di Ciro Renino *
Può capitare o meglio, dovrebbe non succedere che il lavoratore sia formalmente inquadrato nell'impresa "X" e che invece di fatto , il rapporto di lavoro intercorra con una un'altra struttura produttiva. Si tratta di una situazione che ovviamente si presenta particolarmente insidiosa per le aspettative del prestatore di lavoro .
Può capitare o meglio, dovrebbe non succedere che il lavoratore sia formalmente inquadrato nell'impresa "X" e che invece di fatto , il rapporto di lavoro intercorra con una un'altra struttura produttiva. Si tratta di una situazione che ovviamente si presenta particolarmente insidiosa per le aspettative del prestatore di lavoro .
In particolare la questione si fa spinosa laddove dovesse verificarsi ad esempio il licenziamento del lavoratore stesso.
Cosa dovrà fare il lavoratore se il licenziamento interviene solo ad iniziativa di uno dei due datori di lavoro ?
Ora le disposizioni di cui all’articolo 6 della l 15/7/66, numero
604, combinato con quanto previsto dalla legge 183/2010, articolo 32, terzo
comma e con la previsione dell’articolo 55, comma 1 del decreto legislativo
81/2015.
Prevedono espressamente che nel termine di 60 giorni il lavoratore dovrà impugnare, prudentemente, con lettera raccomandata A/R il licenziamento irrogato , nei confronti di entrambi i datori di lavoro.
In caso contrario il lavoratore decadrà dalla possibilità di impugnare il licenziamento e sostanzialmente di potersi opporre ad esso se ingiusto .
Ma cosa succederà invece se il licenziamento è verbalmente comunicato al lavoratore ?
In questo caso nessun termine per impugnare parte.
Ecco sul punto è intervenuto il Ministero del lavoro che ha operato la distinzione tra le ipotesi di licenziamento
comminato per iscritto, con contestuale comunicazione dei motivi, e di
licenziamento verbale o di fatto (non scritto) o privo della comunicazione dei
motivi.
Sul punto si
veda INTERPELLO MININISTERO DEL LAVORO 25 MARZO 2014, N. 12 (http://www.aib.bs.it/comunicazione/mostra_contenuto/55376
)
“L’ applicazione del termine di
decadenza presuppone, infatti, un licenziamento scritto e decorre, in tal caso,
dalla data in cui il lavoratore riceve la comunicazione del licenziamento.
Al contrario,
il licenziamento verbale (o di fatto) inefficace, con la conseguenza che il lavoratore può agire per fare dichiarare
tale inefficacia entro il termine prescrizionale di 5 anni, senza l’onere della previa
impugnazione stragiudiziale”.
*Avvocato, fondatore e titolare di Renino & Partners Avvocati
*Avvocato, fondatore e titolare di Renino & Partners Avvocati
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