venerdì 8 dicembre 2017

Guerra delle pizze . In attesa dell'Ufficiale Giudiziario , in difesa della legalità


In attesa dell'Ufficiale Giudiziario e soprattutto, in attesa di una decisione del Tribunale di Aversa. continua "la guerra delle pizze" , innescata da un signore australiano che vuole imporre ad un imprenditore napoletano la vendita di pizze solo grandi e non d'asporto. 

domenica 3 dicembre 2017

Cause di lavoro - Qual è il Giudice competente per territorio ? Si guarda alla sede legale od a quella dell'azienda ?





Avvocato Ciro Renino

Per la determinazione della sede dell'azienda di una società, ai fini dell'individuazione del Tribunale competente, si presume la stessa coincidere con la sede legale. La Cassazione , nell'ordinanza 28809 del 2017 , ha così accolto la tesi avanzata da Renino & Partners Avvocati, respingendo invece la tesi del datore di lavoro che deduceva l'irrilevanza della sede legale, a favore del luogo in cui effettivamente erano presenti i beni aziendali.

sabato 25 novembre 2017

Renino & Partners Avvocati , oggi consulenza gratuita a donne vittima di violenza

RISPONDIAMO A RICHIESTE DI AIUTO ED ASSISTENZA LEGALE



OGGI 25 NOVEMBRE, DALLE  10,00 ALLE 15,00. SU TELEFONO FISSO ( 0817766186) O MOBILE 3313152634 .
RENINO & PARTNERS AVVOCATI, DALLA PARTE DEL DIRITTO 

venerdì 17 novembre 2017

Strade ed auto "intelligenti" : più facile spiare gli automobilisti


I GARANTI EUROPEI DELLA PRIVACY SONO PREOCCUPATI 

" CI SONO RISCHI DI MONITORAGGIO PERMANENTE E DIFFUSO" 






Le Autorità di protezione dati europee hanno approvato un parere su unsistema di trasporto intelligente denominato C-ITS, in base al quale dal 2019le autovetture in circolazione in Europa potranno "comunicare" tra loro econ altre infrastrutture di trasporto (segnaletica stradale, stazioni ditrasmissione/ricezione) scambiandosi informazioni utili alla circolazione.


Il parere, di cui è relatore il Garante italiano, rappresenta un primo,importante passo per tutelare, fin dalla fase di progettazione, i dati personaliimpiegati da queste nuove applicazioni tecnologiche.


La piattaforma C-ITS è un progetto della Commissione europea nato conl'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale, l'efficienza del traffico, il comfortdi guida e di ridurre le emissioni inquinanti, aiutando l'automobilista aprendere le decisioni più opportune al verificarsi di determinati eventi esterni(ingorghi, incidenti stradali, condizioni metereologiche, lavori in corso).


I Garanti europei, pur riconoscendo la validità del progetto dellaCommissione, sottolineano come la diffusione su vasta scala di questanuova tecnologia, che comporterà la raccolta e l'elaborazione di quantitàsenza precedenti di dati (stile di guida, velocità, direzione,geolocalizzazione), ponga nuove sfide ai diritti fondamentali e allariservatezza.


Il C-ITS, grazie alle capacità di trasmissione e ricezione dei veicoli sarà ingrado di comunicare a qualsiasi veicolo "ricevente" e alle infrastrutturepresenti sul percorso spostamenti e informazioni sugli stili di guida. Unaforma di monitoraggio comportamentale permanente e diffuso che potrebbegenerare un acuto senso di disagio nelle persone.


Un altro rischio per la privacy potrebbe derivare dalla mancanza ditrasparenza. Attraverso i loro veicoli, gli automobilisti sarebbero di fatto dei"trasmettitori" continui. Devono essere quindi pienamente consapevoli dellecaratteristiche del trattamento operato dalla piattaforma e dagli altri soggetti con i quali scambiano dati nell'ambiente C-ITS (altri veicoli, produttori diautomobili, gestori di strade, altri soggetti pubblici o privati) e di come questiultimi elaborano le informazioni che ricevono.


Gli automobilisti – affermano i Garanti - non possono essere sottoposti aduna sorveglianza continua e devono avere la possibilità di selezionare leopzioni che preferiscono (tempi, frequenza, posizione), compresa quella didisattivare completamente il sistema.


La scelta di trasmissione peer-to-peer comporta anche un'altra sfida: imessaggi possono essere ricevuti da un numero illimitato di soggetti, le cuiintenzioni e capacità tecnologiche non sono e non possono essereconosciute dall'automobilista. Ciò provoca un'asimmetria informativa tra i"mittenti" e i "ricevitori" dei messaggi che deve essere riequilibratainnalzando il livello di controllo sui dati personali. Informazioni sugli stili diguida e sulla localizzazione, infatti, possono essere molto appetibili perproduttori di automobili, compagnie di assicurazione, società di marketing.
È necessario, inoltre, secondo le Autorità, indicare chiaramente i periodi diconservazione dei dati elaborati da tutte le parti coinvolte nella piattaformaC-ITS, e e vietare la creazione di un database centralizzato.


Le Autorità, infine, raccomandano, a fondamento di un sistema cosìcomplesso, di avviare quanto prima, la procedura per l'adozione di unanormativa a livello comunitario. ( Fonte Garante privacy )





sabato 11 novembre 2017

Diritto del lavoro scolastico. Gli insegnanti di sostegno non possono essere adibiti a supplenze.

Nella Circolare del 10 novembre 2017 il Miur, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia , esclude la possibilità che gli insegnanti di sostegno possano essere utilizzati in supplenze. La scuola altrimenti realizzerebbe una violazione contrattuale passibile di essere sanzionata dal Giudice del Lavoro.



Questo è il testo integrale del provvedimento in oggetto.
Oggetto: utilizzazione del docente su posto di sostegno per attività di supplenze temporanee. Precisazioni. Pervengono a questo Ufficio diverse segnalazioni riguardanti l’utilizzazione del docente di sostegno per attività di supplenze temporanee. A tal proposito si richiamano: • la circolare del MIUR n.4274 del 4 agosto 2009 “Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità”, nella quale si ribadisce che “l’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto” • la nota ministeriale 9839 dell’8 novembre 2010 dove si legge “Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili” dove i casi non altrimenti risolvibili devono essere intesi come casi eccezionali. Quanto sopra esposto esplicita il ruolo del docente di sostegno che è sì contitolare della classe nelle attività didattiche, ma la cui funzione tipica è quella di supporto alla classe del disabile, dovendo proseguire tale funzione anche in caso di assenza del docente curricolare. Utilizzare dunque l’insegnante di sostegno per effettuare supplenze, oltre a costituire inadempimento contrattuale, comporta innegabilmente anche l’illecita preclusione di un diritto costituzionalmente garantito, ai danni dell’alunno disabile affidatogli. MIUR.AOOUSPCO.REGISTRO UFFICIALE(U).0007490.10-11-2017 USR Lombardia – Ufficio XII –AT di Como - Passaggio Giardini di Ponente Luigi Zuccoli, 2 22100 Como Tel. +39 031-237 111 – Email Circolare MIUR AOO USPCO R.U. xxxx del gg mese aaaa – pag 2 Infatti il suo utilizzo nelle ore di supplenza modifica il ruolo per il quale è nominato diventando per quelle ore docente curriculare e quindi costretto ad interrompere il lavoro di inclusione. Ciò vale non solo nelle situazioni in cui il docente debba recarsi a fare supplenza in altra classe, interrompendo in tal modo di fatto il pubblico servizio per il quale ricopre il suo ruolo, ma anche quando è chiamato a sostituire il collega curricolare della classe in cui è in servizio. Anche in questo caso infatti il docente di sostegno nelle ore di supplenza smette di ricoprire il proprio ruolo diventando per quelle ore docente curriculare e quindi interrompendo il lavoro di inclusione. Il Dirigente Roberto Proietto Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

sabato 14 ottobre 2017

UN AUSTRALIANO VUOL IMPEDIRE LA VENDITA DI PIZZE MIGNONNES !

" PIZZA PIU' PICCOLA, ALLORA TI SFRATTO ". RENINO & PARTNERS AVVOCATI , IN DIFESA DEL DIRITTO E DEL BUON SENSO




Il contratto di fitto di azienda prevede che venga realizzata l'attività di pizzeria  e pertanto il ristorante " Rossopomodoro" di Casoria comincia a sfornare e vendere anche pizze più piccole . La società proprietaria del Multibit Uci Cinema, presieduta da un australiano, dice che no, proprio non si può fare : " Vendere pizze più piccole- fa dire ai suoi legali- costituisce una nuova linea di servizi". Il peggio è che in prima battuta il Tribunale di Napoli Nord gli da ragione ed ora sfruttando una clausola risolutiva espressa , ha chiesto ed ottenuto lo sfratto della pizzeria. Renino and Partners Avvocati si è opposto a tutto questo . Ad horas  si attende provvedimento del Giudice dell'Esecuzione, Dottoressa Caserta, incaricata di decidere sull'istanza di sospensione.

Avvocato Ciro Renino 


Eccesso di velocità : la multa è nulla se la Polstrada non fornisce la prova della periodica taratura dell'Autovelox


NON BASTA CHE GLI AGENTI ATTESTINO CHE L'APPARECCHIO FUNZIONI , OCCORRE CHE VENGA PROVATA LA PERIODICA TARATURA DELL'AUTOVELOX  


Il Tribunale di Napoli , Sezione X, Giudice Barbara Gargia, con la sentenza 9039/2017 pubblicata  il 06/09/2017 ha fissato un importante principio in tema di sanzioni per il superamento del limite di velocità, nell'ambito della circolazione stradale e cioè l'obbligo dell'Ente che eleva la sanzione di fornire la prova della periodica taratura dello strumento destinato alla misurazione della velocità.
La signora O.D.O., rivoltasi per la difesa a Renino & Partners Avvocati,  aveva contestato una sanzione amministrativa elevata dalla Polstrada eccependo che non fosse stata dimostrato il corretto funzionamento dell'Autovelox, risultandole inverosimile il superamento del limite di velocità.
Il giudice di Pace le aveva dato torto, ma la conducente aveva proposto appello .
Il Tribunale faceva perno sulla sentenza della  Suprema Corte n. 9645/16, secondo la quale “tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (comprese, quindi, le apparecchiature cd. SICV) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, non essendone consentita la dimostrazione od attestazione con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità”. 
E quindi concludeva che , in presenza di contestazione dell'utente, vi è uno specifico obbligo per il  Ministero di fornire " la prova della regolare e periodica taratura, posto che l'amministrazione, nel verbale impugnato, attesta che l'apparecchio utilizzato per la rilevazione della velocità (SICV) risulta perfettamente funzionante, ma nulla dice in ordine alla dovuta taratura; né fornisce prova dell’intervenuta taratura". 
Non basta, secondo il Giudice Gargia, che la Polstrada  nel giudizio di I grado abbia "genericamente riferito circa la regolare omologazione dell’apparecchio ed indicato genericamente l’intervenuta periodica taratura dell’apparecchio, senza peraltro fornirne prova e documentazione".
Il Tribunale ha quindi annullato il verbale e condannato il Ministero al 50 % delle spese di Giudizio .

Cambiano le regole del procedimento disciplinare per dipendenti della Pubblica amministrazione

Ecco le modifiche introdotte a maggio : il procedimento deve irrevocabilmente concludersi in 120 giorni

DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2017 N. 75 16 Capo VII - Responsabilità disciplinare Articolo 12. Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 1. Al comma 1 dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La violazione dolosa o colposa delle suddette disposizioni costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione.». Articolo 13. Modifiche all'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 1. All'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità.»; c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.»; d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3- bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni de- DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2017 N. 75 17 correnti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo.»; e) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La comunicazione di contestazione dell'addebito al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, è consentita la comunicazione tra l'amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore.»; f) al comma 6, le parole: «il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio per i procedimenti disciplinari può acquisire da altre amministrazioni pubbliche»; DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2017 N. 75 18 g) al comma 7, la parola: «lavoratore» è soppressa, dopo le parole: «alla stessa» sono inserite le seguenti: «o a una diversa», le parole: «o ad una diversa» sono soppresse, e le parole: «dall'autorità disciplinare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficio disciplinare»; h) al comma 8, primo periodo, le parole: «concluso o» sono sostituite dalle seguenti: «concluso e» e l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «In caso di trasferimento del dipendente in pendenza di procedimento disciplinare, l'ufficio per i procedimenti disciplinari che abbia in carico gli atti provvede alla loro tempestiva trasmissione al competente ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito. In tali casi il procedimento disciplinare è interrotto e dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito decorrono nuovi termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento. Nel caso in cui l'amministrazione di provenienza venga a conoscenza dell'illecito disciplinare successivamente al trasferimento del dipendente, la stessa Amministrazione provvede a segnalare immediatamente e comunque entro venti giorni i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all'Ufficio per i procedimenti disciplinari dell'amministrazione presso cui il dipendente è stato trasferito e dalla data di ricezione della predetta segnalazione decorrono i termini per la contestazione dell'addebito e per la conclusione del procedimento. Gli esiti del procedimento disciplinare vengono in ogni caso comunicati anche all'amministrazione di provenienza del dipendente.»; i) il comma 9 è sostituito dal seguente: «La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.»; j) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: «9-bis. Sono nulle le disposizioni di regolamento, le clausole contrattuali o le disposizioni interne, comunque qualificate, che prevedano per l'irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti formali o procedurali ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente articolo o che comunque aggravino il procedimento disciplinare. 9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2017 N. 75 19 determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento. 9-quater. Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.». Articolo 14. Modifiche all'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 1. All'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, il secondo periodo è soppresso; al terzo periodo, le parole da: «Per le infrazioni» a: «l'ufficio competente» sono sostituite dalle seguenti: «Per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari» e le parole da: «, salva la possibilità» a: «del dipendente.» sono sostituite dalle seguenti: «. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente.»; b) al comma 2 le parole: «l'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari»; DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2017 N. 75 20 c) al comma 3 le parole: «l'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari»; d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'ufficio procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale.». Articolo 15. Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti: «f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell'articolo 54, comma 3; f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di cui all'articolo 55-sexies, comma 3; f-quater) la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l'applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio; f-quinquies) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio, resa a tali specifici fini ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 150 del 2009.»; b) il comma 2 è abrogato; c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui le condotte punibili con il licenziamento sono accertate in flagranza, si applicano le previsioni dei commi da 3-bis a 3-quinquies.». DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2017 N. 75 21 Articolo 16. Modifiche all'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 1. All'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «il danno all'immagine subiti dall'amministrazione.» sono sostituite dalle seguenti: «il danno d'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater.»; b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, comma 1, lettere a) e b), i contratti collettivi nazionali individuano le condotte e fissano le corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, nonché con riferimento ai casi di ingiustificate assenze collettive in determinati periodi nei quali è necessario assicurare continuità nell'erogazione dei servizi all'utenza.». Articolo 17. Modifiche all'articolo 55-sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 1. All'articolo 55-sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, comporta comunque, nei confronti del dipendente responsabile, l'applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una più grave sanzione disciplinare.»; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all'articolo 55-bis, comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell'illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili, l'applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento prevista nei casi di cui all'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-ter), DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2017 N. 75 22 e comma 3-quinquies. Tale condotta, per il personale con qualifica dirigenziale o titolare di funzioni o incarichi dirigenziali, è valutata anche ai fini della responsabilità di cui all'articolo 21 del presente decreto. Ogni amministrazione individua preventivamente il titolare dell'azione disciplinare per le infrazioni di cui al presente comma commesse da soggetti responsabili dell'ufficio di cui all'articolo 55- bis, comma 4.».

venerdì 11 agosto 2017

Reati razziali : Renino & Partners Avvocati rinuncia agli onorari




Lo studio Renino & Partners Avvocati assicura assistenza e consulenza legale gratuita a chiunque si vittima o comunque segnali condotte razziste secondo la previsione della legge Mancino.

Ricordiamo sul punto quanto prevede la norma in questione.
Decreto legge 26 aprile 1993 n. 122 - convertito con modificazioni in legge 25 giugno 1993, n. 205
Art. 1 ("Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi") : "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, [...] è punito:
  • a) con la reclusione fino a un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
  • b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

2. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. 

1-bis. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il tribunale può altresì disporre una o più delle seguenti sanzioni accessorie: 

A) obbligo di prestare un’attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 1-ter; 

B) obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro un’ora determinata e di non uscirne prima di altra ora prefissata, per un periodo non superiore ad un anno; C) sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti di identificazione validi per l’espatrio per un periodo non superiore ad un anno, nonché divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere; D) divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative successive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni. 

1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro di Grazia e Giustizia determina, con proprio decreto, le modalità di svolgimento dell’attività non retribuita a favore della collettività di cui al comma 1-bis, lettera a). 

1-quater. L’attività non retribuita a favore della collettività, da svolgersi al termine dell’espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere determinato dal giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato. 

1-quinquies. Possono costituire oggetto dell’attività non retribuita a favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati, con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654; lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone handicappate, dei tossicodipendenti, degli anziani o degli extracomunitari; la prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, e per altre finalità pubbliche individuate con il decreto di cui al comma 1-ter.

 1-sexies. L’attività può essere svolta nell’ambito e a favore di strutture pubbliche o di enti ed organizzazioni privati. 

Articolo 2 (Disposizioni di prevenzione) 
1. Chiunque, in pubbliche riunioni compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila. 

2. È vietato l’accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di cui al comma 1. Il contravventore è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno. 

3. Nel caso di persone denunciate o condannate per uno dei reati previsti dall’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, o per un reato aggravato ai sensi dell’articolo 3 del presente decreto, nonché di persone sottoposte a misure di prevenzione perchéâ ritenute dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica, ovvero per i motivi di cui all’articolo 18, primo comma, n. 2-bis), della legge 22 maggio 1975, n. 152, si applica la disposizione di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e il divieto di accesso, conserva efficacia per un periodo di cinque anni, salvo che venga emesso provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento o provvedimento di revoca della misura di prevenzione, ovvero se è concessa la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice penale o dell’articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327. 

Articolo 3 (Circostanza aggravante) 
1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà. 

Articolo 4 (Modifiche a disposizioni vigenti) 

1. Il secondo comma dell’articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è sostituito dal seguente: Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni. Articolo 5 (Perquisizioni e sequestri) 

1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell’articolo 3 o per uno dei reati previsti dall’articolo 3, commi 1, lettera b), e 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, l’autorità giudiziaria dispone la perquisizione dell’immobile rispetto al quale sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che l’autore se ne sia avvalso come luogo di riunione, di deposito o di rifugio o per altre attività comunque connesse al reato. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l’autorizzazione telefonica del magistrato competente possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore. 2. È sempre disposto il sequestro dell’immobile di cui al comma 1 quando in esso siano rinvenuti armi, munizioni, esplosivi od ordigni esplosivi o incendiari ovvero taluni degli oggetti indicati nell’articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110. È sempre disposto, altresì, il sequestro degli oggetti e degli altri materiali sopra indicati nonché degli emblemi o materiali di propaganda propri o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui alle leggi 9 ottobre 1967, n. 962, e 13 ottobre 1975, n. 654, rinvenuti nell’immobile. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 324 e 355 del codice di procedura penale. Qualora l’immobile sia in proprietà, in godimento o in uso esclusivo a persona estranea al reato, il sequestro non può protrarsi per oltre trenta giorni. 
3. Con la sentenza di condanna o con la sentenza di cui all’articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice, nei casi di particolare gravità, dispone la confisca dell’immobile di cui al comma 2 del presente articolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato. è sempre disposta la confisca degli oggetti e degli altri materiali indicati nel medesimo comma 2. Articolo 6 (Disposizioni processuali) 1. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui all’art. 3, comma 1, si procede in ogni caso d’ufficio. 2. Nei casi di flagranza, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di procedere all’arresto per uno dei reati previsti dai commi quarto e quinto dell’articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché quando ricorre la circostanza di cui 3 all’articolo 3, comma 1, del presente decreto, per uno dei reati previsti dai commi primo e secondo del medesimo articolo 4 della legge n. 110 del 1975. 2-bis. All’articolo 380, comma 2, lettera l), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654. 3. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui all’articolo 3, comma 1, che non appartengono alla competenza della corte di assise è competente il tribunale. 4. Il tribunale è altresì competente per i delitti previsti dall’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654. 5. Per i reati indicati all’articolo 5, comma 1, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dall’articolo 449 del codice di procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini. Articolo 7 (Sospensione cautelativa e scioglimento) 1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell’articolo 3 o per uno dei reati previsti dall’articolo 3, commi 1, lettera b), e 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 762, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi favorisca la commissione dei medesimi reati, può essere disposta cautelativamente, ai sensi dell’articolo 3 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, la sospensione di ogni attività associativa. La richiesta è presentata al giudice competente per il giudizio in ordine ai predetti reati. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 3 della legge n. 17 del 1982. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando vengono meno i presupposti indicati al medesimo comma. 3. Quando con sentenza irrevocabile sia accertato che l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi abbia favorito la commissione di taluno dei reati indicati nell’articolo 5, comma 1, il Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ordina con decreto lo scioglimento dell’organizzazione, associazione, movimento o gruppo e dispone la confisca dei beni. Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Articolo 8 (Disposizioni finali) 1. Il settimo comma dell’articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è abrogato. 2. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 dell’articolo 6 si applicano solo per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 

giovedì 10 agosto 2017

Clausola risolutiva espressa contenuta in atto notarile : non c'è titolo esecutivo.



Si discute in dottrina della possibilità di eseguire coattivamente in base ad atto notarile che preveda
 una clausola risolutiva espressa .

Ora certo l'atto negoziale ricevuto da Notaio è titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 cpc e tanto, anche per le obbligazioni di rilascio o consegna.

Francamente crediamo che una tale possibilità infranga l'equilibrio garantito dal codice di procedura civile italiano nelle dinamiche intercorrenti tra soggetti creditori e debitori : si creerebbe infatti uno sbilanciamento ingiustificato a favore della parte che denuncia l'inadempimento .

Di fatto la risoluzione di contratto, anche notarile, a seguito di inadempimento , ex articolo 1456 cc prevede la condotta "inidonea" del debitore e la manifestazione di volontà del creditore.

Pertanto gli effetti risolutivi del contratto trovano il loro riscontro processuale in una sentenza " dichiarativa, accertativa" che attesti con efficacia ex tunc ( cioè oggi per allora ) il fatto della risoluzione del contratto .

Laddove si dovesse in questo caso invece riconoscere  forza coercitiva al titolo esecutivo costituito dall'atto notarile avremmo un paradosso e si consentirebbe una grave violazione di principi di garanzia.

Il creditore potrebbe infatti procedere ad eseguire coattivamente per un diritto che ancora non risulta essere stato dichiarato giudizialmente ed il cui fondamento è costituito dalla sola volontà risolutiva dello stesso creditore.



martedì 1 agosto 2017

RIVOLUZIONE NEL PROCESSO CIVILE - IL GIUDICE DI PACE AUMENTA LE SUE COMPETENZE



Sotto gli ombrelloni di ferragosto scatta 
l'ennesima riforma del processo civile 
italiano. 
Il 15 agosto prossimo infatti entrerà in vigore 
il DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 2017, n. 116 che tra 
l'altro aumenterà in maniera notevolissima le competenze 
dei giudici di pace . L' articolo 27 di tale 
provvedimento prevede questi importanti ampliamenti . 
 SPOSTATO IL LIMITE DI COMPETENZA AD EURO 30.000 .
Per le cause civili il Giudice di Pace sarà competente per vertenze di valore 
fino a 30.000 euro. Si tratta di uno spostamento di competenza 
notevolissimo, considerato che oggi i Giudici di pace possono decidere 
controversie di valore non superiore ad euro 5.000. 
Molte vertenze di natura commerciale , addirittura anche questioni 
relative a compravendite di piccoli immobili od anche a 
responsabilità professionale medico-sanitaria, finirà per essere decisa dai 
Giudici di Pace.

 INFORTUNISTICA. AL GIUDICE DI PACE CAUSE 
DI VALORE FINO A 30.000 EURO
Nell'infortunistica stradale ( ma ancha nautica) e quindi nella materia 
tradizionalmente più trattata da questi Magistrati onorari, il limite 
di competenza sale pure alla stessa cifra : 30.000 euro . 
SENZA LIMITE DI VALORE 
 1) CAUSE CONDOMINIALI 
  Rientrano nell'ambito della competenza del Giudice di Pace le cause
 relative al "condominio  negli  edifici" .

2) CAUSE RELATIVE ALLE DISTANZE  

Vanno poi al Giudice di Pace le cause relative alle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi, ad eccezione di quelle relative alle distanze nelle costruzioni; 

LUCI E VEDUTE

Ancora in tema di proprietà , scatta la medesima competenza per le cause che riguardano le luci e le vedute ; di stillicidio e di acque (ad esempio vertenze in tema di  Diritto sulle acque esistenti nel fondoApertura di nuove sorgenti e altre opere, scolo delle acque, consorzi per regolare il deflusso delle acque, riparazioni di sponde e argini, rimozione degli ingombri, consorzi volontari , scioglimento del consorzio , ecc )

  3)Occupazione e di invenzione  

 4)Specificazione,  unione  e commistione 

 5)Enfiteusi  

 6)Esercizio  delle  servitu' prediali; 

7)Impugnazione  del  regolamento  della 
comunione e  delle  deliberazioni 
dell'assemblea dei comunisti ; 

 8)Diritti  ed  obblighi  del possessore 
nella restituzione della cosa;

CON IL LIMITE DI VALORE DI EURO 30.000
   
  
  1) per le cause in materia di usucapione dei beni  immobili  e  dei
diritti reali immobiliari; 
  2) per le cause in materia di riordinamento della proprieta' rurale
  3) per le cause in materia di accessione; 
  4) per le cause in materia di superficie. 
  ESECUZIONE FORZATA 
  Andranno al Giudice di Pace le cause  per  l'espropriazione  forzata
di cose mobili . Rimangono ( per fortuna ! ) al Tribunale le cause per 
l'espropriazione forzata di  cose  immobili  e  di  crediti  . 
Inoltre il Giudice di pace giudicherà secondo equità nelle cause il cui
valore non è superiore ad euro 2500.

Di seguito l'intero articolo articolo 27 del DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 2017, n. 116 

               Ampliamento della competenza del giudice 
                      di pace in materia civile 
 
  1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
a) al libro primo sono apposa,  di  cui  al  libro  terzo,
titolo VIII, Capo II, Sezione I del codice civile.»; 
    d) dopo il terzo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
  «Il giudice di pace e' altresi' competente, purche' il valore della
controversia, da determinarsi  a  norma  dell'articolo  15,  non  sia
superiore a trentamila euro: 
  1) per le cause in materia di usucapione dei beni  immobili  e  dei
diritti reali immobiliari; 
  2) per le cause in materia di riordinamento della proprieta' rurale
di cui al libro terzo, titolo II, Capo  II,  sezione  II  del  codice
civile; 
  3) per le cause in materia di accessione; 
  4) per le cause in materia di superficie. 
  Quando una causa di competenza del giudice  di  pace  a  norma  dei
commi terzo, numeri da 3-ter) a 3-undecies), e  quarto  e'  proposta,
contro  la  stessa  parte,  congiuntamente  ad  un'altra   causa   di
competenza del tribunale, le relative domande, anche  in  assenza  di
altre ragioni di connessione,  sono  proposte  innanzi  al  tribunale
affinche' siano decise nello stesso processo.»; 
  2) dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente: 
  «Art. 15-bis (Esecuzione forzata). - Per  l'espropriazione  forzata
di cose mobili e' competente il giudice di pace. 
  Per l'espropriazione forzata di  cose  immobili  e  di  crediti  e'
competente il tribunale. 
  Se cose mobili sono soggette all'espropriazione forzata insieme con
l'immobile nel quale si trovano, per l'espropriazione  e'  competente
il tribunale anche relativamente ad esse. 
  Per la consegna e il rilascio  di  cose  nonche'  per  l'esecuzione
forzata degli obblighi di  fare  e  di  non  fare  e'  competente  il
tribunale.»; 
  3) all'articolo 113, secondo  comma,  la  parola:  «millecento»  e'
sostituita dalla seguente: «duemilacinquecento»; 
b)  al  libro  terzo,  titolo  II,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  1) all'articolo 513, terzo comma, le  parole:  «Il  presidente  del
tribunale o  un  giudice  da  lui  delegato»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Il giudice di pace»; 
  2)  all'articolo  518,  sesto  comma,  la  parola:  «tribunale»  e'
sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»; 
  3) all'articolo  519,  primo  comma,  le  parole:  «presidente  del
tribunale o da un giudice da  lui  delegato»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «giudice di pace»; 
  4)  all'articolo  520,  primo  comma,  la  parola:  «tribunale»  e'
sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»; 
  5) all'articolo 521-bis, quinto comma, la  parola:  «tribunale»  e'
sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»; 
  6) all'articolo 543, la parola: «tribunale»,  ovunque  ricorra,  e'
sostituita dalla seguente: «giudice»; 
c)  al  libro  quarto,  titolo  IV,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  1) all'articolo 763, primo comma, dopo  le  parole:  «dal  giudice»
sono inserite le seguenti: «di pace»; 
  2) all'articolo 764, primo comma, dopo le parole: «al giudice» sono
inserite le seguenti: «di pace»; 
  3) all'articolo 765, secondo  comma,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al primo periodo, la parola:  «tribunale»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «giudice di pace»; 
  b) il secondo periodo e' soppresso; 
  4) all'articolo 769 la parola: «tribunale» e'  sostituita,  ovunque
ricorra, dalle seguenti: «giudice di pace». 
  2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al libro secondo sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) all'articolo 485, primo comma, secondo periodo,  la  parola:
«tribunale» e' sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»; 
      2) all'articolo 620 sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al secondo comma, le parole: «tribunale  del  circondario»
sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace del luogo»; 
        b) al sesto comma, la parola: «tribunale» e' sostituita dalle
seguenti: «giudice di pace»; 
    3) all'articolo 621,  primo  comma,  le  parole:  «tribunale  del
circondario» sono sostituite dalle seguenti:  «giudice  di  pace  del
luogo»; 
    4) all'articolo 736, secondo comma,  la  parola:  «tribunale»  e'
sostituita dalle seguenti: «giudice di pace». 
    b) al libro quarto sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) all'articolo 1211 la parola:  «tribunale»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «giudice di pace»; 
  2) all'articolo  1514,  primo  comma,  la  parola:  «tribunale»  e'
sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»; 
  3) all'articolo 1515, terzo comma, le parole: «dal tribunale»  sono
sostitute dalle seguenti: «dal giudice di pace»; 
  4) all'articolo 1841, la parola: «tribunale» e' sostituita, ovunque
ricorra, dalle seguenti: «giudice di pace». 
  3. Alle  disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  civile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 51-bis, le parole: «620,  secondo  e  sesto  comma,
621, primo comma,», nonche' le parole: «e 736, secondo  comma,»  sono
soppresse; 
  b) all'articolo 57, il primo comma e' sostituito dal seguente:  «Le
azioni previste dall'articolo 849 del codice sono di  competenza  del
tribunale, in quanto non siano di competenza del giudice  di  pace  a
norma  dell'articolo  7,  quarto  comma,  del  codice  di   procedura
civile.»; 
  c) all'articolo  57-bis,  le  parole:  «tribunale  in  composizione
monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace»; 
  d) dopo l'articolo 60 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 60-bis. - Le  domande  previste  dall'articolo  1105,  quarto
comma, del codice si propongono con ricorso al giudice di pace. 
  Art.  60-ter.  -  Sull'impugnazione   del   regolamento   e   delle
deliberazioni, di cui agli  articoli  1107  e  1109  del  codice,  e'
competente il giudice di pace.»; 
    e) all'articolo 64, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al primo comma, le parole: «il tribunale» sono sostituite  dalle
seguenti: «il giudice di pace»; 
  2)  il  secondo  comma  e'  sostituito  dal  seguente:  «Contro  il
provvedimento del giudice di pace puo'  essere  proposto  reclamo  in
tribunale  entro   dieci   giorni   dalla   notificazione   o   dalla
comunicazione.»; 
  f) l'articolo 73-bis e' abrogato; 
  g)  all'articolo  77,  secondo  comma,  la  parola:  «pretore»   e'
sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»; 
  h) all'articolo 79, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al primo comma, le parole: «dal presidente del  tribunale»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal giudice di pace»; 
  2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il giudice di pace
provvede con decreto, sentito il creditore. Contro  tale  decreto  e'
ammesso reclamo a norma dell'articolo 739  del  codice  di  procedura
civile.». 
  4. All'articolo 17, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n.  108,  le
parole: «presidente del tribunale» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«giudice di pace». 
  5. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo  1°  settembre
2011, n. 150, le parole: «la corte di appello» sono sostituite  dalle
seguenti: «il tribunale». 
ortate le seguenti modificazioni: 
  1) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo comma, la  parola:  «cinquemila»  e'  sostituita  dalla
seguente: «trentamila»; 
  b) al secondo comma, la parola:  «ventimila»  e'  sostituita  dalla
seguente: «cinquantamila»; 
  c) al terzo comma sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) il numero 1) e'  sostituito  dal  seguente:  «1)  per  le  cause
relative ad apposizione di termini;»; 
  2) il numero 2) e' sostituito dal seguente: «2)  per  le  cause  in
materia  di  condominio  negli  edifici,  come  definite   ai   sensi
dell'articolo  71-quater  delle  disposizioni  per  l'attuazione  del
codice civile;»; 
  3) dopo il numero 3-bis), sono aggiunti i seguenti: 
  «3-ter) per le cause nelle materie di cui al  libro  terzo,  titolo
II, Capo II, Sezione VI del codice civile, fatta eccezione per quella
delle distanze nelle costruzioni; 
  3-quater) per le cause relative alle materie di cui al libro terzo,
titolo II, Capo II, Sezione VII del codice  civile,  fatta  eccezione
per quella delle distanze di cui agli articoli 905,  906  e  907  del
medesimo codice; 
  3-quinquies) per le cause in materia di stillicidio e di  acque  di
cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezioni VIII e IX del  codice
civile; 
  3-sexies) per le cause in materia di occupazione e di invenzione di
cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione I del codice civile; 
  3-septies) per le cause in  materia  di  specificazione,  unione  e
commistione di cui al libro terzo, titolo II, Capo  III,  sezione  II
del codice civile; 
  3-octies) per le cause in materia di  enfiteusi  di  cui  al  libro
terzo, titolo IV del codice civile; 
  3-novies) per le cause  in  materia  di  esercizio  delle  servitu'
prediali; 
  3-decies) per le cause di  impugnazione  del  regolamento  e  delle
deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice civile; 
  3-undecies) per le cause in materia  di  diritti  ed  obblighi  del
possessore nella restituzione della c 
          Note all'art. 27: 
              - Si riporta il testo degli articoli 7, 113, 513,  518,
          519, 520, 521-bis, 543, 763, 764, 765 e 769 del  Codice  di
          procedura civile, come modificati dal presente decreto: 
              «Art. 7 (Competenza del giudice di pace). - Il  giudice
          di pace e' competente per le cause relative a  beni  mobili
          di valore non superiore a  trentamila  euro,  quando  dalla
          legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. 
              Il giudice di pace e' altresi' competente per le  cause
          di risarcimento del danno prodotto  dalla  circolazione  di
          veicoli e di natanti, purche' il valore della  controversia
          non superi cinquantamila euro. 
              E' competente qualunque ne sia il valore: 
              1) per le cause relative ad apposizione di termini; 
              2) per le cause in materia di condominio negli edifici,
          come  definite   ai   sensi   dell'art.   71-quater   delle
          disposizioni per l'attuazione del codice civile; 
              3) per le cause relative a rapporti tra  proprietari  o
          detentori  di  immobili  adibiti  a  civile  abitazione  in
          materia di immissioni di  fumo  o  di  calore,  esalazioni,
          rumori, scuotimenti e simili propagazioni che  superino  la
          normale tollerabilita'; 
              3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori
          da  ritardato  pagamento  di  prestazioni  previdenziali  o
          assistenziali; 
              3-ter) per le cause  nelle  materie  di  cui  al  libro
          terzo, titolo II, Capo II, Sezione VI  del  codice  civile,
          fatta   eccezione   per   quella   delle   distanze   nelle
          costruzioni; 
              3-quater) per le cause relative alle materie di cui  al
          libro terzo, titolo II, Capo II,  Sezione  VII  del  codice
          civile, fatta eccezione per quella delle  distanze  di  cui
          agli articoli 905, 906 e 907 del medesimo codice; 
              3-quinquies) per le cause in materia di  stillicidio  e
          di acque di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezioni
          VIII e IX del codice civile; 
              3-sexies) per le cause in materia di occupazione  e  di
          invenzione di cui al libro  terzo,  titolo  II,  Capo  III,
          sezione I del codice civile; 
              3-septies) per le cause in materia  di  specificazione,
          unione e commistione di cui al libro terzo, titolo II, Capo
          III, sezione II del codice civile; 
              3-octies) per le cause in materia di enfiteusi  di  cui
          al libro terzo, titolo IV del codice civile; 
              3-novies) per le cause in materia  di  esercizio  delle
          servitu' prediali; 
              3-decies) per le cause di impugnazione del  regolamento
          e delle deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109  del
          codice civile; 
              3-undecies) per le  cause  in  materia  di  diritti  ed
          obblighi del possessore nella restituzione della  cosa,  di
          cui al libro terzo, titolo VIII, Capo  II,  Sezione  I  del
          codice civile. 
              Il giudice di pace e' altresi' competente,  purche'  il
          valore  della  controversia,  da   determinarsi   a   norma
          dell'art. 15, non sia superiore a trentamila euro: 
              1) per le cause  in  materia  di  usucapione  dei  beni
          immobili e dei diritti reali immobiliari; 
              2) per le  cause  in  materia  di  riordinamento  della
          proprieta' rurale di cui al libro terzo,  titolo  II,  Capo
          II, sezione II del codice civile; 
              3) per le cause in materia di accessione; 
              4) per le cause in materia di superficie. 
              Quando una causa di competenza del giudice  di  pace  a
          norma dei commi terzo, numeri da 3-ter)  a  3-undecies),  e
          quarto e' proposta, contro la stessa parte,  congiuntamente
          ad un'altra causa di competenza del tribunale, le  relative
          domande, anche in assenza di altre ragioni di  connessione,
          sono proposte innanzi al tribunale affinche'  siano  decise
          nello stesso processo.». 
              «Art.  113   (Pronuncia   secondo   diritto).   -   Nel
          pronunciare sulla causa il giudice deve  seguire  le  norme
          del diritto, salvo che la legge gli attribuisca  il  potere
          di decidere secondo equita'. 
              Il giudice di pace decide secondo equita' le  cause  il
          cui valore non eccede duemilacinquecento euro, salvo quelle
          derivanti  da  rapporti  giuridici  relativi  a   contratti
          conclusi secondo le modalita'  di  cui  all'art.  1342  del
          codice civile.». 
              «Art.  513  (Ricerca  delle  cose  da   pignorare).   -
          L'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e  del
          precetto, puo' ricercare le cose da  pignorare  nella  casa
          del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti.  Puo'
          anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando  le
          opportune cautele per rispettarne il decoro. 
              Quando  e'  necessario  aprire  porte,   ripostigli   o
          recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da
          terzi,   oppure   allontanare   persone   che    disturbano
          l'esecuzione  del  pignoramento,  l'ufficiale   giudiziario
          provvede  secondo  le  circostanze,   richiedendo,   quando
          occorre l'assistenza della forza pubblica. 
              Il giudice di pace,  su  ricorso  del  creditore,  puo'
          autorizzare con decreto l'ufficiale giudiziario a pignorare
          cose determinate che non si trovano in luoghi  appartenenti
          al  debitore,  ma  delle  quali  egli   puo'   direttamente
          disporre. 
              In ogni caso l'ufficiale giudiziario puo' sottoporre  a
          pignoramento, secondo le norme della presente  sezione,  le
          cose del debitore  che  il  terzo  possessore  consente  di
          esibirgli.». 
              «Art.  518  (Forma  del  pignoramento).  -  L'ufficiale
          giudiziario redige delle sue  operazioni  processo  verbale
          nel quale da' atto dell'ingiunzione di cui all'art.  492  e
          descrive le cose pignorate, nonche' il loro stato, mediante
          rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di  ripresa
          audiovisiva,    determinandone    approssimativamente    il
          presumibile  valore  di  realizzo  con   l'assistenza,   se
          ritenuta utile o richiesta dal  creditore,  di  un  esperto
          stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su  frutti
          non ancora  raccolti  o  separati  dal  suolo,  l'ufficiale
          giudiziario  ne  descrive  la   natura,   la   qualita'   e
          l'ubicazione. 
              Quando ritiene opportuno  differire  le  operazioni  di
          stima l'ufficiale giudiziario redige un  primo  verbale  di
          pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro  il
          termine  perentorio  di  trenta  giorni   alla   definitiva
          individuazione dei beni  da  assoggettare  al  pignoramento
          sulla base dei valori indicati dall'esperto,  al  quale  e'
          consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni  si
          trovano. 
              Il giudice  dell'esecuzione  liquida  le  spese  ed  il
          compenso spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori  di
          effettiva vendita o assegnazione dei beni o,  in  qualunque
          altro caso, sulla base dei valori stimati. 
              Nel  processo  verbale   l'ufficiale   giudiziario   fa
          relazione delle disposizioni date per  conservare  le  cose
          pignorate. 
              Se il debitore non e' presente, l'ufficiale giudiziario
          rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'art.  139,
          secondo comma, e consegna loro un  avviso  dell'ingiunzione
          stessa per  il  debitore.  In  mancanza  di  dette  persone
          affigge  l'avviso  alla  porta  dell'immobile  in  cui   ha
          eseguito il pignoramento. 
              Compiute   le   operazioni,   l'ufficiale   giudiziario
          consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il
          titolo  esecutivo  e  il  precetto.   Il   creditore   deve
          depositare nella cancelleria del giudice di pace competente
          per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo,  con  copie
          conformi degli atti di cui  al  periodo  precedente,  entro
          quindici giorni dalla  consegna.  La  conformita'  di  tali
          copie e' attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini
          del  presente  articolo.  Il  cancelliere  al  momento  del
          deposito forma  il  fascicolo  dell'esecuzione.  Sino  alla
          scadenza del termine di cui all'art. 497 copia del processo
          verbale  e'   conservata   dall'ufficiale   giudiziario   a
          disposizione del debitore. Il pignoramento perde  efficacia
          quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli  atti
          di cui al primo periodo del presente comma sono  depositate
          oltre il termine  di  quindici  giorni  dalla  consegna  al
          creditore. 
              Su istanza del creditore, da depositare  non  oltre  il
          termine  per  il  deposito  dell'istanza  di  vendita,   il
          giudice, nominato uno stimatore  quando  appare  opportuno,
          ordina l'integrazione del pignoramento se  ritiene  che  il
          presumibile valore  di  realizzo  dei  beni  pignorati  sia
          inferiore a quello indicato nel primo comma. In  tale  caso
          l'ufficiale   giudiziario   riprende   senza   indugio   le
          operazioni di ricerca dei beni.». 
              «Art. 519 (Tempo del pignoramento). -  Il  pignoramento
          non puo' essere eseguito nei giorni festivi ne' fuori delle
          ore  indicate  nell'art.  147,  salvo  che  ne   sia   data
          autorizzazione dal giudice di pace. 
              Il pignoramento  iniziato  nelle  ore  prescritte  puo'
          essere proseguito fino al suo compimento.». 
              «Art.  520   (Custodia   dei   mobili   pignorati).   -
          L'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del giudice
          di pace il danaro,  i  titoli  di  credito  e  gli  oggetti
          preziosi colpiti dal pignoramento. Il  danaro  deve  essere
          depositato  dal  cancelliere  nelle  forme   dei   depositi
          giudiziari, mentre  i  titoli  di  credito  e  gli  oggetti
          preziosi  sono  custoditi   nei   modi   che   il   giudice
          dell'esecuzione determina. 
              Per  la  conservazione  delle  altre  cose  l'ufficiale
          giudiziario provvede, quando il creditore ne fa  richiesta,
          trasportandole presso un luogo di pubblico deposito  oppure
          affidandole a un custode diverso dal debitore; nei casi  di
          urgenza l'ufficiale giudiziario  affida  la  custodia  agli
          istituti autorizzati di cui all'art. 159 delle disposizioni
          per l'attuazione del presente codice.». 
              «Art. 521-bis (Pignoramento e custodia di  autoveicoli,
          motoveicoli e rimorchi). - Oltre che con le forme  previste
          dall'art. 518, il pignoramento di autoveicoli,  motoveicoli
          e   rimorchi   puo'   essere   eseguito   anche    mediante
          notificazione al debitore e successiva trascrizione  di  un
          atto nel quale si indicano  esattamente,  con  gli  estremi
          richiesti dalla legge speciale per la loro  iscrizione  nei
          pubblici registri, i beni e  i  diritti  che  si  intendono
          sottoporre  ad  esecuzione,  e  gli  si  fa   l'ingiunzione
          prevista nell'art. 492. Il pignoramento  contiene  altresi'
          l'intimazione  a  consegnare  entro  dieci  giorni  i  beni
          pignorati, nonche' i titoli e  i  documenti  relativi  alla
          proprieta' e all'uso  dei  medesimi,  all'istituto  vendite
          giudiziarie  autorizzato  ad  operare  nel  territorio  del
          circondario nel quale  e'  compreso  il  luogo  in  cui  il
          debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede
          o, in mancanza, a quello piu' vicino. 
              Col pignoramento il debitore e' costituito custode  dei
          beni  pignorati  e  di  tutti  gli  accessori  comprese  le
          pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso. 
              Al   momento   della   consegna   l'istituto    vendite
          giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne  da'
          immediata comunicazione al creditore  pignorante,  a  mezzo
          posta elettronica certificata ove possibile. 
              Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di
          polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati  o
          comunque li rinvengono procedono al ritiro della  carta  di
          circolazione nonche',  ove  possibile,  dei  titoli  e  dei
          documenti relativi  alla  proprieta'  e  all'uso  dei  beni
          pignorati  e  consegnano  il  bene  pignorato  all'istituto
          vendite giudiziarie piu' vicino al luogo  in  cui  il  bene
          pignorato e' stato rinvenuto. Si applica il terzo comma. 
              Eseguita    l'ultima     notificazione,     l'ufficiale
          giudiziario consegna senza ritardo al creditore  l'atto  di
          pignoramento perche' proceda alla trascrizione nei pubblici
          registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al
          terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria
          del giudice di pace competente per l'esecuzione la nota  di
          iscrizione  a  ruolo,  con  copie   conformi   del   titolo
          esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e  della
          nota di trascrizione.  La  conformita'  di  tali  copie  e'
          attestata dall'avvocato del  creditore  ai  soli  fini  del
          presente articolo. 
              Il cancelliere forma il fascicolo  dell'esecuzione.  Il
          pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a
          ruolo e le copie  dell'atto  di  pignoramento,  del  titolo
          esecutivo e del precetto sono depositate oltre  il  termine
          di cui al quinto comma. 
              In deroga a quanto previsto dall'art. 497, l'istanza di
          assegnazione o l'istanza di vendita deve essere  depositata
          entro quarantacinque  giorni  dal  deposito  da  parte  del
          creditore della nota di iscrizione  a  norma  del  presente
          articolo ovvero dal deposito da parte di quest'ultimo delle
          copie conformi degli atti, a norma dell'art. 159-ter  delle
          disposizioni per l'attuazione del presente codice. 
              Si applicano in quanto compatibili le disposizioni  del
          presente capo.». 
              «Art. 543 (Forma del pignoramento). -  Il  pignoramento
          di crediti del debitore verso terzi o di cose del  debitore
          che sono in possesso di  terzi,  si  esegue  mediante  atto
          notificato al terzo e al debitore a  norma  degli  articoli
          137 e seguenti. 
              L'atto  deve  contenere,   oltre   all'ingiunzione   al
          debitore di cui all'art. 492: 
              1. l'indicazione del credito per il quale  si  procede,
          del titolo esecutivo e del precetto; 
              2. l'indicazione, almeno generica, delle cose  o  delle
          somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza
          ordine di giudice; 
              3.  la  dichiarazione  di  residenza  o  l'elezione  di
          domicilio nel comune in cui ha sede il  giudice  competente
          nonche' l'indicazione dell'indirizzo di  posta  elettronica
          certificata del creditore procedente; 
              4. la citazione del debitore  a  comparire  davanti  al
          giudice competente, con l'invito al terzo a  comunicare  la
          dichiarazione di cui all'art. 547 al  creditore  procedente
          entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a  mezzo  di
          posta elettronica certificata; con l'avvertimento al  terzo
          che in caso di mancata comunicazione  della  dichiarazione,
          la stessa  dovra'  essere  resa  dal  terzo  comparendo  in
          un'apposita udienza e che quando il terzo  non  compare  o,
          sebbene comparso, non rende la  dichiarazione,  il  credito
          pignorato  o  il  possesso  di  cose  di  appartenenza  del
          debitore,  nell'ammontare  o  nei  termini   indicati   dal
          creditore, si considereranno non  contestati  ai  fini  del
          procedimento  in  corso  e  dell'esecuzione   fondata   sul
          provvedimento di assegnazione. 
              Nell'indicare  l'udienza  di   comparizione   si   deve
          rispettare il termine previsto nell'art. 501. 
              Eseguita    l'ultima     notificazione,     l'ufficiale
          giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale
          dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare  nella
          cancelleria del giudice competente per l'esecuzione la nota
          di iscrizione a ruolo,  con  copie  conformi  dell'atto  di
          citazione, del  titolo  esecutivo  e  del  precetto,  entro
          trenta giorni dalla consegna. La conformita' di tali  copie
          e' attestata dall'avvocato del creditore ai soli  fini  del
          presente articolo. Il cancelliere al momento  del  deposito
          forma il fascicolo dell'esecuzione. Il  pignoramento  perde
          efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e  le  copie
          degli atti di cui al secondo periodo sono depositate  oltre
          il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore. 
              Quando procede a norma dell'art.  492-bis,  l'ufficiale
          giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale,
          il titolo esecutivo ed  il  precetto,  e  si  applicano  le
          disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine  di
          cui all'art. 501, il  creditore  pignorante  e  ognuno  dei
          creditori intervenuti muniti di  titolo  esecutivo  possono
          chiedere l'assegnazione o la vendita delle  cose  mobili  o
          l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al  periodo
          precedente il giudice fissa l'udienza per  l'audizione  del
          creditore e del debitore e provvede a norma degli  articoli
          552 o 553. Il decreto con cui viene  fissata  l'udienza  di
          cui  al  periodo  precedente  e'  notificato  a  cura   del
          creditore  procedente   e   deve   contenere   l'invito   e
          l'avvertimento al terzo di cui al  numero  4)  del  secondo
          comma.». 
              «Art. 763 (Provvedimento di rimozione). - La  rimozione
          dei sigilli e' ordinata con decreto dal giudice di pace  su
          istanza di alcuna delle  persone  indicate  nell'art.  753,
          numeri 1, 2 e 4. 
              Nei casi previsti nell'art. 754  puo'  essere  ordinata
          anche di ufficio e, se ricorrano le ipotesi di cui ai nn. 2
          e 3, la rimozione deve essere seguita dall'inventario. 
              L'istanza  e  il  decreto  sono  stesi  di  seguito  al
          processo verbale di apposizione.». 
              «Art. 764 (Opposizione). -  Chiunque  vi  ha  interesse
          puo'  fare  opposizione  alla  rimozione  dei  sigilli  con
          dichiarazione inserita nel processo verbale di  apposizione
          o con ricorso al giudice di pace. 
              Il  giudice  fissa  con  decreto  una  udienza  per  la
          comparizione delle parti e stabilisce il termine perentorio
          entro il quale il decreto stesso deve essere  notificato  a
          cura dell'opponente. 
              Il giudice provvede con ordinanza non  impugnabile,  e,
          se ordina la rimozione, puo' disporre che essa sia  seguita
          dall'inventario e puo' dare le  opportune  cautele  per  la
          conservazione   delle   cose   che    sono    oggetto    di
          contestazione.». 
              «Art. 765 (Ufficiale procedente). -  La  rimozione  dei
          sigilli  e'  eseguita  dall'ufficiale  che  puo'  procedere
          all'inventario a norma dell'art. 769. 
              Se non occorre l'inventario, la rimozione  e'  eseguita
          dal cancelliere del giudice di pace.». 
              «Art. 769 (Istanza). - L'inventario puo' essere chiesto
          al tribunale dalle persone che hanno diritto di ottenere la
          rimozione dei sigilli ed e' eseguito  dal  cancelliere  del
          giudice di pace o da un notaio designato  dal  defunto  con
          testamento o nominato dal giudice di pace. 
              L'istanza  si  propone  con  ricorso,  nel   quale   il
          richiedente  deve  dichiarare  la  residenza   o   eleggere
          domicilio nel comune in cui ha sede il giudice di pace. 
              Il giudice di pace provvede con decreto. 
              Quando non sono stati apposti i  sigilli,  l'inventario
          puo' essere chiesto dalla parte che ne assume  l'iniziativa
          direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento
          ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto  dalla
          stessa parte.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  485,  620,  621,
          736, 1211, 1514,  1515  e  1841  del  Codice  civile,  come
          modificati dal presente decreto: 
              «Art. 485 (Chiamato all'eredita' che e' nel possesso di
          beni). -  Il  chiamato  all'eredita',  quando  a  qualsiasi
          titolo  e'  nel  possesso  di  beni  ereditari,  deve  fare
          l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura  della
          successione o della notizia  della  devoluta  eredita'.  Se
          entro questo termine lo ha cominciato ma non  e'  stato  in
          grado di completarlo, puo' ottenere dal giudice di pace del
          luogo in cui si e' aperta la successione una  proroga  che,
          salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. 
              Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato
          compiuto, il chiamato  all'eredita'  e'  considerato  erede
          puro e semplice. 
              Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora
          fatto la dichiarazione a norma dell'art. 484 ha un  termine
          di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario
          medesimo,   per   deliberare   se   accetta   o    rinunzia
          all'eredita'. Trascorso  questo  termine  senza  che  abbia
          deliberato, e' considerato erede puro e semplice.». 
              «Art. 620 (Pubblicazione del  testamento  olografo).  -
          Chiunque e' in possesso  di  un  testamento  olografo  deve
          presentarlo a un notaio per  la  pubblicazione,  appena  ha
          notizia della morte del testatore. 
              Chiunque crede di avervi interesse puo'  chiedere,  con
          ricorso al giudice di pace del luogo in cui si e' aperta la
          successione,  che   sia   fissato   un   termine   per   la
          presentazione. 
              Il notaio procede alla pubblicazione del testamento  in
          presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti
          pubblici  un  verbale  nel  quale  descrive  lo  stato  del
          testamento, ne riproduce il contenuto e fa  menzione  della
          sua apertura, se e' stato presentato chiuso con sigillo. Il
          verbale e'  sottoscritto  dalla  persona  che  presenta  il
          testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono  uniti
          la carta in cui  e'  scritto  il  testamento,  vidimata  in
          ciascun  mezzo  foglio  dal  notaio  e  dai  testimoni,   e
          l'estratto dell'atto di morte del  testatore  o  copia  del
          provvedimento che ordina l'apertura degli  atti  di  ultima
          volonta' dell'assente o  della  sentenza  che  dichiara  la
          morte presunta. 
              Nel caso in cui il testamento e' stato  depositato  dal
          testatore presso un notaio, la  pubblicazione  e'  eseguita
          dal notaio depositario. 
              Avvenuta la pubblicazione, il  testamento  olografo  ha
          esecuzione. 
              Per giustificati motivi, su istanza di chiunque  vi  ha
          interesse, il giudice di pace puo' disporre che  periodi  o
          frasi di carattere non patrimoniale  siano  cancellati  dal
          testamento e omessi  nelle  copie  che  fossero  richieste,
          salvo che l'autorita' giudiziaria  ordini  il  rilascio  di
          copia integrale.». 
              «Art. 621 (Pubblicazione del testamento segreto). -  Il
          testamento segreto deve  essere  aperto  e  pubblicato  dal
          notaio appena gli  perviene  la  notizia  della  morte  del
          testatore.  Chiunque  crede  di   avervi   interesse   puo'
          chiedere, con ricorso al giudice di pace del luogo  in  cui
          si e' aperta la successione, che sia fissato un termine per
          l'apertura e la pubblicazione. 
              Si applicano le disposizioni del terzo comma  dell'art.
          620.». 
              «Art. 736  (Consegna  dei  documenti).  -  Compiuta  la
          divisione, si devono rimettere a ciascuno dei  condividenti
          i documenti relativi ai beni e diritti particolarmente loro
          assegnati. 
              I documenti di  una  proprieta'  che  e'  stata  divisa
          rimangono a  quello  che  ne  ha  la  parte  maggiore,  con
          l'obbligo di comunicarli agli  altri  condividenti  che  vi
          hanno interesse, ogni qualvolta se ne faccia richiesta. Gli
          stessi documenti, se  la  proprieta'  e'  divisa  in  parti
          eguali, e quelli comuni all'intera eredita'  si  consegnano
          alla persona scelta a tal fine da tutti gli interessati, la
          quale ha obbligo di comunicarli a ciascuno di essi, a  ogni
          loro domanda. Se vi e' contrasto nella scelta,  la  persona
          e' determinata con decreto dal giudice di  pace  del  luogo
          dell'aperta  successione,  su  ricorso  di   alcuno   degli
          interessati, sentiti gli altri.». 
              «Art. 1211 (Cose deperibili o di dispendiosa custodia).
          -  Se  le  cose  non  possono  essere  conservate  o   sono
          deteriorabili, oppure se le spese della loro custodia  sono
          eccessive,   il   debitore,   dopo   l'offerta   reale    o
          l'intimazione di  ritirarle,  puo'  farsi  autorizzare  dal
          giudice di pace a venderle nei modi stabiliti per  le  cose
          pignorate e a depositarne il prezzo.». 
              «Art. 1514 (Deposito  della  cosa  venduta).  -  Se  il
          compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata,
          il venditore puo' depositarla, per  conto  e  a  spese  del
          compratore medesimo, in un  locale  di  pubblico  deposito,
          oppure in altro locale idoneo determinato  dal  giudice  di
          pace del luogo in cui la consegna doveva essere fatta. 
              Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del
          deposito eseguito.». 
              «Art. 1515 (Esecuzione coattiva per  inadempimento  del
          compratore). - Se il compratore non adempie  l'obbligazione
          di pagare il prezzo, il venditore puo'  far  vendere  senza
          ritardo la cosa per conto e a spese di lui. 
              La vendita e' fatta all'incanto a mezzo di una  persona
          autorizzata a tali atti o, in mancanza di essa nel luogo in
          cui  la  vendita  deve  essere  eseguita,  a  mezzo  di  un
          ufficiale giudiziario. Il venditore  deve  dare  tempestiva
          notizia al compratore del giorno, del luogo e  dell'ora  in
          cui la vendita sara' eseguita. 
              Se la cosa ha un prezzo corrente,  stabilito  per  atto
          della pubblica autorita' [o da norme  corporative],  ovvero
          risultante da listini di borsa o da mercuriali, la  vendita
          puo' essere fatta senza  incanto,  al  prezzo  corrente,  a
          mezzo delle persone indicate nel comma precedente o  di  un
          commissario nominato dal giudice di pace. In  tal  caso  il
          venditore deve dare  al  compratore  pronta  notizia  della
          vendita. 
              Il venditore ha diritto alla differenza tra  il  prezzo
          convenuto  e  il  ricavo  netto  della  vendita,  oltre  al
          risarcimento del maggior danno.». 
              «Art. 1841 (Apertura forzata della cassetta). -  Quando
          il contratto  e'  scaduto,  la  banca,  previa  intimazione
          all'intestatario  e  decorsi  sei  mesi  dalla  data  della
          medesima, puo' chiedere al giudice di pace l'autorizzazione
          ad aprire  la  cassetta.  L'intimazione  puo'  farsi  anche
          mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 
              L'apertura si esegue  con  l'assistenza  di  un  notaio
          all'uopo designato e con le cautele che il giudice di  pace
          ritiene opportune. 
              Il giudice di pace puo' dare le disposizioni necessarie
          per  la  conservazione  degli  oggetti  rinvenuti  e   puo'
          ordinare la vendita di quella parte di essi che occorra  al
          soddisfacimento di quanto e' dovuto alla banca per canoni e
          spese.». 
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  51-bis,  57,
          57-bis,  64,  73-bis,  77  e  79  delle  disposizioni   per
          l'attuazione del Codice civile e disposizioni  transitorie,
          come modificati dal presente decreto: 
              «Art. 51-bis. - I provvedimenti previsti negli articoli
          485, primo comma, 508, primo comma, 509, primo comma,  517,
          secondo comma, 528, primo comma,  529,  530,  primo  comma,
          730, primo comma, del codice sono adottati dal tribunale in
          composizione monocratica.». 
              «Art. 57. - Le azioni previste dall'art. 849 del codice
          sono di competenza del tribunale, in quanto  non  siano  di
          competenza del giudice di pace a norma dell'art. 7,  quarto
          comma, del codice di procedura civile. 
              Nel caso regolato dall'art. 849 il  giudice  fissa  con
          ordinanza l'udienza per la comparizione del  rappresentante
          dell'associazione professionale,  il  quale  puo'  delegare
          altra  persona.  Si  osservano   nel   resto,   in   quanto
          applicabili,  le  disposizioni  dettate   dal   codice   di
          procedura civile per i consulenti tecnici.». 
              «Art. 57-bis.  -  L'autorizzazione  prevista  nell'art.
          915, primo comma, del codice e' data dal giudice di pace.». 
              «Art. 64. - Sulla revoca dell'amministratore, nei  casi
          indicati dall'undicesimo comma dell'art. 1129 e dal  quarto
          comma  dell'art.  1131  del  codice,  il  giudice  di  pace
          provvede in camera  di  consiglio,  con  decreto  motivato,
          sentito  l'amministratore   in   contraddittorio   con   il
          ricorrente. 
              Contro il provvedimento del giudice di pace puo' essere
          proposto reclamo in  tribunale  entro  dieci  giorni  dalla
          notificazione o dalla comunicazione.». 
              «Art. 77. - Il deposito  di  cose  mobili  diverse  dal
          danaro e di titoli di  credito,  nei  casi  previsti  dagli
          articoli 1210, primo comma, e 1214 del  codice  e  in  ogni
          altro caso in cui esso sia prescritto  dalla  legge  o  dal
          giudice ovvero sia voluto dalle  parti,  si  esegue  presso
          stabilimenti di  pubblico  deposito  a  norma  delle  leggi
          speciali. 
              Qualora non esistano stabilimenti di pubblico  deposito
          nel luogo in cui deve essere eseguita la prestazione, o  se
          ricorrono particolari ragioni, il giudice di pace del luogo
          predetto,  su  ricorso  della   parte   interessata,   puo'
          autorizzare con decreto il  deposito  presso  altro  locale
          idoneo.». 
              «Art. 79. - Il sequestratario dell'immobile,  nel  caso
          previsto dal secondo comma dell'art. 1216  del  codice,  e'
          nominato, se non vi e' giudizio pendente,  dal  giudice  di
          pace del luogo in cui si trova l'immobile. 
              Il giudice di pace provvede  con  decreto,  sentito  il
          creditore. Contro tale decreto e' ammesso reclamo  a  norma
          dell'art. 739 del codice di procedura civile. 
              La  consegna  dell'immobile  al   sequestratario   deve
          risultare da processo verbale redatto da un notaio o da  un
          ufficiale giudiziario.  Copia  del  processo  verbale  deve
          essere  notificata  al  creditore   che   non   sia   stato
          presente.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 7  marzo
          1996, n. 108  (Disposizioni  in  materia  di  usura),  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art.  17.  -  1.  Il  debitore  protestato  che  abbia
          adempiuto all'obbligazione per  la  quale  il  protesto  e'
          stato levato e  non  abbia  subito  ulteriore  protesto  ha
          diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto,
          la riabilitazione. 
              2. La  riabilitazione  e'  accordata  con  decreto  del
          giudice di pace su istanza dell'interessato  corredata  dai
          documenti giustificativi. 
              3. Avverso il diniego  di  riabilitazione  il  debitore
          puo' proporre opposizione.  L'opposizione  e'  disciplinata
          dall'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 2011,  n.
          150. 
              4. Il  decreto  di  riabilitazione  e'  pubblicato  nel
          Bollettino dei protesti cambiari ed e' opponibile ai  sensi
          del comma 3 da chiunque vi abbia interesse. 
              5. 
              6. Per effetto  della  riabilitazione  il  protesto  si
          considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. 
              6-bis. Il debitore protestato e riabilitato ha  diritto
          di ottenere la cancellazione definitiva dei  dati  relativi
          al protesto anche dal registro informatico di cui  all'art.
          3-bis  del  decreto-legge  18  settembre  1995,   n.   381,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  novembre
          1995, n. 480. La cancellazione dei  dati  del  protesto  e'
          disposta dal responsabile dirigente  dell'ufficio  protesti
          competente per territorio non oltre  il  termine  di  venti
          giorni dalla data di presentazione della relativa  istanza,
          corredata del provvedimento di riabilitazione. 
              6-ter. Ove sussistano tutte le condizioni indicate  nel
          comma 1, e' consentita la presentazione di un'unica istanza
          di riabilitazione anche in  riferimento  a  piu'  protesti,
          purche' compresi nello spazio temporale di un triennio.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  13  del   decreto
          legislativo  1°  settembre  2011,  n.   150   (Disposizioni
          complementari al codice di procedura civile in  materia  di
          riduzione e  semplificazione  dei  procedimenti  civili  di
          cognizione, ai sensi dell'art. 54  della  legge  18  giugno
          2009, n. 69), come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 13 (Dell'opposizione ai provvedimenti in  materia
          di  riabilitazione  del  debitore  protestato).  -  1.   Le
          controversie   aventi   ad   oggetto    l'opposizione    al
          provvedimento di diniego di riabilitazione di cui  all'art.
          17, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n.  108,  ovvero  al
          decreto di riabilitazione ai sensi del comma 4 del medesimo
          articolo  sono  regolate  dal  rito  del  lavoro,  ove  non
          diversamente disposto dal presente articolo. 
              2. E' competente il tribunale. 
              3. Il ricorso e' proposto, a pena di  inammissibilita',
          entro trenta giorni dalla comunicazione  del  provvedimento
          di diniego di  riabilitazione  o  dalla  pubblicazione  del
          decreto di riabilitazione effettuata ai sensi dell'art. 17,
          comma 4, della legge 7 marzo 1996,  n.  108,  ovvero  entro
          sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. 
              4.  Il  provvedimento  che  accoglie  il   ricorso   e'
          pubblicato   nel   registro   informatico   dei    protesti
          cambiari.».