DISEGNO
DI LEGGE
PRESENTATO
DAL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(GIANNINI)
DI CONCERTO CON IL MINISTRO
PER LA
SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(MADIA)
E CON IL MINISTRO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
(PADOAN)
Riforma
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti
(C.
2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C.1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C.
2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524
Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975
Chimienti)
DISEGNO
DI LEGGE
(Testo
redazionale contenente le modifiche approvate dalla Camera)
–
aggiornato al 20 maggio 2015 –
Riforma
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti
(C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C.1595 Antimo Cesaro, C.
1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani,
C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975
Chimienti)
Capo
I
FINALITÀ
Art.
1.
(Oggetto e
finalità).
1. Al fine di innalzare i livelli di istruzione
e le competenze delle studentesse e degli studenti, di contrastare le
diseguaglianze socio-culturali e territoriali, di prevenire e recuperare
l’abbandono e la dispersione scolastica, di affermare il ruolo della scuola
nella società della conoscenza, di costruire curricoli coerenti con i nuovi
stili di apprendimento, in coerenza con il profilo educativo, culturale e
professionale degli ordini di scuola, di realizzare una scuola aperta, quale
laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di
partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, di garantire il
diritto allo studio e pari opportunità di successo formativo per gli studenti e
l’educazione permanente per tutti i cittadini, la presente legge dà piena
attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche
in relazione alla dotazione finanziaria.
2. Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche garantiscono la
partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e la loro organizzazione
è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed
efficacia del servizio scolastico, nonché l’integrazione e il miglior utilizzo
delle risorse e delle strutture, l’introduzione di tecnologie innovative e il
coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, l’istituzione
scolastica effettua la programmazione triennale dell’offerta formativa per il
potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti
e per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento
delle istituzioni e delle realtà locali.
3. La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli
obiettivi di cui all’articolo 2, la valorizzazione delle potenzialità e degli
stili di apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo
sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la
collaborazione e la progettazione, l’interazione con le famiglie e il
territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilità dell’autonomia
didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e in particolare
attraverso:
a)
l’articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina, ivi
compresi attività e insegnamenti interdisciplinari;
b)
il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari,
nei limiti della dotazione organica dell’autonomia di cui all’articolo 2, comma
1, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;
c)
la programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo del
curricolo e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante
l’articolazione del gruppo della classe.
3-bis.
Alle disposizioni del presente articolo si provvede nei limiti della dotazione
organica dell’autonomia di cui all’articolo 26, comma 1 e delle risorse
strumentali e finanziarie disponibili.
Capo
II
AUTONOMIA SCOLASTICA E VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA
Art.
2.
(Autonomia
scolastica e offerta formativa).
1. Al fine di dare piena attuazione
al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero
sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze
degli organi collegiali, garantisce un’efficace ed efficiente gestione delle
risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, fermi restando i livelli
unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi
comuni dell’intero sistema scolastico pubblico. È istituito per l’intera
istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli
istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione
scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche,
organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal
piano triennale dell’offerta formativa di cui al presente articolo. I docenti
dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale
dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di
sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.
2. Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli
insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e
organizzative e individuano il proprio fabbisogno di attrezzature e di
infrastrutture materiali, nonché di posti dell’organico dell’autonomia di cui
all’articolo 8.
3. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti
dell’organico dell’autonomia, in relazione all’offerta formativa che intendono
realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto
della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in
riferimento a iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e delle
attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi
individuati come prioritari tra i seguenti:
a)
valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare
riferimento all’italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content language
integrated learning;
b)
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
c)
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nello
spettacolo dal vivo, nell’arte e nella storia dell’arte, nella tutela del
patrimonio artistico, culturale e ambientale in Italia e nella dimensione
internazionale;
d)
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il
rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno
dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento
delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all’autoimprenditorialità;
e)
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali;
f)
alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e
diffusione delle immagini;
g)
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a
uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione,
all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo
studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
h)
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network
e dei media nonché
alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
i)
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
l)
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione, del bullismo e del cyberbullismo,
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni
con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi
socio-sanitari ed educativi del territorio e le associazioni di settore;
m)
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
n)
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte ore rispetto a
quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
o)
incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
p)
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti;
q)
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
r)
alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso
corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da
organizzare anche in collaborazione con gli enti locali, il terzo settore, con
l’apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
s) definizione
di un sistema di orientamento.
4. In relazione a quanto disposto dalla lettera c) del comma 3, le scuole con
lingua di insegnamento slovena o bilingue della regione Friuli Venezia Giulia
possono sottoscrivere senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica apposite
convenzioni con i centri musicali di lingua slovena di cui al comma 2
dell’articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
5. Nell’attuazione degli obiettivi di cui al comma 3, lettere g), m) e n), nonché
al fine di rafforzare l’educazione a un’alimentazione sana, corretta,
sostenibile per l’ambiente, che valorizzi le tradizioni agroalimentari locali,
le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche, nel rispetto delle
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, nelle gare
concernenti i relativi servizi di fornitura, possono prevedere , senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica criteri di priorità per l’inserimento di
prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta
agricola e ittica, e di prodotti agricoli e alimentari derivanti
dall’agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità
e della pesca sociale. Con decreti del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con i Ministri competenti per l’oggetto di
ciascun decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, sono stabiliti i parametri per la definizione delle
categorie di prodotti di cui al primo periodo del presente comma.
6. Il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, provvede
al finanziamento delle istituzioni scolastiche e, secondo quanto disciplinato
al comma 2 dell’articolo 8, alla dotazione organica per la realizzazione degli
obiettivi con riferimento ai diversi ordini e gradi di istruzione, nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente.
7. L’ufficio scolastico regionale individua la dotazione organica complessiva
dell’autonomia e la comunica alle singole istituzioni scolastiche per la
realizzazione dei piani triennali dell’offerta formativa.
8. Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno
scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale
dell’offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione
delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico
e ausiliario (ATA) nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla
quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano può essere
rivisto annualmente entro il mese di ottobre.
9. L’ufficio scolastico regionale verifica la proposta di piano di cui al comma
8, nonché eventuali revisioni annuali, presentata dai dirigenti scolastici, in
termini di compatibilità economico-finanziaria e di risorse disponibili e
trasmette al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca gli
esiti della verifica.
10. L’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. – (Piano
triennale dell’offerta formativa). – 1. Ogni istituzione scolastica
predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano
triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il
documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle
istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare,
extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano
nell’ambito della loro autonomia.
2.
Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e
indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell’articolo 8 e
riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà
locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa.
Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi
minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli
insegnamenti e le discipline tali da coprire:
a)
il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia,
sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla
quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del
numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire
posti di sostegno in deroga;
b)
il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa.
3.
Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario nel rispetto dei limiti e dei parametri
stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009,
n. 119, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali,
nonché i piani di miglioramento dell’istituzione scolastica previsti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,
n. 80.
4.
Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le
attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti
dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio di circolo o
d’istituto.
5.
Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i
necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali,
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto
delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei
genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti».
10-bis.
All’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, secondo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,
n. 275, come sostituito dal comma 10 del presente articolo, si
provvede nel limite massimo della dotazione organica complessiva del personale
docente di cui all’articolo 26, comma 1, della presente legge.
11. Il piano triennale dell’offerta formativa assicura l’attuazione dei
princìpi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado
l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e
di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli
studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall’articolo 5,
comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 nel rispetto dei
limiti di spesa di cui all’articolo 5-bis,
comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013.
12. Le istituzioni scolastiche assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei
piani triennali dell’offerta formativa, anche al fine di permettere una
valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, che sono
pubblicati nel Portale di cui all’articolo 16, comma 1. Sono altresì ivi
pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale.
13. Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti
dell’organico dell’autonomia, con le modalità di cui all’articolo 9.
14. Le istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse disponibili,
realizzano i progetti inseriti nei piani triennali dell’offerta formativa,
anche utilizzando le risorse di cui all’articolo 7, comma 6, e all’articolo 8.
15. Per l’anno scolastico 2015/2016, il dirigente scolastico individua i
docenti da destinare all’organico dell’autonomia, con le modalità di cui
all’articolo 9, a
seguito dell’immediata predisposizione di una stima del fabbisogno necessario,
redatta sentiti il collegio dei docenti e il consiglio d’istituto.
16. Per l’insegnamento della lingua inglese, della musica e dell’educazione
motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell’ambito delle risorse di
organico disponibili, docenti abilitati all’insegnamento per la scuola primaria
in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati
all’insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti,
ai quali è assicurata una specifica formazione nell’ambito del Piano nazionale
di cui all’articolo 12, comma 4.
17. Per il potenziamento degli obiettivi formativi riguardanti le materie di
cui al comma 3, lettere e)
e f),
nonché al fine di promuovere l’eccellenza italiana nelle arti, è riconosciuta,
secondo le modalità e i criteri stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo, l’equipollenza, rispetto alla laurea, alla
laurea magistrale e al diploma di specializzazione, dei titoli rilasciati da
scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di
competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
18. Nei periodi di sospensione dell’attività didattica, le istituzioni
scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie
interessate e con le realtà associative del territorio e del terzo settore,
possono promuovere, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica attività educative, ricreative, culturali, artistiche e
sportive da svolgere presso gli edifici scolastici.
19. Per sostenere e favorire, nel più ampio contesto dell’apprendimento
permanente definito dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, la messa a
regime di nuovi assetti organizzativi e didattici, in modo da innalzare i
livelli di istruzione degli adulti e potenziare le competenze chiave per
l’apprendimento permanente, promuovere l’occupabilità e la coesione sociale,
contribuire a contrastare il fenomeno dei giovani non occupati e non in istruzione
e formazione (NEET), favorire la conoscenza della lingua italiana da parte
degli stranieri adulti e sostenere i percorsi di istruzione negli istituti di
prevenzione e pena, il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
modifica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
ottobre 2012, n. 263, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
20. L’insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità è
assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di
comunicazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
21. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui
all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, è incrementato di euro 126 milioni annui dall’anno
2016 fino all’anno 2021.
22. Il Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni
statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica è incrementato di
euro 7 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022.
23. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del
Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale, gli atti e i
provvedimenti adottati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca in assenza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente
previsti dall’articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999,
n. 508, sono perfetti ed efficaci.
Art.
3.
(Percorso
formativo degli studenti).
1. Le scuole secondarie di secondo grado
introducono insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell’ultimo anno anche
utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali
insegnamenti, attivati nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente e dei posti di organico dell’autonomia assegnati sulla
base dei piani triennali di cui all’articolo 2, sono parte del percorso dello studente
e sono inseriti nel curriculum
dello studente che ne individua il profilo associandolo a un’identità digitale
e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso
al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze
acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze
formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali,
artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito
extrascolastico.
2. Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può
individuare percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento ed a
garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché una valorizzazione
del merito scolastico e dei talenti. A tale fine possono essere utilizzati, nel
rispetto dell’autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di
cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1o febbraio
2001, n. 44, anche finanziamenti esterni.
3. Nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione
secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la commissione
d’esame tiene conto del curriculum
dello studente.
4. Le istituzioni scolastiche inseriscono il curriculum
di ciascuno studente nel Portale unico di cui all’articolo 16, comma 1, anche
includendo la mappatura di curriculum
ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per
competenze.
5. Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell’ambito dell’organico
dell’autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attività di cui al
comma 1.
6. Le attività e i progetti di orientamento scolastico nonché di accesso al
lavoro sono sviluppati con modalità idonee a sostenere anche le eventuali
difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera.
All’attuazione delle disposizioni del precedente periodo si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
7. Al fine di promuovere lo sviluppo della conoscenza delle tecniche di primo
soccorso, nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono promosse
iniziative specifiche rivolte agli studenti, con il contributo delle realtà del
territorio, nel rispetto dell’autonomia scolastica, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Art.
4.
(Scuola,
lavoro e territorio).
1. Al fine di incrementare le
opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi
di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005,
n. 77, sono attuati negli istituti tecnici e professionali per una
durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di
studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200
ore nel triennio. Le disposizioni del periodo precedente si applicano a partire
dalle classi terze attivate nell’anno scolastico successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti
nei piani triennali di cui all’articolo 2.
2. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005,
n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi quelli del terzo settore,» sono
inserite le seguenti: «o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli
altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle
attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono
attività afferenti al patrimonio ambientale,».
3. L’alternanza può essere svolta durante la sospensione delle attività
didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi
stabilite nonché con la modalità dell’impresa formativa simulata. Il percorso
di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all’estero.
3. bis
All’attuazione delle disposizioni ai commi 2 e 3 si provvede nell’ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. All’articolo 5, comma 4-ter,
del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il primo periodo
è sostituito dal seguente: «Ai fini dell’attuazione del sistema di alternanza
scuola-lavoro, delle attività di stage,
di tirocinio e di didattica in laboratorio, con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici,
sentito il Forum
nazionale delle associazioni studentesche di cui all’articolo 5-bis del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996,
n. 567, è adottato un regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui è definita la Carta
dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro,
concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo
grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all’articolo 4 della legge 28
marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile
2005, n. 77, con particolare riguardo alla possibilità per lo
studente di esprimere una valutazione sull’efficacia e sulla coerenza dei
percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio.».
5. Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei
limiti delle risorse disponibili, mediante l’organizzazione di corsi rivolti
agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati
secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81.
6. Per le finalità di cui al presente articolo nonché per l’assistenza tecnica
e per il monitoraggio dell’attuazione delle attività ivi previste, è
autorizzata la spesa di euro 100 milioni annui a decorrere dall’anno 2016. Le
risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 2,
comma 6.
7. Il dirigente scolastico individua all’interno del registro di cui al comma 8
le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all’attivazione dei
percorsi di cui al presente articolo e stipula apposite convenzioni anche
finalizzate a favorire l’orientamento scolastico e universitario dello
studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e
luoghi della cultura e delle arti performative, nonché con gli uffici centrali
e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda
di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni,
evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà
incontrate nella collaborazione.
8. A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per
l’alternanza scuola-lavoro. Il registro è istituito d’intesa con il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico, e
consta delle seguenti componenti:
a)
un’area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e
gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza.
Per ciascun ente il registro riporta il numero massimo degli studenti
ammissibili nonché i periodi dell’anno in cui è possibile svolgere l’attività
di alternanza;
b)
una sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del
codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l’alternanza
scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della
normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative
all’anagrafica, all’attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al
fatturato, al patrimonio netto, al sito internet
e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano
percorsi di alternanza.
9. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4, 5, 6, e 7 dell’articolo 4
del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
9-bis.
All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si provvede nell’ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
10. Nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione e nel rispetto
delle competenze delle regioni, al potenziamento e alla valorizzazione delle
conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo nonché alla
trasparenza e alla qualità dei relativi servizi possono concorrere anche le
istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione di
percorsi di istruzione e formazione professionale, finalizzati all’assolvimento
del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione. L’offerta formativa dei
percorsi di cui al presente comma è valorizzata sulla base di piani di
intervento adottati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di garantire
agli allievi iscritti ai percorsi di cui al presente comma pari opportunità
rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria di secondo
grado, i suddetti piani di intervento tengono conto, nel rispetto delle
competenze delle regioni, delle disposizioni di cui alla presente legge.
All’attuazione del presente comma si provvede nell’ambito delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente e della dotazione organica
dell’autonomia e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art.
5.
(Disposizioni
concernenti l’insegnamento presso gli istituti penitenziari).
1. All’articolo 135 del testo unico
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2.
Per l’insegnamento relativo alla scuola primaria presso gli istituti
penitenziari è istituito un ruolo speciale, al quale possono accedere, ai sensi
dell’articolo 399, i docenti in possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione ai concorsi per la scuola primaria e del titolo di
specializzazione di cui al comma 7 del presente articolo»;
b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4.
I docenti del ruolo speciale delle scuole primarie presso gli istituti
penitenziari sono incardinati nei centri provinciali per l’istruzione degli
adulti, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263. Possono
altresì chiedere il trasferimento a un altro centro provinciale ai sensi della
normativa vigente. Ad essi spetta il trattamento giuridico ed economico dei
docenti della scuola primaria»;
c)
al comma 6, la parola: «elementari» è sostituita dalle seguenti: «primarie
presso gli istituti penitenziari»;
d)
al comma 7, le parole: «I docenti elementari del ruolo speciale» sono
sostituite dalle seguenti: «I docenti del ruolo speciale delle scuole primarie
presso gli istituti penitenziari»;
e)
dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis.
Nelle more dell’istituzione dei corsi di specializzazione di cui al comma 7,
costituisce titolo di accesso al ruolo speciale l’aver maturato almeno tre anni
di servizio».
Art.
6.
(Istituti
tecnici superiori).
1. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, a valere sul Fondo previsto dall’articolo 1,
296, e successive modificazioni, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n.
destinate ai percorsi degli istituti tecnici superiori, da ripartire secondo
l’accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto
281, dall’anno 2016 sono assegnate, in misura non legislativo 28 agosto 1997,
n. inferiore al 30 per cento del loro ammontare, alle singole fondazioni,
tenendo conto del numero dei diplomati e del tasso di occupabilità a dodici
mesi raggiunti in relazione ai percorsi attivati da ciascuna di esse, con
riferimento alla fine dell’anno precedente a quello del finanziamento. Tale
quota costituisce elemento di premialità, da destinare all’attivazione di nuovi
percorsi degli istituti tecnici superiori da parte delle fondazioni esistenti.
2. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli istituti
tecnici superiori con il possesso dei seguenti titoli di studio:
a)
diploma di istruzione secondaria superiore;
b)
diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di
istruzione e formazione professionale di cui al decreto 226, compresi nel
Repertorio nazionale di cui legislativo 17 ottobre 2005, n. agli accordi in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano del 27 luglio 2011, di cui al decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 269 alla novembre
2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. Gazzetta Ufficiale 296 del 21
dicembre 2011, e del 19 gennaio 2012, di cui al n. decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 aprile 2012, pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale 177 del 31 luglio 2012, n. integrato da un percorso di
istruzione e formazione tecnica superiore ai sensi dell’articolo 9 delle linee
guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio
2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 86 n. dell’11 aprile 2008, di durata annuale, la cui
struttura e i cui contenuti sono definiti con accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
3. Per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli istituti
tecnici superiori, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai
281, sono sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
emanate le linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno delle
politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo
dell’occupazione dei giovani:
a) semplificare
e snellire le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi
attivati dagli istituti tecnici superiori, prevedendo modifiche alla composizione
delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di
verifica finali;
b) prevedere
l’ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei
percorsi e per il rilascio del diploma;
c) prevedere
che la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle
fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori e le
loro attività possa avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico
dei loro bilanci;
d) prevedere
che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del
prefetto, le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici
superiori siano dotate di un patrimonio, uniforme per tutto il territorio
nazionale, non inferiore a 100.000 euro e comunque che garantisca la piena
realizzazione di un ciclo completo di percorsi;
e) prevedere
per le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici
superiori un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione
dei percorsi uniforme in tutto il territorio nazionale.
4. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il
Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa
in sede di Conferenza unificata ai sensi 281, sono emanate le dell’articolo 9
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. linee guida relativamente ai
percorsi degli istituti tecnici superiori relativi all’area della Mobilità
sostenibile, ambiti «Mobilità delle persone e delle merci – conduzione del
mezzo navale» e «Mobilità delle persone e delle merci – gestione degli apparati
e impianti di bordo», per unificare le prove di verifica finale con le prove di
esame di abilitazione allo svolgimento della professione di ufficiale di marina
mercantile, di coperta e di macchina, integrando la composizione della
commissione di esame, mediante modifica delle norme vigenti in materia.
5. All’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del 75, e successive
modificazioni, Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
al comma 3, dopo la lettera b)
è inserita la seguente:
«b-bis)
diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
86 dell’11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi n. relativi alle figure
nazionali definite dall’allegato A, area 1 – efficienza energetica, del decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 settembre
2011»;
b)
al comma 5, dopo le parole: «ordini e collegi professionali,» sono inserite le
seguenti: «istituti tecnici superiori dell’area efficienza energetica,».
6. Dopo la lettera a)
del comma 1 dell’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo 37, è inserita la seguente: economico 22 gennaio 2008, n.
«a-bis)
diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
86 dell’11 aprile 2008, conseguito in esito ai n. percorsi relativi alle figure
nazionali definite dall’allegato A, area 1 – efficienza energetica, del decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 settembre
2011».
7. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
adottato ai sensi 400, entro novanta dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentiti i Ministri competenti, sono definiti i criteri per il riconoscimento
dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati
dagli istituti tecnici superiori previsti dal capo II delle linee guida di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 86 dell’11 aprile 2008, definiti ai sensi n. 144, secondo
le dell’articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. tabelle di
confluenza tra gli esiti di apprendimento in termini di competenze acquisite al
termine dei suddetti percorsi e le competenze in esito ai corsi di laurea ad
essi assimilabili. L’ammontare dei crediti formativi universitari riconosciuti
non può essere comunque inferiore a cento per i percorsi della durata di
quattro semestri e a centocinquanta per i percorsi della durata di sei
semestri.
8. All’articolo 55, comma 3, del decreto del Presidente della 328, dopo le
parole: «della durata di quattro Repubblica 5 giugno 2001, n. semestri» sono
inserite le seguenti: «oppure i percorsi formativi degli istituti tecnici
superiori previsti dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
86 dell’11 aprile 2008». n.
8-bis.
Per consentire al sistema ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche)
di continuare a garantire gli standard formativi di qualità attuali e far
fronte al pagamento del personale e degli oneri di funzionamento connessi con
l’attività istituzionale, è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l’anno
2015.
8-ter.
Nelle more dell’adozione dei regolamenti di cui 508, il Ministero all’articolo
2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli
Istituti superiori di studi musicali ex pareggiati, è autorizzato ad erogare il
contributo complessivo di euro 1 milione per l’anno 2015 ed euro 3 milioni
annui a decorrere dall’anno 2016. A tal fine con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è predisposta una graduatoria
basata sull’urgenza derivante dalla sostenibilità economica di lungo periodo,
con particolare riferimento agli istituti che presentano rilevanti residui
passivi per le spese di personale. L’erogazione dei contributi è effettuata in
base alla graduatoria, sino ad esaurimento delle risorse di cui al presente
comma. Detti contributi sono vincolati alle spese di personale e ai conseguenti
oneri riflessi.
8-quater.
Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-ter, pari ad
euro 2 milioni nel 2015 e ad euro 3 milioni annui a decorrere dal 2016, si
provvede, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera a)537. ,
della legge 24 dicembre 1993, n.
Art.
7.
(Innovazione
digitale e didattica laboratoriale).
1. Al fine di sviluppare e di migliorare le
competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno
strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca adotta il Piano nazionale
scuola digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il
Progetto strategico nazionale per la banda ultra larga.
2. A decorrere dall’anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge, le istituzioni scolastiche promuovono, all’interno dei
piani triennali di cui all’articolo 2 e in collaborazione con il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, azioni coerenti con le
finalità, i princìpi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale scuola
digitale di cui al comma 1.
3. Il Piano nazionale scuola digitale persegue i seguenti obiettivi:
a)
realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli
studenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni,
organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto dell’obiettivo di cui
all’articolo 2, comma 3, lettera h);
b)
potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare
la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;
c)
adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance,
la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra
dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e
articolazioni amministrative del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca;
d)
formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura
digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze
lavorative, cognitive e sociali degli studenti;
e)
formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli
assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per l’innovazione digitale
nell’amministrazione;
f)
potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la Conferenza unificata, di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, con particolare riferimento alla connettività nelle
scuole;
g)
valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche
attraverso la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di
formazione;
h) definizione
delle finalità e delle modalità di gestione dell’identità e del profilo
digitale di dirigenti scolastici, docenti, personale tecnico e amministrativo e
studenti;
i)
definizione dei criteri per la tutela della riservatezza dei dati personali
degli studenti, con particolare riguardo agli studenti minori di età, in
relazione al trattamento dei dati raccolti nell’ambito delle attività
didattiche, con particolare riferimento alla navigazione di piattaforme digitali
dedicate all’apprendimento, alla fruizione o alla produzione di contenuti
didattici digitali;
l) definizione
dei criteri e delle finalità per l’adozione di testi didattici in formato
digitale e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica,
anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici.
4. Le istituzioni scolastiche individuano docenti nell’ambito dell’organico
dell’autonomia cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 2.
Ai docenti può essere affiancato un insegnante tecnico-pratico. Dall’attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni
scolastiche, anche attraverso i poli tecnico-professionali, possono dotarsi di
laboratori territoriali per l’occupabilità attraverso la partecipazione, anche
in qualità di soggetti cofinanziatori, di enti pubblici e locali, camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, associazioni,
fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e
imprese private, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a)
orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del Made in Italy,
in base alla vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio;
b)
fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla
riqualificazione di giovani non occupati;
c)
apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche
al di fuori dell’orario scolastico.
6. I soggetti esterni che usufruiscono dell’edificio scolastico per effettuare
attività didattiche e culturali sono responsabili della sicurezza e del
mantenimento del decoro degli spazi.
7. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di attuare le attività
previste nel presente articolo, nell’anno finanziario 2015 è utilizzata quota
parte, pari a euro 90 milioni, delle risorse già destinate nell’esercizio 2014
in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali sul Fondo per il
funzionamento di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni. A decorrere dall’anno 2016, è
autorizzata la spesa di euro 30 milioni annui. Le risorse sono ripartite tra le
istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 2, comma 6.
Capo
III
ORGANICO, ASSUNZIONI E ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI
Art.
8.
(Organico
dell’autonomia per l’attuazione dei piani triennali dell’offerta formativa).
1. Le istituzioni scolastiche perseguono le
finalità di cui all’articolo 1 e l’attuazione di funzioni organizzative e di
coordinamento, attraverso l’organico dell’autonomia costituito dai posti
comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa.
2. A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, con cadenza triennale, con
decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, e comunque nel limite massimo di
cui all’articolo 26, comma 1, della presente legge, è determinato l’organico dell’autonomia
su base regionale.
3. Il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato sulla base
del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli
alunni, per i posti del potenziamento senza ulteriori oneri rispetto alla
dotazione organica assegnata. Si tiene conto, senza ulteriori oneri rispetto
alla dotazione organica assegnata della presenza di aree montane o di piccole
isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo
immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione
scolastica. Il riparto considera, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione
organica assegnata altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di
particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per
progetti di valore nazionale. In ogni caso il riparto non deve pregiudicare la
realizzazione degli obiettivi di risparmio di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Il
personale della dotazione organica dell’autonomia è tenuto ad assicurare
prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.
4. I ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti
territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di
concorso e tipologie di posto. Entro il 31 marzo 2016 gli uffici scolastici
regionali, su indicazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono l’ampiezza
degli ambiti territoriali, inferiori alla provincia o alla città metropolitana,
considerando:
a) la
popolazione scolastica;
b) la
prossimità delle istituzioni scolastiche;
c) le
caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle
aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle
carceri, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto.
Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Per l’anno scolastico 2015/2016 gli ambiti territoriali hanno estensione
provinciale.
6. Con decreto del direttore dell’ufficio scolastico regionale, l’organico
dell’autonomia è ripartito tra gli ambiti territoriali. Per l’anno scolastico
2015/2016 l’organico dell’autonomia comprende l’organico di diritto,
l’adeguamento della dotazione organica alla situazione di fatto, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 e i posti per il
potenziamento, l’organizzazione, la progettazione e il coordinamento, incluso
il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al terzo periodo del comma
3 del presente articolo, nel limite massimo di cui all’articolo 26, comma 1.
7. Gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del
medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono
finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione
comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di
progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di
interesse territoriale.
8. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca emana
apposite linee guida riguardanti i princìpi per il governo delle reti e per la
definizione degli accordi di rete.
9. Gli accordi di rete individuano:
a) i
criteri e le modalità per l’utilizzo dei docenti nella rete nel rispetto delle
disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di
lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con
disabilità, anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e
di progettazione funzionali ai piani triennali dell’offerta formativa di più
istituzioni scolastiche inserite nella rete;
b) i
piani di formazione del personale scolastico;
c) le
risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;
d) le
forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei
rendiconti delle attività svolte.
10. Al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle
istituzioni scolastiche, l’istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal
servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e
ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della
scuola, nonché sugli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione
della singola istituzione scolastica, può essere svolta dalla rete di scuole in
base a specifici accordi.
11. Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data
di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra
presso la scuola di appartenenza. Il personale docente in esubero o
soprannumerario nell’anno scolastico 2016/2017 è assegnato a domanda a un
ambito territoriale. Dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e
professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.
12. Gli ambiti territoriali e le reti di cui al presente articolo sono definiti
assicurando il rispetto dell’organico dell’autonomia e nell’ambito delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
13. L’organico dei posti di sostegno è determinato nel limite previsto
dall’articolo 2, comma 414, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e successive modificazioni, e dall’articolo 15, comma 2-bis, del decreto-legge
12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2013, n. 128, ferma restando la possibilità di
istituire posti in deroga ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e dell’articolo 1, comma 605, lettera b), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
14. Nella ripartizione dell’organico si tiene conto delle esigenze delle scuole
con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue sloveno-italiano
della regione Friuli Venezia Giulia. Per tali scuole, sia il numero dei posti
comuni sia quello dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa è
determinato a livello regionale.
15. Restano salve le diverse determinazioni che la regione autonoma della Valle
d’Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno adottato e che
possono adottare in materia di assunzione del personale docente ed educativo in
considerazione delle rispettive specifiche esigenze riferite agli organici
regionali e provinciali.
Art. 9.
(Competenze
del dirigente scolastico).
1. Nell’ambito dell’autonomia
dell’istituzione scolastica, il dirigente scolastico ne assicura il buon
andamento. A tale scopo, svolge compiti di gestione direzionale, organizzativa
e di coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e
strumentali e dei risultati del servizio nonché della valorizzazione delle
risorse umane e del merito dei docenti.
2. Per la copertura dei posti dell’istituzione scolastica, il dirigente
scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito
territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate
dai docenti medesimi. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in
classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché
posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e
percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da
impartire.
3. Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano
dell’offerta formativa di cui all’articolo 2 . L’incarico ha durata triennale,
rinnovabile in coerenza con il piano dell’offerta formativa. Sono valorizzati
il curriculum,
le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. Sono
assicurate trasparenza e pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi
conferiti e dei curricula
dei docenti, attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell’istituzione
scolastica.
3-bis.
Nel conferire gli incarichi, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare
l’assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di parentela o
affinità, entro il secondo grado, con i docenti iscritti nel relativo ambito
territoriale.
4. L’incarico è assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l’accettazione
del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle
ricevute. L’ufficio scolastico regionale provvede alle assegnazioni nei
confronti dei docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque
in caso di inerzia del dirigente scolastico.
5. Il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico
dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di
supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica. Dall’attuazione
delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
6. Il dirigente scolastico, nell’ambito dell’organico dell’autonomia assegnato
e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il numero di alunni e di
studenti per classe rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 81, allo scopo di migliorare la qualità didattica. 2009, n.
7. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, comma
3, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti
per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale
dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione
inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di
appartenenza.
8. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici, a decorrere
dall’anno scolastico 2015/2016 il Fondo unico nazionale per la retribuzione
della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei
medesimi dirigenti è incrementato in misura pari a euro 12 milioni per l’anno
2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall’anno 2016, al lordo degli oneri
a carico dello Stato. Il Fondo è altresì incrementato di ulteriori 46 milioni
di euro per l’anno 2016 e di 14 milioni di euro per l’anno 2017 da
corrispondere a titolo di retribuzione di risultato una tantum.
9. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell’azione amministrativa e
di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del
contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al
comma 10, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo
di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all’immissione dei
soggetti di cui al comma 10 nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di
formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni
449 del 1997. autorizzate per effetto dell’articolo 39 della legge n.
10. Il decreto di cui al comma 9 riguarda:
a) i
soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che
abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali
successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per
esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto
direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13
luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale56 del 15 , 4ª serie speciale, n. luglio 2011;
b) i
soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di
giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della
presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell’ambito del contenzioso
riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 novembre
2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, 94 del 26 novembre 2004, e al decreto
del Ministro della pubblica istruzione n. 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
4ª serie speciale, 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della
procedura n. 202. concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n.
11. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell’articolo 17 del
decreto-legge 12 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre settembre
2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di 2013,
n. adozione del decreto di cui al comma 9 del presente articolo, sono in atto i
contenziosi relativi al concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con
decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4a 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte in serie
speciale, n. funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al medesimo
comma 9.
12. Per le finalità di cui al comma 9, oltre che per quelle connesse alla
valorizzazione di esperienze professionali già positivamente formate e
impiegate, i soggetti di cui al comma 10, lettera a), che, nell’anno scolastico
2014/2015, hanno prestato servizio con contratti di dirigente scolastico,
sostengono una sessione speciale di esame consistente nell’espletamento di una
prova orale sull’esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione
sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento di tale
prova con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i
predetti dirigenti scolastici.
13. All’attuazione delle procedure di cui ai commi da 9 a 12 si provvede con le
risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
14. Per garantire una tempestiva copertura dei posti vacanti di dirigente
scolastico, a conclusione delle operazioni di mobilità e previo parere
dell’ufficio scolastico regionale di destinazione, fermo restando
l’accantonamento dei posti destinati ai soggetti di cui al comma 10, i posti
autorizzati per l’assunzione di dirigenti scolastici sono conferiti nel limite
massimo del 20 per cento ai soggetti idonei inclusi nelle graduatorie regionali
del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con decreto
direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13
luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie 56 del 15 luglio 2011. Il Ministro
dell’istruzione, dell’università speciale, n. e della ricerca, con proprio
decreto, predispone le necessarie misure applicative.
15. Nelle more della revisione del sistema di valutazione dei dirigenti
scolastici, per l’effettuazione della stessa si tiene conto della disciplina
stabilita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 80, nonché dei
criteri utilizzati per la scelta, la Repubblica 28 marzo 2013, n.
valorizzazione e la valutazione dei docenti e dei risultati dell’istituzione
scolastica, con particolare riguardo alle azioni specifiche messe in campo dal
dirigente scolastico per migliorarli.
16. Il nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici è composto secondo le
disposizioni dell’articolo 25, comma 165, e può essere articolato in 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. funzione delle modalità previste dal
processo di valutazione. La valutazione è coerente con l’incarico triennale e
con il profilo professionale ed è connessa alla retribuzione di risultato. Al
fine di garantire le indispensabili azioni di supporto alle scuole impegnate
per l’attuazione della presente legge e in relazione all’indifferibile esigenza
di assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del
sistema nazionale di valutazione previsto dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, 80, per il triennio 2016-2018
possono essere attribuiti incarichi temporanei n. di livello dirigenziale non
generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive. Tali
incarichi possono essere conferiti, nell’ambito della dotazione organica dei
dirigenti tecnici in servizio presso il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 165 del 2001, e successive modificazioni, anche in deroga,
per il periodo di durata di detti incarichi, alle percentuali ivi previste per
i dirigenti di seconda fascia. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata,
per il triennio 2016-2018, la spesa nel limite massimo di 7 milioni di euro per
ciascun anno del triennio. La percentuale di cui all’articolo 19, 165 del 2001,
per i dirigenti tecnici comma 6, del citato decreto legislativo n. in servizio
presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è
rideterminata, nell’ambito della relativa dotazione organica, per il triennio
2016-2018 in misura corrispondente ad una maggiore spesa non superiore a 7
milioni di euro per ciascun anno.
Art. 10.
(Piano
straordinario di assunzioni).
1. Per l’anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario
di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni
scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti
e disponibili nell’organico dell’autonomia. A tale fine, l’organico
dell’autonomia, limitatamente ai posti del potenziamento nella scuola primaria
e secondaria di primo e di secondo grado, è determinato entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle
indicazioni del dirigente scolastico, fermo restando quanto stabilito
dall’articolo 8.
2. Sono assunti a tempo indeterminato e iscritti negli ambiti territoriali di
cui all’articolo 8, comma 4, nel limite dei posti di cui al comma 1 del
presente articolo:
a)
i vincitori presenti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle
domande di cui al comma 3, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli
ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della 82 del 24 settembre 2012, pubblicato
nella ricerca n. Gazzetta
Ufficiale, 4a 75 del 25 serie speciale, concorsi ed
esami, n. settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le
scuole statali di ogni ordine e grado;
b)
gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente
legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui
all’articolo 1, comma 605, lettera c),
della 296, e successive modificazioni. legge 27 dicembre 2006, n.
3. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma
2 che abbiano presentato apposita domanda di assunzione esclusivamente secondo
le modalità stabilite dal comma 8. I soggetti che appartengono a entrambe le
categorie di cui alle lettere a)
e b)
del comma 2 scelgono, con la domanda, per quale categoria essere trattati.
4. In deroga all’articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
di cui al decreto legislativo 16 aprile 297, e successive modificazioni, al
piano straordinario di assunzioni 1994, n. si provvede secondo le modalità e le
fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:
a)
i vincitori sono assunti, nella regione nella cui graduatoria di merito sono
iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili
dell’organico dell’autonomia, individuati a livello di ambito territoriale di
cui all’articolo 8, comma 4;
b)
gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono
assunti, nella provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel
limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell’organico
dell’autonomia, individuati a livello di ambito territoriale, incrementati di
quelli di cui alla lettera a)
rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;
c)
i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che
residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti
eventualmente vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia nazionale, individuati
a livello di ambito territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli
iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.
5. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, lettere a), b) e c), possono
esprimere l’ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali e sono
assunti prioritariamente, negli ambiti indicati, sui posti di sostegno, se in
possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, a partire
dalla classe di concorso o dal grado di istruzione per cui posseggono maggiore
punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione
superiore. In caso di indisponibilità di posti per gli ambiti territoriali
indicati, non si procede all’assunzione.
6. Per l’anno scolastico 2015/2016 l’attribuzione di incarichi su ambiti
territoriali per i soggetti di cui al comma 5 ha carattere annuale.
7. I soggetti di cui al comma 2 accettano espressamente la proposta di
assunzione entro dieci giorni dalla data della sua ricezione secondo le
modalità di cui al comma 8. In caso di mancata accettazione, nel termine e con
le modalità predetti, i soggetti di cui al comma 2 non possono essere
destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi
del piano straordinario di assunzioni. Le disponibilità di posti sopravvenute
per effetto delle rinunce all’assunzione non possono essere assegnate in
nessuna delle fasi di cui al comma 4.
8. Ai fini del presente articolo è pubblicato un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale
e tutte le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 2, incluse la domanda
di assunzione e l’espressione delle preferenze, la proposta di assunzione,
l’accettazione o la rinuncia, avvengono esclusivamente per il tramite
dell’apposito sistema informativo, gestito dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, che cura ogni fase della procedura in deroga
all’articolo 45, comma 2, e all’articolo 65 del codice dell’amministrazione
digitale, di cui al decreto 82, e successive modificazioni. legislativo 7 marzo
2005, n.
9. È escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale già assunto
quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se
presente nelle graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b), e
indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di
istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto. Sono altresì esclusi i
soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del titolo abilitante
entro e non oltre il 30 giugno 2015, fermo restando quanto previsto dal periodo
precedente.
10. A decorrere dal 1o settembre 2015, le graduatorie di cui al
comma 2, lettera b),
perdono efficacia, per i gradi di istruzione della scuola secondaria, ai fini
dell’assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata. Dalla data di entrata
in vigore della presente legge sono soppresse le graduatorie dei concorsi
pubblici per titoli ed esami banditi antecedentemente all’anno 2012 per il
reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.
11. La prima fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto del personale
docente ed educativo previste dall’articolo 5 del regolamento di cui al decreto
del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 131, continua a esplicare la
propria efficacia, fino all’anno 2007, n. scolastico 2016/2017 compreso, per i
soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge,
non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1.
12. Per l’anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di
mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell’organico
dell’autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno
scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda e per il predetto
anno scolastico, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello
nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui
all’articolo 399, comma 3, del 297, e successive testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. modificazioni. Successivamente, i docenti
assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di cui al
presente articolo e assegnati, in via provvisoria e per l’anno scolastico
2015/2016, agli ambiti territoriali partecipano per l’anno scolastico 2016/2017
alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello
nazionale, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale.
13. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, l’accesso ai ruoli
del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante
concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami. La
determinazione dei posti da mettere a concorso tiene conto del fabbisogno
espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell’offerta
formativa. Per il personale docente della scuola dell’infanzia e primaria e per
il personale educativo si applica l’articolo 399, comma 1, del 297, e
successive testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
modificazioni, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie a
esaurimento.
14. A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 17, per ciascuna classe
di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali
esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione
all’insegnamento. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le
specifiche disposizioni vigenti per l’accesso alle relative procedure
concorsuali.
15. Per la partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami di cui
all’articolo 400 del testo unico di cui al decreto 297, come da ultimo
modificato dal presente legislativo 16 aprile 1994, n. articolo, è dovuto un
diritto di segreteria il cui ammontare è stabilito nei relativi bandi. Le somme
riscosse ai sensi del periodo precedente sono versate all’entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa della
missione «Istruzione scolastica» dello stato di previsione del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per lo svolgimento della
procedura concorsuale.
16. All’articolo 400 del testo 297, e successive unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
il primo periodo del comma 01 è sostituito dai seguenti: «I concorsi per titoli
ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza
triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio.
Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall’anno
scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia
con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla
scadenza del predetto triennio. Il numero degli idonei non vincitori non può
essere superiore al 10 per cento del numero dei posti messi a concorso»;
b)
al secondo periodo del comma 01, dopo le parole: «di un’effettiva» sono
inserite le seguenti: «vacanza e»;
c)
al secondo periodo del comma 02, le parole: «in ragione dell’esiguo numero di
candidati» sono sostituite dalle seguenti: «in ragione dell’esiguo numero dei
posti conferibili»;
d)
al terzo periodo del comma 02, la parola: «disponibili» è sostituita dalle
seguenti: «messi a concorso»;
e)
al comma 1, le parole: «e, per le scuole e per le classi di concorso per le
quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all’insegnamento, ove già
posseduto» sono soppresse;
f)
al comma 19, le parole: «eventualmente disponibili» sono sostituite dalle
seguenti: «messi a concorso»;
g)
al comma 21, le parole: «in ruolo» sono soppresse.
17. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ferma
restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1o ottobre
2015, un concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di
personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi
dell’articolo 400 del testo unico di cui al decreto 297, come da ultimo
modificato dal presente legislativo 16 aprile 1994, n. articolo, per la
copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili nell’organico dell’autonomia, nonché per i posti che si
rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto bando sono valorizzati,
fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio:
a) il
titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito a seguito sia dell’accesso
ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed
esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico;
b) il
servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non
inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative
statali di ogni ordine e grado.
18. I soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della
presente legge, nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale
del Ministero 82 del 24 settembre 2012, dell’istruzione, dell’università e
della ricerca n. pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale75 del 25 , 4ª serie speciale, n. settembre 2012, non
assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui ai commi da 1 a
15 e 17 del presente articolo, sono assunti a tempo indeterminato quali
docenti, con decorrenza giuridica ed economica dal 1o settembre
2016. L’assunzione avviene, ferma restando la procedura 449, e autorizzatoria
prevista dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. successive
modificazioni, e nel limite dei posti dell’organico dell’autonomia vacanti e
disponibili, con priorità rispetto a ogni altra graduatoria di merito, secondo
le modalità e le fasi di assunzione previste dalla presente legge per i
soggetti di cui al comma 2, lettera a),
del presente articolo.
Art.
11.
(Periodo di
formazione e di prova del personale docente ed educativo).
1. Il personale docente ed educativo assunto ai sensi
dell’articolo 10 è sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui
positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo.
2. Il superamento dell’anno di formazione e di prova è subordinato allo
svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni, dei
quali almeno 120 per le attività didattiche.
3. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è
sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato
per la valutazione istituito ai sensi dell’articolo 11 del testo 297, come
sostituito unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. dall’articolo
13 della presente legge, sulla base di un’istruttoria di un docente al quale
sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor.
4. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
sono individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di
raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la
valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di
prova.
5. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il
dirigente scolastico provvede alla dispensa dal servizio con effetto immediato,
senza obbligo di preavviso. Se il personale proviene da un altro ruolo docente
o della pubblica amministrazione, il dirigente scolastico provvede alla
restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume
la posizione giuridica ed economica che avrebbe conseguito nel medesimo ruolo.
6. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il presente articolo,
gli articoli da 437 a 440 del testo unico di cui al decreto 297. legislativo 16
aprile 1994, n.
Art. 12.
(Carta
elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente).
1. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di
valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite
di spesa di cui al comma 3, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la
formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado. La Carta, dell’importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno
scolastico, può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in
formato digitale, di natura didattico-scientifica, di pubblicazioni e di
riviste riferite alle materie di insegnamento e comunque utili
all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software,
per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione
delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale,
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a
corsi post
lauream o a master
universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e
cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, nonché
per iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano
dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui
al comma 4. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria
né reddito imponibile.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità
di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 1, nonché l’importo da
assegnare nell’ambito delle risorse disponibili di cui al comma 3, tenendo
conto del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale, nonché le
modalità per l’erogazione delle agevolazioni e dei benefìci collegati alla
Carta medesima.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 381,137
milioni annui a decorrere dall’esercizio 2015.
4. Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione
in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le
attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in
coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa di cui all’articolo 2 e
dei risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche
previsti dal regolamento di cui al 80, sulla base delle decreto del Presidente
della Repubblica 28 marzo 2013, n. priorità nazionali indicate nel Piano
nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le organizzazioni
sindacali rappresentative di categoria.
5. Per l’attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione
delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di
euro 40 milioni annui a decorrere dall’anno 2016.
Art. 13.
(Valorizzazione
del merito del personale docente).
1. Per la valorizzazione del merito del personale docente è
istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a
decorrere dall’anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni
scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando
altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree
soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
2. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per
la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell’articolo 11 297, come del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. sostituito dal
presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo
di cui al comma 1 sulla base di motivata valutazione.
3. La somma di cui al comma 2, definita bonus,
è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione
accessoria.
4. Dall’anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, l’articolo 11 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 297, è sostituito dal seguente: aprile 1994, n.
«Art. 11. – (Comitato per la
valutazione dei docenti). –
1. Presso ogni istituzione
scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti, di seguito denominato
“comitato”.
2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal
dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti individuati dal
consiglio di istituto:
a)
due docenti dell’istituzione scolastica;
b)
due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo
ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei
genitori, per il secondo ciclo di istruzione.
3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti
sulla base:
a)
della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento
dell’istituzione scolastica;
b)
dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al
potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e
metodologica;
c)
delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e
nella formazione del personale.
4.
Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di
formazione e di prova per il personale docente ed educativo.
5.
Per l’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di
prova per il personale docente ed educativo, il comitato è integrato dal
docente al quale sono affidate le funzioni di tutor.
6.
Il comitato valuta il servizio di cui all’articolo 448 su richiesta
dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di
valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non
partecipa l’interessato e il consiglio di istituto provvede all’individuazione
di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la
riabilitazione del personale docente, di cui all’articolo 501».
Art. 14.
(Limite della
durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e fondo per il risarcimento).
1. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le
istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti
e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi,
anche non continuativi.
2. Nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, è istituito un fondo per i pagamenti in esecuzione di
provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni
conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva
superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e
disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e
2016.
Art. 15.
(Personale
scolastico in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione
presso altre amministrazioni pubbliche).
1. Il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o
ausiliario in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di
entrata in vigore della presente legge, sulla base di un provvedimento formale
adottato ai sensi della normativa vigente, può transitare, a seguito di una
procedura comparativa, nei ruoli dell’amministrazione di destinazione, previa valutazione
delle esigenze organizzative e funzionali dell’amministrazione medesima e nel
limite delle facoltà assunzionali, fermo restando quanto disposto dall’articolo
1, 190. comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n.
2. Il contingente di 300 posti di docenti e dirigenti scolastici assegnati
presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi
dell’articolo 26, 448, e successive comma 8, primo periodo, della legge 23
dicembre 1998, n. modificazioni, è confermato per l’anno scolastico 2015/2016,
in deroga al limite numerico di cui al medesimo primo periodo.
Capo IV
ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME
Art. 16.
(Open
data).
1. È istituito il Portale unico dei dati della scuola.
2. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in conformità
con l’articolo 68, comma 3, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al
decreto 82, e successive modificazioni, e in applicazione legislativo 7 marzo
2005, n. 36, garantisce stabilmente l’accesso del decreto legislativo 24
gennaio 2006, n. e la riutilizzabilità dei dati pubblici del sistema nazionale
di istruzione e formazione, pubblicando in formato aperto i dati relativi ai
bilanci delle scuole, i dati pubblici afferenti al Sistema nazionale di
valutazione, l’Anagrafe dell’edilizia scolastica, i dati in forma aggregata
dell’Anagrafe degli studenti, i provvedimenti di incarico di docenza, i piani
dell’offerta formativa, compresi quelli delle scuole paritarie del sistema
nazionale di 62, e successive istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10
marzo 2000, n. modificazioni, i dati dell’Osservatorio tecnologico, i materiali
didattici e le opere autoprodotti dagli istituti scolastici e rilasciati in
formato aperto secondo le modalità di cui all’articolo 15 del decreto-legge 25
giugno 2008, 133, e 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. n. successive modificazioni. Pubblica altresì i dati, i documenti e le
informazioni utili a valutare l’avanzamento didattico, tecnologico e d’innovazione
del sistema scolastico.
3. Il Portale di cui al comma 1, gestito dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, rende accessibili i dati del curriculum
dello studente di cui all’articolo 3 e il curriculum
del docente di cui all’articolo 9, comma 3, lettera b).
4. Il Portale di cui al comma 1 pubblica, inoltre, la normativa, gli atti e le
circolari in conformità alle 200, convertito, con disposizioni del
decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 9, e del decreto legislativo 14 modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2009, n. 33. marzo 2013, n.
5. I dati presenti nel Portale di cui al comma 1 o comunque nella disponibilità
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca non possono più
essere oggetto di richiesta alle istituzioni scolastiche.
6. Per l’anno 2015 è autorizzata la spesa di euro 1 milione per la
predisposizione del Portale di cui al comma 1 e, a decorrere dall’anno 2016, è
autorizzata la spesa di euro 100.000 annui per le spese di gestione e di
mantenimento del medesimo Portale.
7. Al fine di fornire un supporto tempestivo alle istituzioni scolastiche ed
educative nella risoluzione di problemi connessi alla gestione amministrativa e
contabile, attraverso la creazione di un canale permanente di comunicazione con
gli uffici competenti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e valorizzando la condivisione di buone pratiche tra le istituzioni
scolastiche medesime, a decorrere dall’anno scolastico successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge è avviato un progetto sperimentale per
la realizzazione di un servizio di assistenza. Il servizio di assistenza è
realizzato nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
8. Ai fini di incrementare l’autonomia contabile delle istituzioni scolastiche
ed educative statali e di semplificare gli adempimenti amministrativi e
contabili, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ad apportare le necessarie modifiche al
regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1o
44, febbraio 2001, n. provvedendo anche all’armonizzazione dei sistemi
contabili, alla disciplina degli organi e dell’attività di revisione
amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati.
9. Al fine di potenziare il sistema di valutazione delle 80, è scuole di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. autorizzata la spesa
di euro 8 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019. La spesa è
destinata prioritariamente:
a)
alla realizzazione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti;
b)
alla partecipazione dell’Italia alle indagini internazionali;
c)
all’autovalutazione e alle visite valutative delle scuole.
Capo V
AGEVOLAZIONI FISCALI
Art. 17.
(Cinque per
mille).
–
Soppresso –
Art. 18.
(School
bonus).
1. Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli
investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di
istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la
manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a
interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti, spetta un credito
d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due
periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e pari al 50
per cento di quelle effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2016.
2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche
nonché agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d’impresa e
non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.
3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è ripartito in tre quote annuali di
pari importo. Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito
d’imposta, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo,
è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto 241,
e successive modificazioni, e non rileva ai legislativo 9 luglio 1997, n. fini
delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
4. I limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 244, e di cui
all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, dicembre 2007, n. 388, e
successive modificazioni, non si applicano al credito d’imposta di cui n. al
presente articolo.
5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1
comunicano mensilmente al Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento;
provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché
della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio
sito web
istituzionale, nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e
sul portale telematico del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al 196. All’attuazione del presente comma si decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. provvede nell’ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
6. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d’imposta di cui
al presente articolo, valutati in euro 7,5 milioni per l’anno 2016, in euro 15
milioni per l’anno 2017, in euro 20,8 milioni per l’anno 2018, in euro 13,3
milioni per l’anno 2019 e in euro 5,8 milioni per l’anno 2020, si provvede ai
sensi di quanto disposto dall’articolo 26.
Art. 19.
(Detraibilità
delle spese sostenute per la frequenza scolastica).
1. All’articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di 917, e cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. successive modificazioni, in materia di detrazione per oneri, dopo la
lettera e)
è inserita la seguente:
«e-bis)
le spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di
istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di
istruzione di cui 62, e successive modificazioni, per all’articolo 1 della
legge 10 marzo 2000, n. un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o
studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per
l’ampliamento dell’offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla
lettera i-octies),
che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera;».
2. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avvia, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il
riconoscimento della parità 62, con scolastica di cui all’articolo 1, comma 4,
della legge 10 marzo 2000, n. particolare riferimento alla coerenza del piano
triennale dell’offerta formativa con quanto previsto dalla legislazione vigente
e al rispetto della regolarità contabile, del principio della pubblicità dei
bilanci e della legislazione in materia di contratti di lavoro. Ai fini delle
predette attività di verifica, il piano straordinario è diretto a individuare
prioritariamente le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado caratterizzate
da un numero di diplomati che si discosta significativamente dal numero degli
alunni frequentanti le classi iniziali e intermedie. Il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca presenta annualmente alle
Camere una relazione recante l’illustrazione degli esiti delle attività di
verifica. All’attuazione del presente comma si provvede nell’ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Capo
VI
EDILIZIA SCOLASTICA
Art.
20.
(Scuole
innovative).
1. Al fine di favorire la costruzione di scuole innovative dal
punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell’efficienza
energetica, della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla
presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall’apertura al territorio, il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con la
Struttura di Missione per il coordinamento ed impulso nell’attuazione di
interventi di riqualificazione di edilizia scolastica istituita presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto provvede a
ripartire le risorse di cui al comma 2 tra le regioni e individua i criteri per
l’acquisizione da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse
degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati
alla costruzione di una scuola innovativa.
1-bis.
Le regioni, entro i successivi sessanta giorni, provvedono a selezionare almeno
uno e fino a cinque interventi sul proprio territorio e a dare formale
comunicazione della selezione al Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca.
1-ter.
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio
decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, indice specifico concorso con procedura
aperta, anche mediante procedure on-line, avente ad oggetto proposte
progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni ai sensi del
precedente comma 1-bis,
nel limite delle risorse assegnate dal successivo comma 2 e comunque almeno uno
per regione.
1-quater.
I progetti sono valutati da una Commissione di esperti, cui partecipa anche la
Struttura di Missione per l’edilizia scolastica istituita presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri e al rappresentante del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca. La Commissione, per ogni area di intervento,
comunica al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca il
primo, il secondo e il terzo classificato ai fini del finanziamento. Ai membri
della commissione non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento
comunque denominato.
1-quinquies.
Gli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento possono affidare i
successivi livelli di progettazione ai soggetti individuati a seguito del
concorso di cui al comma 1-ter,
ai sensi dell’articolo 108, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
163. n.
2. Per la realizzazione delle scuole è utilizzata quota parte delle risorse di
cui all’articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, 98, pari a 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. n. euro 300
milioni nel triennio 2015-2017, rispetto alle quali i canoni di locazione, da
corrispondere all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3
milioni per l’anno 2016, di euro 6 milioni per l’anno 2017 e di euro 9 milioni
annui a decorrere dall’anno 2018.
Art. 21.
(Misure per la
sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici).
1. All’Osservatorio per l’edilizia scolastica di cui all’articolo
6 della 23, al quale partecipa la Struttura di missione per il legge 11
gennaio 1996, n. coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di
riqualificazione dell’edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, sono attribuiti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica anche compiti di indirizzo, di programmazione degli interventi in
materia di edilizia scolastica nonché di diffusione della cultura della
sicurezza. La composizione dell’Osservatorio è integrata con la partecipazione
delle organizzazioni civiche aventi competenza ed esperienza comprovate sulla
base di criteri oggettivi e predefiniti. È istituita una Giornata nazionale per
la sicurezza nelle scuole.
2. Al fine di consentire lo svolgimento del servizio scolastico in ambienti
adeguati e sicuri, la programmazione nazionale predisposta in 104, attuazione
dell’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 128, e successive convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. modificazioni, rappresenta
il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il
triennio 2015-2017, è aggiornata annualmente e, per il triennio di riferimento,
sostituisce i piani di cui all’articolo 11, comma 4-bis179, convertito, con , del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 221, anche tenendo conto dei modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. dati inseriti nell’Anagrafe dell’edilizia
scolastica, ed è utile per l’assegnazione di finanziamenti statali comunque
destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, comprese le risorse
di cui all’articolo 18, 69, convertito, con modificazioni, comma 8, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 98, a beneficio degli enti locali con la dalla
legge 9 agosto 2013, n. possibilità che i canoni di investimento siano posti a
carico delle regioni. La programmazione nazionale è altresì utile per
l’assegnazione di tutte le risorse destinate nel triennio di riferimento
all’edilizia scolastica, comprese quelle relative alla quota a gestione statale
dell’otto per mille di cui all’articolo 222, come modificato dall’articolo 1,
comma 48 della legge 20 maggio 1985, n. 147, nonché quelle di cui al Fondo 206,
della legge 27 dicembre 2013, n. previsto dall’articolo 32-bis del
decreto-legge 30 settembre 2003, 326, 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. n. come da ultimo incrementato dall’articolo 2,
comma 276, della legge 24 dicembre 244, i cui termini e modalità di
individuazione degli interventi di 2007, n. adeguamento strutturale e
antisismico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. A
tali fini i poteri derogatori per interventi di edilizia scolastica di cui
all’articolo 18, comma 8-ter,
del 69, convertito, con modificazioni, dalla legge decreto-legge 21 giugno
2013, n. 98, e successive modificazioni, sono estesi per tutta la 9 agosto
2013, n. durata della programmazione nazionale triennale 2015-2017.
3. Le risorse non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente
legge e relative ai finanziamenti attivati ai sensi dell’articolo 11 del
decreto-legge 1o 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 1986, luglio 1986, n. 430, e dell’articolo 2, 488, dell’articolo 1 della
legge 23 dicembre 1991, n. n. 431, nonché ai finanziamenti erogati ai comma 4,
della legge 8 agosto 1996, n. 23, fatte salve quelle sensi dell’articolo 4
della legge 11 gennaio 1996, n. relative a interventi in corso di realizzazione
o le cui procedure di appalto sono aperte, come previsto dal regolamento di cui
al decreto del Presidente 207, sono destinate all’attuazione, della Repubblica
5 ottobre 2010, n. nell’anno 2015, di ulteriori interventi urgenti per la
sicurezza degli edifici scolastici. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, gli enti locali beneficiari dei predetti
finanziamenti trasmettono al Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e alla società Cassa depositi e prestiti Spa il monitoraggio degli
interventi realizzati, pena la revoca delle citate risorse ancora da erogare.
Le conseguenti economie accertate, a seguito del completamento dell’intervento
finanziato ovvero della sua mancata realizzazione, sono destinate, secondo
criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, a ulteriori interventi urgenti di edilizia scolastica
individuati nell’ambito della programmazione nazionale di cui al comma 2, fermi
restando i piani di ammortamento in corso e le correlate autorizzazioni di
spesa, nonché agli interventi che si rendono necessari all’esito delle indagini
diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all’articolo 22 e di quelli che si
rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall’Anagrafe dell’edilizia
scolastica.
4. Le regioni sono tenute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, a fornire al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca il monitoraggio completo dei piani di edilizia
scolastica relativi alle annualità 2007, 2008 e 2009, finanziati ai sensi
dell’articolo 1, comma 625, della legge 296, pena la mancata successiva
assegnazione di ulteriori 27 dicembre 2006, n. risorse statali. Le relative
economie accertate all’esito del monitoraggio restano nella disponibilità delle
regioni per essere destinate a interventi urgenti di messa in sicurezza degli
edifici scolastici sulla base di progetti esecutivi presenti nella propria
programmazione regionale predisposta ai sensi 104, convertito, con dell’articolo
10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2013, n. nonché agli interventi che si rendono necessari
all’esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui
all’articolo 22 della presente legge e a quelli che si rendono necessari sulla
base dei dati risultanti dall’Anagrafe dell’edilizia scolastica. Gli interventi
devono essere comunicati dalla regione competente al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca che definisce tempi e modalità di attuazione
degli stessi.
5. A valere sui rimborsi delle quote dell’Unione europea e di cofinanziamento
nazionale della programmazione PON FESR 2007/2013, le risorse relative ai
progetti retrospettivi per interventi di edilizia scolastica, al netto delle
eventuali somme ancora dovute ai beneficiari finali degli stessi progetti,
confluiscono nel Fondo unico per l’edilizia scolastica per essere impiegate,
sulla base della programmazione regionale di cui al comma 2, nello stesso
territorio ai quali erano destinate e per progetti con analoghe finalità di
edilizia scolastica. Le risorse sono altresì destinate agli interventi che si
rendono necessari all’esito delle indagini diagnostiche sugli edifici
scolastici di cui all’articolo 22 e a quelli che si rendono necessari sulla
base dei dati risultanti dall’Anagrafe dell’edilizia scolastica. Alle eventuali
decurtazioni di spesa successivamente decise dalla Commissione europea in esito
ad audit
riguardanti i progetti retrospettivi di cui al presente comma e alle
conseguenti restituzioni delle risorse dell’Unione europea e di cofinanziamento
nazionale si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per
l’edilizia scolastica.
6. La sanzione di cui all’articolo 31, comma 26, lettera a), 183, da della
legge 12 novembre 2011, n. applicare nell’anno 2015 agli enti locali che non
hanno rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2014, è ridotta di un
importo pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso dell’anno
2014, purché non già oggetto di esclusione dal saldo valido ai fini della
verifica del rispetto del patto di stabilità interno. A tale fine, gli enti
locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell’anno 2014
comunicano, con le modalità individuate con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, entro il 30 giugno 2015, le spese sostenute nell’anno 2014 per
l’edilizia scolastica.
7. Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento degli interventi di
messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati ai sensi dell’articolo
289, con delibere del Comitato 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n.
102/04 del 20 interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n.
143/2006 del dicembre 2004, di approvazione del primo programma stralcio, e n.
17 novembre 2006, di approvazione del secondo programma stralcio, come 17/2008
del 21 febbraio 2008, è consentito rimodulati dalla delibera CIPE n. agli enti
beneficiari, previa rendicontazione dei lavori eseguiti da produrre al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, l’utilizzo delle economie
derivanti dai ribassi d’asta per la realizzazione di altri interventi
finalizzati alla sicurezza delle scuole anche sugli stessi edifici e nel
rispetto del limite complessivo del finanziamento già autorizzato. Le modalità
della rendicontazione sono rese note attraverso il sito web
istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata
rendicontazione nel termine indicato preclude l’utilizzo delle eventuali
risorse residue ancora nella disponibilità dell’ente, che sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato entro trenta giorni dalla scadenza del
termine di cui al primo periodo del presente comma. Le somme relative a
interventi non avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi
giuridicamente vincolanti, anche giacenti presso la società Cassa depositi e
prestiti Spa, sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia
scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione triennale
nazionale 2015-2017 di cui al comma 2, secondo modalità individuate dallo
stesso Comitato, nonché degli interventi che si rendono necessari all’esito
delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all’articolo 22 e
di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall’Anagrafe
dell’edilizia scolastica. Al fine di garantire la sollecita attuazione dei
programmi finanziati ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 29 novembre 2, 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2008, n. 32/2010 del 13 maggio 2010, e dei programmi di
intervento con delibera CIPE n. finanziati ai sensi dell’articolo 33, comma 3,
della legge 12 novembre 2011, 6 del 20 gennaio 2012, il parere richiesto ai 183,
con delibera CIPE n. n. provveditorati per le opere pubbliche sui progetti
definitivi presentati dagli enti beneficiari si intende positivamente reso
entro trenta giorni dalla richiesta, ovvero entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge per quelli presentati precedentemente.
Gli enti beneficiari trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, pena la revoca dei
finanziamenti. Le risorse oggetto di revoca sono destinate dal CIPE alle
medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella
programmazione triennale nazionale 2015-2017, secondo modalità individuate dal
medesimo Comitato.
8. Il termine di utilizzo delle risorse previsto dal Fondo rotativo per la
progettualità per gli interventi di edilizia scolastica, di cui all’articolo 1,
comma 54, quarto 549, come da ultimo modificato dal periodo, della legge 28
dicembre 1995, n. comma 9 del presente articolo, è prorogato fino al 31
dicembre 2018.
9. 549, e successive All’articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n.
modificazioni, le parole: «inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza
degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul
territorio delle zone soggette a rischio sismico» sono sostituite dalle
seguenti: «di
edilizia scolastica e può essere alimentato anche da risorse finanziarie di
soggetti esterni».
10. All’articolo 9 del 133, convertito, con modificazioni, dalla decreto-legge
12 settembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente legge 11 novembre
2014, n. comma:
«2-octies.
I pareri, i visti e i nulla osta relativi agli interventi di cui al comma 1
sono resi dalle amministrazioni competenti entro quarantacinque giorni dalla
richiesta, anche tramite conferenza di servizi e, decorso inutilmente tale
termine, si intendono acquisiti con esito positivo».
11. All’articolo 23-ter,
comma 1, del 90, convertito, con modificazioni, dalla legge decreto-legge 24
giugno 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: «1 11 agosto 2014,
n.o settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o
novembre 2015».
12. Le risorse di cui all’articolo 2, comma 239, della legge 23 191, e
successive modificazioni, destinate alla realizzazione dicembre 2009, n. del
piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici 8-00143 del
2 agosto 2011, delle individuati dalla risoluzione parlamentare n. Commissioni
riunite V e VII della Camera dei deputati, in relazione alle quali non siano
state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in
vigore della presente legge sono destinate alla programmazione 104, nazionale
di cui all’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 128, e
successive convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.
modificazioni, nonché agli interventi che si rendono necessari all’esito delle
indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all’articolo 22 della
presente legge e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati
risultanti dall’Anagrafe dell’edilizia scolastica.
13. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo è effettuato
secondo quanto disposto dal 229. decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
14. Le risorse della quota a gestione statale dell’otto per mille dell’imposta
sul reddito delle persone 222, e successive fisiche, di cui all’articolo 48
della legge 20 maggio 1985, n. modificazioni, relative all’edilizia scolastica
sono destinate agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari
a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, anche sulla
base dei dati contenuti nell’Anagrafe dell’edilizia scolastica.
15. Dopo il comma 2 104, convertito, con dell’articolo 10 del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 128, sono inseriti i modificazioni, dalla legge 8 novembre
2013, n. seguenti:
«2-bis.
Per le medesime finalità di cui al comma 1 e con riferimento agli immobili di
proprietà pubblica adibiti all’alta formazione artistica, musicale e coreutica,
le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui
all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, 508, possono essere autorizzate
dal Ministero dell’economia e delle finanze, n. d’intesa con il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a stipulare mutui trentennali
sulla base dei criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri
di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti,
con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la società Cassa depositi
e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività
bancaria, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1o
385. Ai settembre 1993, n. 311, le rate sensi dell’articolo 1, comma 75, della
legge 30 dicembre 2004, n. di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli
istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tale fine sono stanziati
contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui per la durata
dell’ammortamento del mutuo a decorrere dall’anno 2016 mediante riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui al citato 311 del 2004. Alla compensazione
degli articolo 1, comma 131, della legge n. effetti finanziari, in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall’attuazione delle
disposizioni del presente comma si provvede, quanto a euro 5 milioni per l’anno
2017, a euro 15 milioni per l’anno 2018, a euro 30 milioni per l’anno 2019 e a
euro 30 milioni per l’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per
la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, 154, di cui
all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 189, e successive convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. modificazioni.
2-ter.
Le modalità di attuazione del comma 2-bis
sono stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione».
16. All’articolo 10, comma 1, terzo periodo, del 104, convertito, con
modificazioni, dalla decreto-legge 12 settembre 2013, n. 128, le parole: «40
milioni annui per la durata legge 8 novembre 2013, n. dell’ammortamento del
mutuo, a decorrere dall’anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni
per l’anno 2015 e 50 milioni annui per la durata residua dell’ammortamento del
mutuo, a decorrere dall’anno 2016».
Art. 22.
(Indagini
diagnostiche sugli edifici scolastici).
1. Al fine di garantire la sicurezza degli edif ici scolastici e
di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti è autorizzata
la spesa di euro 40 milioni per l’anno 2015 per finanziare indagini
diagnostiche dei solai degli edifici scolastici, anche attraverso quote di
cofinanziamento da parte degli enti locali proprietari, a valere sul Fondo di
cui all’articolo 26.
2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono definiti i termini e le modalità per l’erogazione dei finanziamenti
agli enti locali di cui al comma 1, tenendo conto anche della vetustà degli
edifici valutata anche in base ai dati contenuti nell’Anagrafe per l’edilizia
scolastica.
3. Gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici che si rendono
necessari all’esito delle indagini diagnostiche di cui al comma 1 e di quelle
eseguite tra il 2009 e il 2011 ai sensi dell’intesa tra il Governo, le regioni,
le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, sottoscritta
il 28 gennaio 2009, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 33 del 10 febbraio 2009, previa acquisizione dei
risultati da n. parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, possono essere finanziati anche a valere sulle risorse di cui
all’articolo 21, commi 2, 3, 4, 5, 8 e 12.
Capo VII
RIORDINO, ADEGUAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN
MATERIA DI ISTRUZIONE
Art. 23.
(Delega al
Governo in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi, al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla
codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in
coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei
princìpi e criteri direttivi di cui 59, e successive modificazioni, all’articolo
20 della legge 15 marzo 1997, n. nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di
istruzione e formazione attraverso:
1) la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di istruzione
già contenute nel testo unico di cui al decreto 297, nonché nelle altre fonti
normative; legislativo 16 aprile 1994, n.
2) l’articolazione e la rubricazione delle disposizioni di legge incluse nella
codificazione per materie omogenee, secondo il contenuto precettivo di ciascuna
di esse;
3) il riordino e il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di
legge incluse nella codificazione, anche apportando integrazioni e modifiche
innovative necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e
sistematica, nonché per adeguare le stesse all’intervenuta evoluzione del
quadro giuridico nazionale e dell’Unione europea;
4) l’adeguamento della normativa inclusa nella codificazione alla
giurisprudenza costituzionale e dell’Unione europea;
5) l’indicazione espressa delle disposizioni di legge abrogate;
b)
riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di
accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo
funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante:
1) l’introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la
formazione iniziale dei docenti sia le procedure per l’accesso alla
professione, affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle università o
alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle
istituzioni scolastiche statali, con una chiara distinzione dei rispettivi
ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata;
2) l’avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l’assunzione, con
contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di formazione e
apprendistato professionale, di docenti nella scuola secondaria statale.
L’accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma
di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline
artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso. I
vincitori sono assegnati a un’istituzione scolastica o a una rete tra
istituzioni scolastiche. A questo fine sono previsti:
2.1) la determinazione di requisiti per l’accesso al concorso nazionale, anche
in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline
antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le
tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di trentasei crediti conseguibili
sia come crediti curriculari che come crediti aggiuntivi;
2.2) la disciplina relativa al trattamento economico durante il periodo di
formazione e apprendistato, tenuto anche conto della graduale assunzione della
funzione di docente;
3) il completamento della formazione iniziale dei docenti assunti secondo le
procedure di cui al numero 2) tramite:
3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, di un diploma di
specializzazione per l’insegnamento secondario al termine di un corso annuale istituito,
anche in convenzione con istituzioni scolastiche o loro reti, dalle università
o dalle istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale, destinato a
completare la preparazione degli iscritti nel campo della didattica delle
discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia,
della psicologia e della normativa scolastica;
3.2) la determinazione degli standard
nazionali per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma di
specializzazione, nonché del periodo di apprendistato;
3.3) l’effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di
tirocini formativi e la graduale assunzione della funzione docente, anche in
sostituzione di docenti assenti, presso l’istituzione scolastica o presso la
rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione;
4) la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, all’esito
di positiva conclusione e valutazione del periodo di apprendistato, secondo la
disciplina di cui agli articoli 8 e 9;
5) la previsione che il percorso di cui al numero 2) divenga gradualmente
l’unico per accedere all’insegnamento nella scuola secondaria statale, anche
per l’effettuazione delle supplenze; l’introduzione di una disciplina
transitoria in relazione ai vigenti percorsi formativi e abilitanti e al
reclutamento dei docenti nonché in merito alla valutazione della competenza e
della professionalità per coloro che hanno conseguito l’abilitazione prima
della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera;
6) il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e delle
classi di laurea magistrale, in modo da assicurarne la coerenza ai fini dei
concorsi di cui al numero 2), nonché delle norme di attribuzione degli
insegnamenti nell’ambito della classe disciplinare di afferenza secondo
princìpi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l’accertamento
della competenza nelle discipline insegnate;
7) la previsione dell’istituzione di percorsi di formazione in servizio che
integrino le competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti, consentendo,
secondo princìpi di flessibilità e di valorizzazione, l’attribuzione di
insegnamenti anche in classi disciplinari affini;
8) la previsione che il conseguimento del diploma di specializzazione di cui al
numero 3.1) costituisca il titolo necessario per l’insegnamento nelle scuole
paritarie;
b-bis)
riordino della disciplina degli organi dei convitti e degli educandati, con
particolare riferimento all’attività di revisione amministrativo contabile;
c)
promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità e il
riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione nonché attraverso:
1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di
favorire l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche
attraverso l’istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;
2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico,
al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con
disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso
insegnante di sostegno per l’intero ordine o grado di istruzione;
3) l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche,
sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza
istituzionale;
4) la previsione di indicatori per l’autovalutazione e la valutazione
dell’inclusione scolastica;
5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che
deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle
sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli
specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli
alunni riconosciuti 104, e disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5
febbraio 1992, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per della legge 8
ottobre 2010, n. l’integrazione e l’inclusione o agli incontri informali;
6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello
territoriale per il supporto all’inclusione;
7) la previsione dell’obbligo di formazione iniziale e in servizio per i
dirigenti e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi
dell’integrazione scolastica;
8) la previsione dell’obbligo di formazione in servizio per il personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze,
sull’assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali
aventi riferimento al processo di integrazione scolastica;
9) la previsione della garanzia dell’istruzione domiciliare per gli alunni che
si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 104; 12, comma 9, della legge 5
febbraio 1992, n.
d)
revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nel rispetto
dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi
dell’istruzione e formazione professionale, attraverso:
1) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni
dell’istruzione professionale;
2) il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso
una rimodulazione, a parità di tempo-scuola, dei quadri orari degli indirizzi,
con particolare riferimento al primo biennio;
e)
istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita
fino ai sei anni, costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle
scuole dell’infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari
opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando
disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché
ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei
genitori, della promozione della qualità dell’offerta educativa e della
continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle
famiglie, attraverso:
1) la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni della scuola
dell’infanzia e dei servizi educativi per l’infanzia previsti dal Nomenclatore
interregionale degli interventi e dei servizi sociali, sentita la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 281, e
successive modificazioni, prevedendo: 1997, n.
1.1) la generalizzazione della scuola dell’infanzia;
1.2) la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei
servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia;
1.3) gli standard
strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l’infanzia e
della scuola dell’infanzia, diversificati in base alla tipologia, all’età dei
bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale
dei servizi educativi per l’infanzia e dei docenti di scuola dell’infanzia,
nonché il coordinamento pedagogico territoriale e il riferimento alle
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo
ciclo di istruzione, adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro
254; dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n.
2) la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti
locali al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per
l’infanzia e la qualificazione del sistema integrato di cui alla presente
lettera;
3) l’esclusione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole
dell’infanzia dai servizi a domanda individuale;
4) l’istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei livelli
essenziali, prevedendo il cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello
Stato con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole
dell’infanzia e da parte delle regioni e degli enti locali al netto delle
entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio;
5) l’approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la
promozione del sistema integrato di cui alla presente lettera, finalizzato al
raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni;
6) la promozione della costituzione di poli per l’infanzia per bambini di età
fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi;
7) l’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di
un’apposita commissione con compiti consultivi e propositivi, composta da
esperti nominati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, dalle regioni e dagli enti locali;
f)
garanzia dell’effettività del diritto allo studio su tutto il territorio
nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia,
attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia in
relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni
di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali;
g)
promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio
e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e
sostegno della creatività connessa alla sfera estetica, attraverso:
1) l’accesso, nelle sue varie espressioni amatoriali e professionali, alla
formazione artistica, consistente nell’acquisizione di conoscenze e nel
contestuale esercizio di pratiche connesse alle forme artistiche, musicali,
coreutiche e teatrali, mediante:
1.1) il potenziamento della formazione nel settore delle arti nel curriculum
delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima infanzia, nonché la
realizzazione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e
dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze
artistico-musicali e didattico-metodologiche;
1.2) l’attivazione, da parte di scuole o reti di scuole di ogni ordine e grado,
di accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi, accreditati dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo ovvero dalle regioni o dalle province
autonome di Trento e di Bolzano anche mediante accordi quadro tra le
istituzioni interessate;
1.3) il potenziamento e il coordinamento dell’offerta formativa extrascolastica
e integrata negli ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale anche in
funzione dell’educazione permanente;
2) il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole secondarie di
primo grado a indirizzo musicale nonché l’aggiornamento dell’offerta formativa
anche ad altri settori artistici nella scuola secondaria di primo grado e
l’avvio di poli, nel primo ciclo di istruzione, a orientamento artistico e
performativo;
3) la presenza e il rafforzamento delle arti nell’offerta formativa delle
scuole secondarie di secondo grado;
4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici e artistici promuovendo
progettualità e scambi con gli altri Paesi europei;
5) l’armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore
artistico-musicale, con particolare attenzione al percorso pre-accademico dei
giovani talenti musicali, anche ai fini dell’accesso all’alta formazione
artistica e musicale e all’università;
6) l’incentivazione delle sinergie tra i linguaggi artistici e le nuove
tecnologie valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione;
7) il supporto degli scambi e delle collaborazioni artistico-musicali tra le
diverse istituzioni formative sia italiane che straniere, finalizzati anche
alla valorizzazione di giovani talenti;
8) la sinergia e l’unitarietà degli obiettivi nell’attività dei soggetti
preposti alla promozione della cultura italiana all’estero;
h)
revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e
iniziative scolastiche italiane all’estero attraverso:
1) la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e
permanenza in sede del personale docente e amministrativo;
2) la revisione del trattamento economico del personale docente e
amministrativo;
3) la previsione della disciplina delle sezioni italiane all’interno di scuole
straniere o internazionali;
4) la revisione della disciplina dell’insegnamento di materie obbligatorie
secondo la legislazione locale o l’ordinamento scolastico italiano da affidare
a insegnanti a contratto locale;
i)
adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle
competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con
la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze, attraverso:
1) la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze
degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione
formativa e di orientamento della valutazione e delle modalità di svolgimento
dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo;
2) la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai
percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con
quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente 87, 88 e 89. della
Repubblica 15 marzo 2010, nn.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell’economia e delle finanze nonché con gli altri Ministri competenti, previo
parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 281, e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti sono trasmessi 1997,
n. alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si
esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il
quale i decreti possono comunque essere adottati. Se il termine previsto per
l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei
trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto al comma
1, o successivamente, quest’ultimo è prorogato di novanta giorni.
4. Con uno o più decreti adottati ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 3, della
legge 23 agosto 400, e successive modificazioni, sono raccolte per materie
omogenee le 1988, n. norme regolamentari vigenti negli ambiti di cui alla
presente legge, con le modificazioni necessarie al fine di semplificarle e
adeguarle alla disciplina legislativa conseguente all’adozione dei decreti
legislativi di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 1, con le modalità e nel rispetto dei princìpi e
criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare
disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
6. Dall’attuazione delle deleghe recate dal presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine,
per gli adempimenti dei decreti legislativi attuativi del presente articolo le
amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle
ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali allo stato in dotazione alle
medesime amministrazioni. In conformità all’articolo 17, comma 196, qualora uno
o più decreti legislativi 2, della legge 31 dicembre 2009, n. determinino nuovi
o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono
emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie.
Capo VIII
DISPOSIZIONI FINALI E NORME FINANZIARIE
Art. 24.
(Deroghe).
1. Per l’adozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti
attuativi della presente legge non è richiesto il parere dell’organo
collegiale consultivo nazionale della scuola.
2. Il regolamento di cui all’articolo 64, comma 4, lettera a)112,
convertito, con , del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 133, non si applica per
la modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. procedura del piano
straordinario di assunzioni di cui all’articolo 10 della presente legge.
3. In sede di prima applicazione della presente legge e limitatamente all’anno
scolastico 2015/2016, per la determinazione dell’organico dell’autonomia non è
richiesto il parere di cui all’articolo 22, comma 2, della 448. legge 28
dicembre 2001, n.
4. Fermo restando il contingente di cui all’articolo 639, comma 3, del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 297, e successive modificazioni, le
disposizioni della presente aprile 1994, n. legge si applicano alle scuole italiane
all’estero in quanto compatibili e nell’ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
5. Le norme della presente legge sono inderogabili e le norme e le procedure
contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla
presente legge, sono inefficaci.
6. Al fine di adeguare l’applicazione delle disposizioni della presente legge
alle scuole con lingua di insegnamento slovena o bilingue nella regione Friuli
Venezia Giulia, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima
legge, un decreto stabilendo, per le medesime scuole, le norme speciali
riguardanti in particolare:
a)
la formazione iniziale e l’aggiornamento, l’abilitazione e il reclutamento del
personale docente;
b)
le modalità di assunzione, formazione e valutazione dei dirigenti scolastici;
c)
il diritto di rappresentanza riferito alla riforma degli organi collegiali, a
livello sia nazionale sia territoriale.
7. Per l’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nonché del
decreto di cui al comma 6, per quanto riguarda le scuole con lingua di
insegnamento slovena o bilingue della regione Friuli Venezia Giulia, il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca si avvale
dell’Ufficio per l’istruzione in lingua slovena.
Art. 25.
(Abrogazione e
soppressione di norme).
5, convertito, con 1. L’articolo 50 del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 35, e i commi 8 e 9 dell’artico modificazioni, dalla legge 4 aprile
2012, n.lo 98, convertito, con modificazioni, dalla 19 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 111, sono abrogati a decorrere dall’anno scolastico legge 15
luglio 2011, n. 2015/2016.
2. Al comma 7 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, 111, la 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. n. parola:
«docente,» è soppressa.
Art. 26.
(Disposizioni
finanziarie).
1.
A decorrere
dall’anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di
personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata nel
limite di euro 544,18 milioni nell’anno 2015, 1.853,35 milioni nell’anno 2016,
1.865,70 milioni nell’anno 2017, 1.909,60 milioni nell’anno 2018, 1.951,20
milioni nell’anno 2019, 2.012,93 milioni nell’anno 2020, 2.058,50 milioni
nell’anno 2021, 2.104,44 milioni nell’anno 2022, 2.150,63 milioni nell’anno
2023, 2.193,85 milioni nell’anno 2024 e 2.233,60 milioni annui a decorrere
dall’anno 2025, rispetto a quelle determinate ai sensi dell’articolo 98,
convertito, con 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 111, nel testo
vigente prima della modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. data di
entrata in vigore della presente legge nonché ai sensi dell’articolo 15, commi
2 e 2-bis104, ,
del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 128. convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2013, n.
2. È iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca un fondo di parte corrente, denominato «Fondo “La Buona Scuola” per il
miglioramento e la valorizzazione dell’istruzione scolastica», con uno
stanziamento pari a 2.983.000 euro per l’anno 2015, a 8.313.000 euro per
l’anno 2016, a
37.563.000 euro per l’anno 2017,
a 18.863.000 euro per l’anno 2018, a 21.763.000 euro per
l’anno 2019, a
3.900.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 16.923.000 euro per
l’anno 2022. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze. Il decreto di cui al presente comma può destinare un importo
fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi istituzionali e
generali dell’amministrazione per le attività di supporto al sistema di
istruzione scolastica.
3. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, commi 21 e 22, 4, comma 6, 7, comma
7, 9, commi 8 e 16, 12, commi 3 e 5, 13, comma 1, 14, comma 2, 15, comma 2, 16,
comma 6, 20, comma 2, 21, comma 16, e 22, comma 1, nonché dai commi 1 e 2 del
presente articolo, pari complessivamente a 1.000 milioni di euro per l’anno 2015, a 2.860,3 milioni di
euro per l’anno 2016, a
2.909,5 milioni di euro per l’anno 2017, a 2.903,7 milioni di euro per l’anno 2018, a 2.911,2 milioni di
euro per l’anno 2019, a
2.955,067 milioni di euro per l’anno 2020, a 3.000,637 milioni di euro per l’anno 2021, a 2.933,6 milioni di
euro per l’anno 2022, a
2.955,867 milioni di euro per l’anno 2023, a 2.999,087 milioni di euro per l’anno
2024 e a 3.038,837 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, nonché agli
oneri derivanti dagli articoli 18, comma 6, e 19, comma 1, valutati in 139,7
milioni di euro per l’anno 2016,
in 90,5 milioni di euro per l’anno 2017, in 96,3 milioni di
euro per l’anno 2018, in
88,8 milioni di euro per l’anno 2019, in 81,3 milioni di euro per l’anno 2020 e
in 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede:
a)
quanto a 1.000 milioni di euro annui per l’anno 2015, a 3.000 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2016, mediante riduzione del Fondo «La buona
scuola», di cui all’articolo 1, comma 4, 190; della legge 23 dicembre 2014, n.
b)
quanto a 36.367.000 euro per l’anno 2020, a 76.137.000 euro per l’anno 2021, a 9.100.000 euro per
l’anno 2022, a
31.367.000 euro per l’anno 2023,
a 74.587.000 euro per l’anno 2024 e a 114.337.000 euro
annui a decorrere dall’anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui 282, all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 307. convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
4. Alla compensazione degli ulteriori effetti finanziari, in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalle medesime disposizioni
richiamate dall’alinea del comma 3, pari a 184.752.700 euro per l’anno 2015,
362.650.250 euro per l’anno 2016, 376.160.500 euro per l’anno 2017, 404.869.000
euro per l’anno 2018, 449.693.000 euro per l’anno 2019, 459.753.950 euro per
l’anno 2020, 357.652.500 euro per l’anno 2021, 335.371.600 euro per l’anno
2022, 312.969.450 euro per l’anno 2023, 292.007.750 euro per l’anno 2024 e
272.729.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante
corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari
non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui 154, convertito, all’articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 189, e successive con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. modificazioni.
5. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica spettanti
al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e al Ministero
dell’economia e delle finanze, con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, è costituito, a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 e senza
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica
tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e del Ministero dell’economia e delle finanze,
con lo scopo di monitorare la spesa concernente l’organico dell’autonomia in
relazione all’attuazione del piano straordinario di assunzioni, la progressione
economica dei docenti nonché l’utilizzo del fondo per il risarcimento, di cui
all’articolo 14.
6. Qualora, a seguito della procedura di monitoraggio di cui al comma 5,
dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla
presente legge, sono adottate idonee misure correttive ai sensi dell’articolo
17, comma 13, della legge 31 196. dicembre 2009, n.
7. Ai componenti del comitato di cui al comma 5 non spetta alcun compenso,
indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque
denominato.
8. Le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del
personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico, nel periodo
compreso tra il 1o settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma
restando la disciplina vigente per l’esercizio del diritto al riconoscimento
dei servizi agli effetti di carriera. Entro il successivo 28 febbraio, ai fini
di una corretta programmazione della spesa, il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca comunica al Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risultanze dei
dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della
carriera del personale scolastico.
9. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 27.
(Clausola di
salvaguardia ed entrata in vigore).
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di
attuazione.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.