sabato 30 aprile 2016

Invalido con indennità di accompagnamento : il suo reddito consente di accedere al gratuito patrocinio



di Ciro Renino *

L'indennità di accompagnamento non "fa reddito" nel calcolo dei requisiti utili all'ammissione al gratuito patrocinio.
Sembrerebbe un fatto scontato, ma non lo è affatto ed anzi spesso coloro che, pur completamente invalidi e titolari di indennità di accompagnamento, si sono visti escludere per sè o per i propri familiari conviventi , il diritto ad accedere al patrocinio a carico dello Stato: quanto percepito dall'Inps veniva considerato rilevante ai fini della determinazione del reddito .

Com'è noto l'articolo 76 del dpr 30/5/02 , numero 115, prevede che :"   Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41" .
Il comma 2 prevede che per il calcolo si tiene conto dei redditi dell'intero nucleo familiare ed ancora, al comma 3 che : "  Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva".
Quest'ultima disposizione rischiava di far rientrare anche le indennità di accompagnamento nell'ambito delle somme da calcolare ai fini delle condizioni di ammissibilità del beneficio.
La circostanza appare per la verità paradossale , poichè effettivamente sembra ingiusto ed ingiustificato che un'indennità di questo tipo, destinata a sopperire alle necessità di chi non abbia la possibilità di badare a se stesso , potesse essere un ostacolo alla possibilità di ottenere le spese di difesa a carico dello Stato.

Con recenti sentenze la Corte di Cassazione ha fatto piazza pulita di interpretazioni ostative a questo diritto .
 Cassazione penale sez. IV, , sentenza 04/02/2015, n. 24842

"In tema di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al beneficio, non può tenersi conto di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali, non rientra nella nozione di reddito di cui all'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115".

Si è così confermato il principio enunciato da Cassazione penale sez. III, con sentenza del  01/07/2002, n. 31591,
"In tema di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al beneficio, non può tenersi conto di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali (art. 24 l. 8 novembre 2000 n. 328), in quanto tale sussidio, destinato a fare fronte ad impegni di spesa indispensabili per consentire alla persona disabile condizioni di vita compatibili con la dignità umana, non rientra nella nozione di reddito di cui all'art. 3 comma 3 l. 30 luglio 1990 n. 217".

Rimane tuttavia il problema per chi non potendo percepire l'indennità di accompagnamento è "solamente " invalido civile. In questo caso la pensione percepita contribuisce a fare reddito e può comportare l'esclusione dal diritto ad ottenere il diritto alla difesa gratuita ( così Cassazione 6 maggio 1999, numero 1934).

* Avvocato, titolare di Renino & Partners Avvocati