiori alla provincia o alla città metropolitana, considerando:
a) la popolazione scolastica;
b) la prossimità delle istituzioni scolastiche;
c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto.
Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Per l’anno scolastico 2015/2016 gli ambiti territoriali hanno estensione provinciale.
6. Con decreto del direttore dell’ufficio scolastico regionale, l’organico dell’autonomia è ripartito tra gli ambiti territoriali. Per l’anno scolastico 2015/2016 l’organico dell’autonomia comprende l’organico di diritto, l’adeguamento della dotazione organica alla situazione di fatto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 e i posti per il potenziamento, l’organizzazione, la progettazione e il coordinamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al terzo periodo del comma 3 del presente articolo, nel limite massimo di cui all’articolo 26, comma 1.
7. Gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale.
8. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca emana apposite linee guida riguardanti i princìpi per il governo delle reti e per la definizione degli accordi di rete.
9. Gli accordi di rete individuano:
a) i criteri e le modalità per l’utilizzo dei docenti nella rete nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilità, anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani triennali dell’offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete;
b) i piani di formazione del personale scolastico;
c) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;
d) le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte.
10. Al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, l’istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola, nonché sugli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica, può essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi.
11. Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell’anno scolastico 2016/2017 è assegnato a domanda a un ambito territoriale. Dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.
12. Gli ambiti territoriali e le reti di cui al presente articolo sono definiti assicurando il rispetto dell’organico dell’autonomia e nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
13. L’organico dei posti di sostegno è determinato nel limite previsto dall’articolo 2, comma 414, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, e successive modificazioni, e dall’articolo 15, comma 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.  104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n.  289, e dell’articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n.  296.
14. Nella ripartizione dell’organico si tiene conto delle esigenze delle scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione Friuli Venezia Giulia. Per tali scuole, sia il numero dei posti comuni sia quello dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa è determinato a livello regionale.
15. Restano salve le diverse determinazioni che la regione autonoma della Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno adottato e che possono adottare in materia di assunzione del personale docente ed educativo in considerazione delle rispettive specifiche esigenze riferite agli organici regionali e provinciali.

Art. 9.
(Competenze del dirigente scolastico).
     1. Nell’ambito dell’autonomia dell’istituzione scolastica, il dirigente scolastico ne assicura il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di gestione direzionale, organizzativa e di coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio nonché della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti.
2. Per la copertura dei posti dell’istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire.
3. Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano dell’offerta formativa di cui all’articolo 2 . L’incarico ha durata triennale, rinnovabile in coerenza con il piano dell’offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. Sono assicurate trasparenza e pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti, attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell’istituzione scolastica.
3-bis. Nel conferire gli incarichi, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l’assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti iscritti nel relativo ambito territoriale.
4. L’incarico è assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l’accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L’ufficio scolastico regionale provvede alle assegnazioni nei confronti dei docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico.
5. Il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica. Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Il dirigente scolastico, nell’ambito dell’organico dell’autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 81, allo scopo di migliorare la qualità didattica. 2009, n.
7. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, comma 3, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.
8. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici, a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti è incrementato in misura pari a euro 12 milioni per l’anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall’anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato. Il Fondo è altresì incrementato di ulteriori 46 milioni di euro per l’anno 2016 e di 14 milioni di euro per l’anno 2017 da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato una tantum.
9. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell’azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 10, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all’immissione dei soggetti di cui al comma 10 nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni 449 del 1997. autorizzate per effetto dell’articolo 39 della legge n.
10. Il decreto di cui al comma 9 riguarda:
a) i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale56 del 15 , 4ª serie speciale, n. luglio 2011;
b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell’ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura n. 202. concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n.
11. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell’articolo 17 del decreto-legge 12 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre settembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di 2013, n. adozione del decreto di cui al comma 9 del presente articolo, sono in atto i contenziosi relativi al concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte in serie speciale, n. funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 9.
12. Per le finalità di cui al comma 9, oltre che per quelle connesse alla valorizzazione di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, i soggetti di cui al comma 10, lettera a), che, nell’anno scolastico 2014/2015, hanno prestato servizio con contratti di dirigente scolastico, sostengono una sessione speciale di esame consistente nell’espletamento di una prova orale sull’esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici.
13. All’attuazione delle procedure di cui ai commi da 9 a 12 si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
14. Per garantire una tempestiva copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico, a conclusione delle operazioni di mobilità e previo parere dell’ufficio scolastico regionale di destinazione, fermo restando l’accantonamento dei posti destinati ai soggetti di cui al comma 10, i posti autorizzati per l’assunzione di dirigenti scolastici sono conferiti nel limite massimo del 20 per cento ai soggetti idonei inclusi nelle graduatorie regionali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie 56 del 15 luglio 2011. Il Ministro dell’istruzione, dell’università speciale, n. e della ricerca, con proprio decreto, predispone le necessarie misure applicative.
15. Nelle more della revisione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, per l’effettuazione della stessa si tiene conto della disciplina stabilita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 80, nonché dei criteri utilizzati per la scelta, la Repubblica 28 marzo 2013, n. valorizzazione e la valutazione dei docenti e dei risultati dell’istituzione scolastica, con particolare riguardo alle azioni specifiche messe in campo dal dirigente scolastico per migliorarli.
16. Il nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici è composto secondo le disposizioni dell’articolo 25, comma 165, e può essere articolato in 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. funzione delle modalità previste dal processo di valutazione. La valutazione è coerente con l’incarico triennale e con il profilo professionale ed è connessa alla retribuzione di risultato. Al fine di garantire le indispensabili azioni di supporto alle scuole impegnate per l’attuazione della presente legge e in relazione all’indifferibile esigenza di assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, 80, per il triennio 2016-2018 possono essere attribuiti incarichi temporanei n. di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive. Tali incarichi possono essere conferiti, nell’ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici in servizio presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 165 del 2001, e successive modificazioni, anche in deroga, per il periodo di durata di detti incarichi, alle percentuali ivi previste per i dirigenti di seconda fascia. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa nel limite massimo di 7 milioni di euro per ciascun anno del triennio. La percentuale di cui all’articolo 19, 165 del 2001, per i dirigenti tecnici comma 6, del citato decreto legislativo n. in servizio presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è rideterminata, nell’ambito della relativa dotazione organica, per il triennio 2016-2018 in misura corrispondente ad una maggiore spesa non superiore a 7 milioni di euro per ciascun anno.

Art. 10.
(Piano straordinario di assunzioni).
1. Per l’anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell’istruzione,   dell’università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia. A tale fine, l’organico dell’autonomia, limitatamente ai posti del potenziamento nella scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, è determinato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle indicazioni del dirigente scolastico, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 8.
2. Sono assunti a tempo indeterminato e iscritti negli ambiti territoriali di cui all’articolo 8, comma 4, nel limite dei posti di cui al comma 1 del presente articolo:
a) i vincitori presenti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella ricerca n. Gazzetta Ufficiale, 4a 75 del 25 serie speciale, concorsi ed esami, n. settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;
b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della 296, e successive modificazioni. legge 27 dicembre 2006, n.
3. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 2 che abbiano presentato apposita domanda di assunzione esclusivamente secondo le modalità stabilite dal comma 8. I soggetti che appartengono a entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 scelgono, con la domanda, per quale categoria essere trattati.
4. In deroga all’articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni 1994, n. si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:
a) i vincitori sono assunti, nella regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia, individuati a livello di ambito territoriale di cui all’articolo 8, comma 4;
b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nella provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia, individuati a livello di ambito territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;
c) i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia nazionale, individuati a livello di ambito territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.
5. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, lettere a), b) e c), possono esprimere l’ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali e sono assunti prioritariamente, negli ambiti indicati, sui posti di sostegno, se in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, a partire dalla classe di concorso o dal grado di istruzione per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di indisponibilità di posti per gli ambiti territoriali indicati, non si procede all’assunzione.
6. Per l’anno scolastico 2015/2016 l’attribuzione di incarichi su ambiti territoriali per i soggetti di cui al comma 5 ha carattere annuale.
7. I soggetti di cui al comma 2 accettano espressamente la proposta di assunzione entro dieci giorni dalla data della sua ricezione secondo le modalità di cui al comma 8. In caso di mancata accettazione, nel termine e con le modalità predetti, i soggetti di cui al comma 2 non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni. Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all’assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi di cui al comma 4.
8. Ai fini del presente articolo è pubblicato un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale e tutte le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 2, incluse la domanda di assunzione e l’espressione delle preferenze, la proposta di assunzione, l’accettazione o la rinuncia, avvengono esclusivamente per il tramite dell’apposito sistema informativo, gestito dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che cura ogni fase della procedura in deroga all’articolo 45, comma 2, e all’articolo 65 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto 82, e successive modificazioni. legislativo 7 marzo 2005, n.
9. È escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b), e indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto. Sono altresì esclusi i soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro e non oltre il 30 giugno 2015, fermo restando quanto previsto dal periodo precedente.
10. A decorrere dal 1o settembre 2015, le graduatorie di cui al comma 2, lettera b), perdono efficacia, per i gradi di istruzione della scuola secondaria, ai fini dell’assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le graduatorie dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi antecedentemente all’anno 2012 per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.
11. La prima fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto del personale docente ed educativo previste dall’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 131, continua a esplicare la propria efficacia, fino all’anno 2007, n. scolastico 2016/2017 compreso, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1.
12. Per l’anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda e per il predetto anno scolastico, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all’articolo 399, comma 3, del 297, e successive testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. modificazioni. Successivamente, i docenti assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di cui al presente articolo e assegnati, in via provvisoria e per l’anno scolastico 2015/2016, agli ambiti territoriali partecipano per l’anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale.
13. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami. La determinazione dei posti da mettere a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell’offerta formativa. Per il personale docente della scuola dell’infanzia e primaria e per il personale educativo si applica l’articolo 399, comma 1, del 297, e successive testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. modificazioni, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie a esaurimento.
14. A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 17, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l’accesso alle relative procedure concorsuali.
15. Per la partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami di cui all’articolo 400 del testo unico di cui al decreto 297, come da ultimo modificato dal presente legislativo 16 aprile 1994, n. articolo, è dovuto un diritto di segreteria il cui ammontare è stabilito nei relativi bandi. Le somme riscosse ai sensi del periodo precedente sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa della missione «Istruzione scolastica» dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per lo svolgimento della procedura concorsuale.
16. All’articolo 400 del testo 297, e successive unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 01 è sostituito dai seguenti: «I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio. Il numero degli idonei non vincitori non può essere superiore al 10 per cento del numero dei posti messi a concorso»;
b) al secondo periodo del comma 01, dopo le parole: «di un’effettiva» sono inserite le seguenti: «vacanza e»;
c) al secondo periodo del comma 02, le parole: «in ragione dell’esiguo numero di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «in ragione dell’esiguo numero dei posti conferibili»;
d) al terzo periodo del comma 02, la parola: «disponibili» è sostituita dalle seguenti: «messi a concorso»;
e) al comma 1, le parole: «e, per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all’insegnamento, ove già posseduto» sono soppresse;
f) al comma 19, le parole: «eventualmente disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «messi a concorso»;
g) al comma 21, le parole: «in ruolo» sono soppresse.
17. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1o ottobre 2015, un concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell’articolo 400 del testo unico di cui al decreto 297, come da ultimo modificato dal presente legislativo 16 aprile 1994, n. articolo, per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nell’organico dell’autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto bando sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio:
a) il titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito a seguito sia dell’accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico;
b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado.
18. I soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero 82 del 24 settembre 2012, dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale75 del 25 , 4ª serie speciale, n. settembre 2012, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui ai commi da 1 a 15 e 17 del presente articolo, sono assunti a tempo indeterminato quali docenti, con decorrenza giuridica ed economica dal 1o settembre 2016. L’assunzione avviene, ferma restando la procedura 449, e autorizzatoria prevista dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. successive modificazioni, e nel limite dei posti dell’organico dell’autonomia vacanti e disponibili, con priorità rispetto a ogni altra graduatoria di merito, secondo le modalità e le fasi di assunzione previste dalla presente legge per i soggetti di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo.

Art. 11.
(Periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo).
1. Il personale docente ed educativo assunto ai sensi dell’articolo 10 è   sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo.
2. Il superamento dell’anno di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni, dei quali almeno 120 per le attività didattiche.
3. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell’articolo 11 del testo 297, come sostituito unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. dall’articolo 13 della presente legge, sulla base di un’istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor.
4. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova.
5. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il dirigente scolastico provvede alla dispensa dal servizio con effetto immediato, senza obbligo di preavviso. Se il personale proviene da un altro ruolo docente o della pubblica amministrazione, il dirigente scolastico provvede alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che avrebbe conseguito nel medesimo ruolo.
6. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il presente articolo, gli articoli da 437 a 440 del testo unico di cui al decreto 297. legislativo 16 aprile 1994, n.

Art. 12.
(Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente).
1. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di   valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 3, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell’importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di natura didattico-scientifica, di pubblicazioni e di riviste riferite alle materie di insegnamento e comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 4. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 1, nonché l’importo da assegnare nell’ambito delle risorse disponibili di cui al comma 3, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale, nonché le modalità per l’erogazione delle agevolazioni e dei benefìci collegati alla Carta medesima.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall’esercizio 2015.
4. Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa di cui all’articolo 2 e dei risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al 80, sulla base delle decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.
5. Per l’attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall’anno 2016.

Art. 13.
(Valorizzazione del merito del personale docente).
1. Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito   presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall’anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
2. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell’articolo 11 297, come del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. sostituito dal presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 1 sulla base di motivata valutazione.
3. La somma di cui al comma 2, definita bonus, è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria.
4. Dall’anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 297, è sostituito dal seguente: aprile 1994, n.

«Art. 11. – (Comitato per la valutazione dei docenti).
      1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti, di seguito denominato “comitato”.
      2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti individuati dal consiglio di istituto:
a) due docenti dell’istituzione scolastica;
b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione.
      3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.
5. Per l’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo, il comitato è integrato dal docente al quale sono affidate le funzioni di tutor.
6. Il comitato valuta il servizio di cui all’articolo 448 su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l’interessato e il consiglio di istituto provvede all’individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’articolo 501».
Art. 14.
(Limite della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e fondo per il risarcimento).
1. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, a decorrere dalla   data di entrata in vigore della presente legge, con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.
2. Nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è istituito un fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Art. 15.
(Personale scolastico in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione presso altre amministrazioni pubbliche).
1. Il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario in   posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un provvedimento formale adottato ai sensi della normativa vigente, può transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli dell’amministrazione di destinazione, previa valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dell’amministrazione medesima e nel limite delle facoltà assunzionali, fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, 190. comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n.
2. Il contingente di 300 posti di docenti e dirigenti scolastici assegnati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi dell’articolo 26, 448, e successive comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. modificazioni, è confermato per l’anno scolastico 2015/2016, in deroga al limite numerico di cui al medesimo primo periodo.

Capo IV
ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME
Art. 16.
(Open data).
1. È istituito il Portale unico dei dati della scuola.  
2. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in conformità con l’articolo 68, comma 3, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto 82, e successive modificazioni, e in applicazione legislativo 7 marzo 2005, n. 36, garantisce stabilmente l’accesso del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. e la riutilizzabilità dei dati pubblici del sistema nazionale di istruzione e formazione, pubblicando in formato aperto i dati relativi ai bilanci delle scuole, i dati pubblici afferenti al Sistema nazionale di valutazione, l’Anagrafe dell’edilizia scolastica, i dati in forma aggregata dell’Anagrafe degli studenti, i provvedimenti di incarico di docenza, i piani dell’offerta formativa, compresi quelli delle scuole paritarie del sistema nazionale di 62, e successive istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. modificazioni, i dati dell’Osservatorio tecnologico, i materiali didattici e le opere autoprodotti dagli istituti scolastici e rilasciati in formato aperto secondo le modalità di cui all’articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, 133, e 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. n. successive modificazioni. Pubblica altresì i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare l’avanzamento didattico, tecnologico e d’innovazione del sistema scolastico.
3. Il Portale di cui al comma 1, gestito dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, rende accessibili i dati del curriculum dello studente di cui all’articolo 3 e il curriculum del docente di cui all’articolo 9, comma 3, lettera b).
4. Il Portale di cui al comma 1 pubblica, inoltre, la normativa, gli atti e le circolari in conformità alle 200, convertito, con disposizioni del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 9, e del decreto legislativo 14 modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 33. marzo 2013, n.
5. I dati presenti nel Portale di cui al comma 1 o comunque nella disponibilità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca non possono più essere oggetto di richiesta alle istituzioni scolastiche.
6. Per l’anno 2015 è autorizzata la spesa di euro 1 milione per la predisposizione del Portale di cui al comma 1 e, a decorrere dall’anno 2016, è autorizzata la spesa di euro 100.000 annui per le spese di gestione e di mantenimento del medesimo Portale.
7. Al fine di fornire un supporto tempestivo alle istituzioni scolastiche ed educative nella risoluzione di problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile, attraverso la creazione di un canale permanente di comunicazione con gli uffici competenti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e valorizzando la condivisione di buone pratiche tra le istituzioni scolastiche medesime, a decorrere dall’anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge è avviato un progetto sperimentale per la realizzazione di un servizio di assistenza. Il servizio di assistenza è realizzato nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. Ai fini di incrementare l’autonomia contabile delle istituzioni scolastiche ed educative statali e di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1o 44, febbraio 2001, n. provvedendo anche all’armonizzazione dei sistemi contabili, alla disciplina degli organi e dell’attività di revisione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati.
9. Al fine di potenziare il sistema di valutazione delle 80, è scuole di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. autorizzata la spesa di euro 8 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019. La spesa è destinata prioritariamente:
a) alla realizzazione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti;
b) alla partecipazione dell’Italia alle indagini internazionali;
c) all’autovalutazione e alle visite valutative delle scuole.

Capo V
AGEVOLAZIONI FISCALI
Art. 17.
(Cinque per mille).
 – Soppresso –
Art. 18.
(School bonus).
1. Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in   favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti, spetta un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche nonché agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d’impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.
3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto 241, e successive modificazioni, e non rileva ai legislativo 9 luglio 1997, n. fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
4. I limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, dicembre 2007, n. 388, e successive modificazioni, non si applicano al credito d’imposta di cui n. al presente articolo.
5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 comunicano mensilmente al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito web istituzionale, nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e sul portale telematico del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al 196. All’attuazione del presente comma si decreto legislativo 30 giugno 2003, n. provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
6. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d’imposta di cui al presente articolo, valutati in euro 7,5 milioni per l’anno 2016, in euro 15 milioni per l’anno 2017, in euro 20,8 milioni per l’anno 2018, in euro 13,3 milioni per l’anno 2019 e in euro 5,8 milioni per l’anno 2020, si provvede ai sensi di quanto disposto dall’articolo 26.

Art. 19.
(Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica).
1. All’articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di   917, e cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. successive modificazioni, in materia di detrazione per oneri, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) le spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui 62, e successive modificazioni, per all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera;».
2. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avvia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità 62, con scolastica di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. particolare riferimento alla coerenza del piano triennale dell’offerta formativa con quanto previsto dalla legislazione vigente e al rispetto della regolarità contabile, del principio della pubblicità dei bilanci e della legislazione in materia di contratti di lavoro. Ai fini delle predette attività di verifica, il piano straordinario è diretto a individuare prioritariamente le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado caratterizzate da un numero di diplomati che si discosta significativamente dal numero degli alunni frequentanti le classi iniziali e intermedie. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca presenta annualmente alle Camere una relazione recante l’illustrazione degli esiti delle attività di verifica. All’attuazione del presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo VI
EDILIZIA SCOLASTICA
Art. 20.
(Scuole innovative).
1. Al fine di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di   vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell’efficienza energetica, della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall’apertura al territorio, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con la Struttura di Missione per il coordinamento ed impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione di edilizia scolastica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto provvede a ripartire le risorse di cui al comma 2 tra le regioni e individua i criteri per l’acquisizione da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa.
1-bis. Le regioni, entro i successivi sessanta giorni, provvedono a selezionare almeno uno e fino a cinque interventi sul proprio territorio e a dare formale comunicazione della selezione al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
1-ter. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, indice specifico concorso con procedura aperta, anche mediante procedure on-line, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni ai sensi del precedente comma 1-bis, nel limite delle risorse assegnate dal successivo comma 2 e comunque almeno uno per regione.
1-quater. I progetti sono valutati da una Commissione di esperti, cui partecipa anche la Struttura di Missione per l’edilizia scolastica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e al rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La Commissione, per ogni area di intervento, comunica al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca il primo, il secondo e il terzo classificato ai fini del finanziamento. Ai membri della commissione non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.
1-quinquies. Gli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento possono affidare i successivi livelli di progettazione ai soggetti individuati a seguito del concorso di cui al comma 1-ter, ai sensi dell’articolo 108, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, 163. n.
2. Per la realizzazione delle scuole è utilizzata quota parte delle risorse di cui all’articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, 98, pari a 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. n. euro 300 milioni nel triennio 2015-2017, rispetto alle quali i canoni di locazione, da corrispondere all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni per l’anno 2016, di euro 6 milioni per l’anno 2017 e di euro 9 milioni annui a decorrere dall’anno 2018.

Art. 21.
(Misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici).
1. All’Osservatorio per l’edilizia scolastica di cui all’articolo 6 della   23, al quale partecipa la Struttura di missione per il legge 11 gennaio 1996, n. coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono attribuiti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica anche compiti di indirizzo, di programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica nonché di diffusione della cultura della sicurezza. La composizione dell’Osservatorio è integrata con la partecipazione delle organizzazioni civiche aventi competenza ed esperienza comprovate sulla base di criteri oggettivi e predefiniti. È istituita una Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole.
2. Al fine di consentire lo svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, la programmazione nazionale predisposta in 104, attuazione dell’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 128, e successive convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. modificazioni, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017, è aggiornata annualmente e, per il triennio di riferimento, sostituisce i piani di cui all’articolo 11, comma 4-bis179, convertito, con , del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 221, anche tenendo conto dei modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. dati inseriti nell’Anagrafe dell’edilizia scolastica, ed è utile per l’assegnazione di finanziamenti statali comunque destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, comprese le risorse di cui all’articolo 18, 69, convertito, con modificazioni, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 98, a beneficio degli enti locali con la dalla legge 9 agosto 2013, n. possibilità che i canoni di investimento siano posti a carico delle regioni. La programmazione nazionale è altresì utile per l’assegnazione di tutte le risorse destinate nel triennio di riferimento all’edilizia scolastica, comprese quelle relative alla quota a gestione statale dell’otto per mille di cui all’articolo 222, come modificato dall’articolo 1, comma 48 della legge 20 maggio 1985, n. 147, nonché quelle di cui al Fondo 206, della legge 27 dicembre 2013, n. previsto dall’articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, 326, 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. n. come da ultimo incrementato dall’articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 244, i cui termini e modalità di individuazione degli interventi di 2007, n. adeguamento strutturale e antisismico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. A tali fini i poteri derogatori per interventi di edilizia scolastica di cui all’articolo 18, comma 8-ter, del 69, convertito, con modificazioni, dalla legge decreto-legge 21 giugno 2013, n. 98, e successive modificazioni, sono estesi per tutta la 9 agosto 2013, n. durata della programmazione nazionale triennale 2015-2017.
3. Le risorse non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge e relative ai finanziamenti attivati ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 1o 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, luglio 1986, n. 430, e dell’articolo 2, 488, dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. n. 431, nonché ai finanziamenti erogati ai comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 23, fatte salve quelle sensi dell’articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. relative a interventi in corso di realizzazione o le cui procedure di appalto sono aperte, come previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente 207, sono destinate all’attuazione, della Repubblica 5 ottobre 2010, n. nell’anno 2015, di ulteriori interventi urgenti per la sicurezza degli edifici scolastici. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali beneficiari dei predetti finanziamenti trasmettono al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e alla società Cassa depositi e prestiti Spa il monitoraggio degli interventi realizzati, pena la revoca delle citate risorse ancora da erogare. Le conseguenti economie accertate, a seguito del completamento dell’intervento finanziato ovvero della sua mancata realizzazione, sono destinate, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a ulteriori interventi urgenti di edilizia scolastica individuati nell’ambito della programmazione nazionale di cui al comma 2, fermi restando i piani di ammortamento in corso e le correlate autorizzazioni di spesa, nonché agli interventi che si rendono necessari all’esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all’articolo 22 e di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall’Anagrafe dell’edilizia scolastica.
4. Le regioni sono tenute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a fornire al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca il monitoraggio completo dei piani di edilizia scolastica relativi alle annualità 2007, 2008 e 2009, finanziati ai sensi dell’articolo 1, comma 625, della legge 296, pena la mancata successiva assegnazione di ulteriori 27 dicembre 2006, n. risorse statali. Le relative economie accertate all’esito del monitoraggio restano nella disponibilità delle regioni per essere destinate a interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici sulla base di progetti esecutivi presenti nella propria programmazione regionale predisposta ai sensi 104, convertito, con dell’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. nonché agli interventi che si rendono necessari all’esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all’articolo 22 della presente legge e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall’Anagrafe dell’edilizia scolastica. Gli interventi devono essere comunicati dalla regione competente al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca che definisce tempi e modalità di attuazione degli stessi.
5. A valere sui rimborsi delle quote dell’Unione europea e di cofinanziamento nazionale della programmazione PON FESR 2007/2013, le risorse relative ai progetti retrospettivi per interventi di edilizia scolastica, al netto delle eventuali somme ancora dovute ai beneficiari finali degli stessi progetti, confluiscono nel Fondo unico per l’edilizia scolastica per essere impiegate, sulla base della programmazione regionale di cui al comma 2, nello stesso territorio ai quali erano destinate e per progetti con analoghe finalità di edilizia scolastica. Le risorse sono altresì destinate agli interventi che si rendono necessari all’esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all’articolo 22 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall’Anagrafe dell’edilizia scolastica. Alle eventuali decurtazioni di spesa successivamente decise dalla Commissione europea in esito ad audit riguardanti i progetti retrospettivi di cui al presente comma e alle conseguenti restituzioni delle risorse dell’Unione europea e di cofinanziamento nazionale si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l’edilizia scolastica.
6. La sanzione di cui all’articolo 31, comma 26, lettera a), 183, da della legge 12 novembre 2011, n. applicare nell’anno 2015 agli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2014, è ridotta di un importo pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso dell’anno 2014, purché non già oggetto di esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. A tale fine, gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell’anno 2014 comunicano, con le modalità individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2015, le spese sostenute nell’anno 2014 per l’edilizia scolastica.
7. Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati ai sensi dell’articolo 289, con delibere del Comitato 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 102/04 del 20 interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 143/2006 del dicembre 2004, di approvazione del primo programma stralcio, e n. 17 novembre 2006, di approvazione del secondo programma stralcio, come 17/2008 del 21 febbraio 2008, è consentito rimodulati dalla delibera CIPE n. agli enti beneficiari, previa rendicontazione dei lavori eseguiti da produrre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d’asta per la realizzazione di altri interventi finalizzati alla sicurezza delle scuole anche sugli stessi edifici e nel rispetto del limite complessivo del finanziamento già autorizzato. Le modalità della rendicontazione sono rese note attraverso il sito web istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata rendicontazione nel termine indicato preclude l’utilizzo delle eventuali risorse residue ancora nella disponibilità dell’ente, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma. Le somme relative a interventi non avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti, anche giacenti presso la società Cassa depositi e prestiti Spa, sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione triennale nazionale 2015-2017 di cui al comma 2, secondo modalità individuate dallo stesso Comitato, nonché degli interventi che si rendono necessari all’esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all’articolo 22 e di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall’Anagrafe dell’edilizia scolastica. Al fine di garantire la sollecita attuazione dei programmi finanziati ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2, 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2008, n. 32/2010 del 13 maggio 2010, e dei programmi di intervento con delibera CIPE n. finanziati ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, 6 del 20 gennaio 2012, il parere richiesto ai 183, con delibera CIPE n. n. provveditorati per le opere pubbliche sui progetti definitivi presentati dagli enti beneficiari si intende positivamente reso entro trenta giorni dalla richiesta, ovvero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per quelli presentati precedentemente. Gli enti beneficiari trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la revoca dei finanziamenti. Le risorse oggetto di revoca sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione triennale nazionale 2015-2017, secondo modalità individuate dal medesimo Comitato.
8. Il termine di utilizzo delle risorse previsto dal Fondo rotativo per la progettualità per gli interventi di edilizia scolastica, di cui all’articolo 1, comma 54, quarto 549, come da ultimo modificato dal periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. comma 9 del presente articolo, è prorogato fino al 31 dicembre 2018.
9. 549, e successive All’articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. modificazioni, le parole: «inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico» sono sostituite dalle seguenti: «di edilizia scolastica e può essere alimentato anche da risorse finanziarie di soggetti esterni».
10. All’articolo 9 del 133, convertito, con modificazioni, dalla decreto-legge 12 settembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente legge 11 novembre 2014, n. comma:
«2-octies. I pareri, i visti e i nulla osta relativi agli interventi di cui al comma 1 sono resi dalle amministrazioni competenti entro quarantacinque giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo».
11. All’articolo 23-ter, comma 1, del 90, convertito, con modificazioni, dalla legge decreto-legge 24 giugno 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: «1 11 agosto 2014, n.o settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o novembre 2015».
12. Le risorse di cui all’articolo 2, comma 239, della legge 23 191, e successive modificazioni, destinate alla realizzazione dicembre 2009, n. del piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici 8-00143 del 2 agosto 2011, delle individuati dalla risoluzione parlamentare n. Commissioni riunite V e VII della Camera dei deputati, in relazione alle quali non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono destinate alla programmazione 104, nazionale di cui all’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 128, e successive convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. modificazioni, nonché agli interventi che si rendono necessari all’esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all’articolo 22 della presente legge e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall’Anagrafe dell’edilizia scolastica.
13. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo è effettuato secondo quanto disposto dal 229. decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
14. Le risorse della quota a gestione statale dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone 222, e successive fisiche, di cui all’articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. modificazioni, relative all’edilizia scolastica sono destinate agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell’Anagrafe dell’edilizia scolastica.
15. Dopo il comma 2 104, convertito, con dell’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 128, sono inseriti i modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. seguenti:
«2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e con riferimento agli immobili di proprietà pubblica adibiti all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, 508, possono essere autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze, n. d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a stipulare mutui trentennali sulla base dei criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1o 385. Ai settembre 1993, n. 311, le rate sensi dell’articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tale fine sono stanziati contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui per la durata dell’ammortamento del mutuo a decorrere dall’anno 2016 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al citato 311 del 2004. Alla compensazione degli articolo 1, comma 131, della legge n. effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall’attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede, quanto a euro 5 milioni per l’anno 2017, a euro 15 milioni per l’anno 2018, a euro 30 milioni per l’anno 2019 e a euro 30 milioni per l’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, 154, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 189, e successive convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. modificazioni.
2-ter. Le modalità di attuazione del comma 2-bis sono stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
16. All’articolo 10, comma 1, terzo periodo, del 104, convertito, con modificazioni, dalla decreto-legge 12 settembre 2013, n. 128, le parole: «40 milioni annui per la durata legge 8 novembre 2013, n. dell’ammortamento del mutuo, a decorrere dall’anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni per l’anno 2015 e 50 milioni annui per la durata residua dell’ammortamento del mutuo, a decorrere dall’anno 2016».

Art. 22.
(Indagini diagnostiche sugli edifici scolastici).
1. Al fine di garantire la sicurezza degli edif  ici scolastici e di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti è autorizzata la spesa di euro 40 milioni per l’anno 2015 per finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici, anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti locali proprietari, a valere sul Fondo di cui all’articolo 26.
2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini e le modalità per l’erogazione dei finanziamenti agli enti locali di cui al comma 1, tenendo conto anche della vetustà degli edifici valutata anche in base ai dati contenuti nell’Anagrafe per l’edilizia scolastica.
3. Gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici che si rendono necessari all’esito delle indagini diagnostiche di cui al comma 1 e di quelle eseguite tra il 2009 e il 2011 ai sensi dell’intesa tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, sottoscritta il 28 gennaio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 33 del 10 febbraio 2009, previa acquisizione dei risultati da n. parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, possono essere finanziati anche a valere sulle risorse di cui all’articolo 21, commi 2, 3, 4, 5, 8 e 12.

Capo VII
RIORDINO, ADEGUAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI ISTRUZIONE
Art. 23.
(Delega al Governo in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di   entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui 59, e successive modificazioni, all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso:
1) la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di istruzione già contenute nel testo unico di cui al decreto 297, nonché nelle altre fonti normative; legislativo 16 aprile 1994, n.
2) l’articolazione e la rubricazione delle disposizioni di legge incluse nella codificazione per materie omogenee, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
3) il riordino e il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge incluse nella codificazione, anche apportando integrazioni e modifiche innovative necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché per adeguare le stesse all’intervenuta evoluzione del quadro giuridico nazionale e dell’Unione europea;
4) l’adeguamento della normativa inclusa nella codificazione alla giurisprudenza costituzionale e dell’Unione europea;
5) l’indicazione espressa delle disposizioni di legge abrogate;
b) riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante:
1) l’introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per l’accesso alla professione, affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle università o alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni scolastiche statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata;
2) l’avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l’assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di formazione e apprendistato professionale, di docenti nella scuola secondaria statale. L’accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso. I vincitori sono assegnati a un’istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche. A questo fine sono previsti:
2.1) la determinazione di requisiti per l’accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di trentasei crediti conseguibili sia come crediti curriculari che come crediti aggiuntivi;
2.2) la disciplina relativa al trattamento economico durante il periodo di formazione e apprendistato, tenuto anche conto della graduale assunzione della funzione di docente;
3) il completamento della formazione iniziale dei docenti assunti secondo le procedure di cui al numero 2) tramite:
3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario al termine di un corso annuale istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche o loro reti, dalle università o dalle istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale, destinato a completare la preparazione degli iscritti nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica;
3.2) la determinazione degli standard nazionali per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione, nonché del periodo di apprendistato;
3.3) l’effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini formativi e la graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti assenti, presso l’istituzione scolastica o presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione;
4) la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, all’esito di positiva conclusione e valutazione del periodo di apprendistato, secondo la disciplina di cui agli articoli 8 e 9;
5) la previsione che il percorso di cui al numero 2) divenga gradualmente l’unico per accedere all’insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per l’effettuazione delle supplenze; l’introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai vigenti percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti nonché in merito alla valutazione della competenza e della professionalità per coloro che hanno conseguito l’abilitazione prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera;
6) il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurarne la coerenza ai fini dei concorsi di cui al numero 2), nonché delle norme di attribuzione degli insegnamenti nell’ambito della classe disciplinare di afferenza secondo princìpi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l’accertamento della competenza nelle discipline insegnate;
7) la previsione dell’istituzione di percorsi di formazione in servizio che integrino le competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti, consentendo, secondo princìpi di flessibilità e di valorizzazione, l’attribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari affini;
8) la previsione che il conseguimento del diploma di specializzazione di cui al numero 3.1) costituisca il titolo necessario per l’insegnamento nelle scuole paritarie;
b-bis) riordino della disciplina degli organi dei convitti e degli educandati, con particolare riferimento all’attività di revisione amministrativo contabile;
c) promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità e il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione nonché attraverso:
1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l’istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;
2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l’intero ordine o grado di istruzione;
3) l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;
4) la previsione di indicatori per l’autovalutazione e la valutazione dell’inclusione scolastica;
5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti 104, e disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per della legge 8 ottobre 2010, n. l’integrazione e l’inclusione o agli incontri informali;
6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all’inclusione;
7) la previsione dell’obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell’integrazione scolastica;
8) la previsione dell’obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull’assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali aventi riferimento al processo di integrazione scolastica;
9) la previsione della garanzia dell’istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 104; 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n.
d) revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, attraverso:
1) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell’istruzione professionale;
2) il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo-scuola, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio;
e) istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell’offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie, attraverso:
1) la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni della scuola dell’infanzia e dei servizi educativi per l’infanzia previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 281, e successive modificazioni, prevedendo: 1997, n.
1.1) la generalizzazione della scuola dell’infanzia;
1.2) la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia;
1.3) gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, diversificati in base alla tipologia, all’età dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei servizi educativi per l’infanzia e dei docenti di scuola dell’infanzia, nonché il coordinamento pedagogico territoriale e il riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro 254; dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n.
2) la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l’infanzia e la qualificazione del sistema integrato di cui alla presente lettera;
3) l’esclusione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia dai servizi a domanda individuale;
4) l’istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei livelli essenziali, prevedendo il cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell’infanzia e da parte delle regioni e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio;
5) l’approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato di cui alla presente lettera, finalizzato al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni;
6) la promozione della costituzione di poli per l’infanzia per bambini di età fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi;
7) l’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di un’apposita commissione con compiti consultivi e propositivi, composta da esperti nominati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali;
f) garanzia dell’effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali;
g) promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica, attraverso:
1) l’accesso, nelle sue varie espressioni amatoriali e professionali, alla formazione artistica, consistente nell’acquisizione di conoscenze e nel contestuale esercizio di pratiche connesse alle forme artistiche, musicali, coreutiche e teatrali, mediante:
1.1) il potenziamento della formazione nel settore delle arti nel curriculum delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima infanzia, nonché la realizzazione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche;
1.2) l’attivazione, da parte di scuole o reti di scuole di ogni ordine e grado, di accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ovvero dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano anche mediante accordi quadro tra le istituzioni interessate;
1.3) il potenziamento e il coordinamento dell’offerta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale anche in funzione dell’educazione permanente;
2) il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale nonché l’aggiornamento dell’offerta formativa anche ad altri settori artistici nella scuola secondaria di primo grado e l’avvio di poli, nel primo ciclo di istruzione, a orientamento artistico e performativo;
3) la presenza e il rafforzamento delle arti nell’offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado;
4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici e artistici promuovendo progettualità e scambi con gli altri Paesi europei;
5) l’armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico-musicale, con particolare attenzione al percorso pre-accademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini dell’accesso all’alta formazione artistica e musicale e all’università;
6) l’incentivazione delle sinergie tra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione;
7) il supporto degli scambi e delle collaborazioni artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia italiane che straniere, finalizzati anche alla valorizzazione di giovani talenti;
8) la sinergia e l’unitarietà degli obiettivi nell’attività dei soggetti preposti alla promozione della cultura italiana all’estero;
h) revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all’estero attraverso:
1) la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo;
2) la revisione del trattamento economico del personale docente e amministrativo;
3) la previsione della disciplina delle sezioni italiane all’interno di scuole straniere o internazionali;
4) la revisione della disciplina dell’insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l’ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale;
i) adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze, attraverso:
1) la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione e delle modalità di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo;
2) la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente 87, 88 e 89. della Repubblica 15 marzo 2010, nn.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze nonché con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 281, e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti sono trasmessi 1997, n. alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati. Se il termine previsto per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto al comma 1, o successivamente, quest’ultimo è prorogato di novanta giorni.
4. Con uno o più decreti adottati ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 400, e successive modificazioni, sono raccolte per materie omogenee le 1988, n. norme regolamentari vigenti negli ambiti di cui alla presente legge, con le modificazioni necessarie al fine di semplificarle e adeguarle alla disciplina legislativa conseguente all’adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, con le modalità e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
6. Dall’attuazione delle deleghe recate dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per gli adempimenti dei decreti legislativi attuativi del presente articolo le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all’articolo 17, comma 196, qualora uno o più decreti legislativi 2, della legge 31 dicembre 2009, n. determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Capo VIII
DISPOSIZIONI FINALI E NORME FINANZIARIE
Art. 24.
(Deroghe).
1. Per l’adozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti attuativi della   presente legge non è richiesto il parere dell’organo collegiale consultivo nazionale della scuola.
2. Il regolamento di cui all’articolo 64, comma 4, lettera a)112, convertito, con , del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 133, non si applica per la modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. procedura del piano straordinario di assunzioni di cui all’articolo 10 della presente legge.
3. In sede di prima applicazione della presente legge e limitatamente all’anno scolastico 2015/2016, per la determinazione dell’organico dell’autonomia non è richiesto il parere di cui all’articolo 22, comma 2, della 448. legge 28 dicembre 2001, n.
4. Fermo restando il contingente di cui all’articolo 639, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 297, e successive modificazioni, le disposizioni della presente aprile 1994, n. legge si applicano alle scuole italiane all’estero in quanto compatibili e nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
5. Le norme della presente legge sono inderogabili e le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge, sono inefficaci.
6. Al fine di adeguare l’applicazione delle disposizioni della presente legge alle scuole con lingua di insegnamento slovena o bilingue nella regione Friuli Venezia Giulia, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, un decreto stabilendo, per le medesime scuole, le norme speciali riguardanti in particolare:
a) la formazione iniziale e l’aggiornamento, l’abilitazione e il reclutamento del personale docente;
b) le modalità di assunzione, formazione e valutazione dei dirigenti scolastici;
c) il diritto di rappresentanza riferito alla riforma degli organi collegiali, a livello sia nazionale sia territoriale.
7. Per l’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nonché del decreto di cui al comma 6, per quanto riguarda le scuole con lingua di insegnamento slovena o bilingue della regione Friuli Venezia Giulia, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca si avvale dell’Ufficio per l’istruzione in lingua slovena.

Art. 25.
(Abrogazione e soppressione di norme).
5, convertito, con 1. L’articolo 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.   35, e i commi 8 e 9 dell’artico modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.lo 98, convertito, con modificazioni, dalla 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 111, sono abrogati a decorrere dall’anno scolastico legge 15 luglio 2011, n. 2015/2016.
2. Al comma 7 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, 111, la 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. n. parola: «docente,» è soppressa.

Art. 26.
(Disposizioni finanziarie).
1. A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica   complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di euro 544,18 milioni nell’anno 2015, 1.853,35 milioni nell’anno 2016, 1.865,70 milioni nell’anno 2017, 1.909,60 milioni nell’anno 2018, 1.951,20 milioni nell’anno 2019, 2.012,93 milioni nell’anno 2020, 2.058,50 milioni nell’anno 2021, 2.104,44 milioni nell’anno 2022, 2.150,63 milioni nell’anno 2023, 2.193,85 milioni nell’anno 2024 e 2.233,60 milioni annui a decorrere dall’anno 2025, rispetto a quelle determinate ai sensi dell’articolo 98, convertito, con 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 111, nel testo vigente prima della modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. data di entrata in vigore della presente legge nonché ai sensi dell’articolo 15, commi 2 e 2-bis104, , del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 128. convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.
2. È iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca un fondo di parte corrente, denominato «Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell’istruzione scolastica», con uno stanziamento pari a 2.983.000 euro per l’anno 2015, a 8.313.000 euro per l’anno 2016, a 37.563.000 euro per l’anno 2017, a 18.863.000 euro per l’anno 2018, a 21.763.000 euro per l’anno 2019, a 3.900.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 16.923.000 euro per l’anno 2022. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il decreto di cui al presente comma può destinare un importo fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi istituzionali e generali dell’amministrazione per le attività di supporto al sistema di istruzione scolastica.
3. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, commi 21 e 22, 4, comma 6, 7, comma 7, 9, commi 8 e 16, 12, commi 3 e 5, 13, comma 1, 14, comma 2, 15, comma 2, 16, comma 6, 20, comma 2, 21, comma 16, e 22, comma 1, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.000 milioni di euro per l’anno 2015, a 2.860,3 milioni di euro per l’anno 2016, a 2.909,5 milioni di euro per l’anno 2017, a 2.903,7 milioni di euro per l’anno 2018, a 2.911,2 milioni di euro per l’anno 2019, a 2.955,067 milioni di euro per l’anno 2020, a 3.000,637 milioni di euro per l’anno 2021, a 2.933,6 milioni di euro per l’anno 2022, a 2.955,867 milioni di euro per l’anno 2023, a 2.999,087 milioni di euro per l’anno 2024 e a 3.038,837 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, nonché agli oneri derivanti dagli articoli 18, comma 6, e 19, comma 1, valutati in 139,7 milioni di euro per l’anno 2016, in 90,5 milioni di euro per l’anno 2017, in 96,3 milioni di euro per l’anno 2018, in 88,8 milioni di euro per l’anno 2019, in 81,3 milioni di euro per l’anno 2020 e in 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede:
a) quanto a 1.000 milioni di euro annui per l’anno 2015, a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, mediante riduzione del Fondo «La buona scuola», di cui all’articolo 1, comma 4, 190; della legge 23 dicembre 2014, n.
b) quanto a 36.367.000 euro per l’anno 2020, a 76.137.000 euro per l’anno 2021, a 9.100.000 euro per l’anno 2022, a 31.367.000 euro per l’anno 2023, a 74.587.000 euro per l’anno 2024 e a 114.337.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui 282, all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 307. convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
4. Alla compensazione degli ulteriori effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalle medesime disposizioni richiamate dall’alinea del comma 3, pari a 184.752.700 euro per l’anno 2015, 362.650.250 euro per l’anno 2016, 376.160.500 euro per l’anno 2017, 404.869.000 euro per l’anno 2018, 449.693.000 euro per l’anno 2019, 459.753.950 euro per l’anno 2020, 357.652.500 euro per l’anno 2021, 335.371.600 euro per l’anno 2022, 312.969.450 euro per l’anno 2023, 292.007.750 euro per l’anno 2024 e 272.729.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui 154, convertito, all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 189, e successive con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. modificazioni.
5. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica spettanti al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e al Ministero dell’economia e delle finanze, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è costituito, a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministero dell’economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare la spesa concernente l’organico dell’autonomia in relazione all’attuazione del piano straordinario di assunzioni, la progressione economica dei docenti nonché l’utilizzo del fondo per il risarcimento, di cui all’articolo 14.
6. Qualora, a seguito della procedura di monitoraggio di cui al comma 5, dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, sono adottate idonee misure correttive ai sensi dell’articolo 17, comma 13, della legge 31 196. dicembre 2009, n.
7. Ai componenti del comitato di cui al comma 5 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.
8. Le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico, nel periodo compreso tra il 1o settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l’esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti di carriera. Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una corretta programmazione della spesa, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca comunica al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico.
9. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 27.
(Clausola di salvaguardia ed entrata in vigore).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano nelle regioni a   statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.