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venerdì 8 dicembre 2017
domenica 3 dicembre 2017
Cause di lavoro - Qual è il Giudice competente per territorio ? Si guarda alla sede legale od a quella dell'azienda ?
Avvocato Ciro Renino
Per la determinazione della sede dell'azienda di una società, ai fini dell'individuazione del Tribunale competente, si presume la stessa coincidere con la sede legale. La Cassazione , nell'ordinanza 28809 del 2017 , ha così accolto la tesi avanzata da Renino & Partners Avvocati, respingendo invece la tesi del datore di lavoro che deduceva l'irrilevanza della sede legale, a favore del luogo in cui effettivamente erano presenti i beni aziendali.
sabato 25 novembre 2017
venerdì 17 novembre 2017
Strade ed auto "intelligenti" : più facile spiare gli automobilisti
I GARANTI EUROPEI DELLA PRIVACY SONO PREOCCUPATI
" CI SONO RISCHI DI MONITORAGGIO PERMANENTE E DIFFUSO"
Le Autorità di protezione dati europee hanno approvato un parere su unsistema di trasporto intelligente denominato C-ITS, in base al quale dal 2019le autovetture in circolazione in Europa potranno "comunicare" tra loro econ altre infrastrutture di trasporto (segnaletica stradale, stazioni ditrasmissione/ricezione) scambiandosi informazioni utili alla circolazione.
Il parere, di cui è relatore il Garante italiano, rappresenta un primo,importante passo per tutelare, fin dalla fase di progettazione, i dati personaliimpiegati da queste nuove applicazioni tecnologiche.
La piattaforma C-ITS è un progetto della Commissione europea nato conl'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale, l'efficienza del traffico, il comfortdi guida e di ridurre le emissioni inquinanti, aiutando l'automobilista aprendere le decisioni più opportune al verificarsi di determinati eventi esterni(ingorghi, incidenti stradali, condizioni metereologiche, lavori in corso).
I Garanti europei, pur riconoscendo la validità del progetto dellaCommissione, sottolineano come la diffusione su vasta scala di questanuova tecnologia, che comporterà la raccolta e l'elaborazione di quantitàsenza precedenti di dati (stile di guida, velocità, direzione,geolocalizzazione), ponga nuove sfide ai diritti fondamentali e allariservatezza.
Il C-ITS, grazie alle capacità di trasmissione e ricezione dei veicoli sarà ingrado di comunicare a qualsiasi veicolo "ricevente" e alle infrastrutturepresenti sul percorso spostamenti e informazioni sugli stili di guida. Unaforma di monitoraggio comportamentale permanente e diffuso che potrebbegenerare un acuto senso di disagio nelle persone.
Un altro rischio per la privacy potrebbe derivare dalla mancanza ditrasparenza. Attraverso i loro veicoli, gli automobilisti sarebbero di fatto dei"trasmettitori" continui. Devono essere quindi pienamente consapevoli dellecaratteristiche del trattamento operato dalla piattaforma e dagli altri soggetti con i quali scambiano dati nell'ambiente C-ITS (altri veicoli, produttori diautomobili, gestori di strade, altri soggetti pubblici o privati) e di come questiultimi elaborano le informazioni che ricevono.
Gli automobilisti – affermano i Garanti - non possono essere sottoposti aduna sorveglianza continua e devono avere la possibilità di selezionare leopzioni che preferiscono (tempi, frequenza, posizione), compresa quella didisattivare completamente il sistema.
La scelta di trasmissione peer-to-peer comporta anche un'altra sfida: imessaggi possono essere ricevuti da un numero illimitato di soggetti, le cuiintenzioni e capacità tecnologiche non sono e non possono essereconosciute dall'automobilista. Ciò provoca un'asimmetria informativa tra i"mittenti" e i "ricevitori" dei messaggi che deve essere riequilibratainnalzando il livello di controllo sui dati personali. Informazioni sugli stili diguida e sulla localizzazione, infatti, possono essere molto appetibili perproduttori di automobili, compagnie di assicurazione, società di marketing.
È necessario, inoltre, secondo le Autorità, indicare chiaramente i periodi diconservazione dei dati elaborati da tutte le parti coinvolte nella piattaformaC-ITS, e e vietare la creazione di un database centralizzato.
Le Autorità, infine, raccomandano, a fondamento di un sistema cosìcomplesso, di avviare quanto prima, la procedura per l'adozione di unanormativa a livello comunitario. ( Fonte Garante privacy )
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sabato 11 novembre 2017
Diritto del lavoro scolastico. Gli insegnanti di sostegno non possono essere adibiti a supplenze.
Nella Circolare del 10 novembre 2017 il Miur, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia , esclude la possibilità che gli insegnanti di sostegno possano essere utilizzati in supplenze. La scuola altrimenti realizzerebbe una violazione contrattuale passibile di essere sanzionata dal Giudice del Lavoro.
Questo è il testo integrale del provvedimento in oggetto.
Oggetto: utilizzazione del docente su posto di sostegno per attività di supplenze temporanee. Precisazioni. Pervengono a questo Ufficio diverse segnalazioni riguardanti l’utilizzazione del docente di sostegno per attività di supplenze temporanee. A tal proposito si richiamano: • la circolare del MIUR n.4274 del 4 agosto 2009 “Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità”, nella quale si ribadisce che “l’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto” • la nota ministeriale 9839 dell’8 novembre 2010 dove si legge “Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili” dove i casi non altrimenti risolvibili devono essere intesi come casi eccezionali. Quanto sopra esposto esplicita il ruolo del docente di sostegno che è sì contitolare della classe nelle attività didattiche, ma la cui funzione tipica è quella di supporto alla classe del disabile, dovendo proseguire tale funzione anche in caso di assenza del docente curricolare. Utilizzare dunque l’insegnante di sostegno per effettuare supplenze, oltre a costituire inadempimento contrattuale, comporta innegabilmente anche l’illecita preclusione di un diritto costituzionalmente garantito, ai danni dell’alunno disabile affidatogli. MIUR.AOOUSPCO.REGISTRO UFFICIALE(U).0007490.10-11-2017 USR Lombardia – Ufficio XII –AT di Como - Passaggio Giardini di Ponente Luigi Zuccoli, 2 22100 Como Tel. +39 031-237 111 – Email Circolare MIUR AOO USPCO R.U. xxxx del gg mese aaaa – pag 2 Infatti il suo utilizzo nelle ore di supplenza modifica il ruolo per il quale è nominato diventando per quelle ore docente curriculare e quindi costretto ad interrompere il lavoro di inclusione. Ciò vale non solo nelle situazioni in cui il docente debba recarsi a fare supplenza in altra classe, interrompendo in tal modo di fatto il pubblico servizio per il quale ricopre il suo ruolo, ma anche quando è chiamato a sostituire il collega curricolare della classe in cui è in servizio. Anche in questo caso infatti il docente di sostegno nelle ore di supplenza smette di ricoprire il proprio ruolo diventando per quelle ore docente curriculare e quindi interrompendo il lavoro di inclusione. Il Dirigente Roberto Proietto Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
Questo è il testo integrale del provvedimento in oggetto.
Oggetto: utilizzazione del docente su posto di sostegno per attività di supplenze temporanee. Precisazioni. Pervengono a questo Ufficio diverse segnalazioni riguardanti l’utilizzazione del docente di sostegno per attività di supplenze temporanee. A tal proposito si richiamano: • la circolare del MIUR n.4274 del 4 agosto 2009 “Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità”, nella quale si ribadisce che “l’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto” • la nota ministeriale 9839 dell’8 novembre 2010 dove si legge “Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili” dove i casi non altrimenti risolvibili devono essere intesi come casi eccezionali. Quanto sopra esposto esplicita il ruolo del docente di sostegno che è sì contitolare della classe nelle attività didattiche, ma la cui funzione tipica è quella di supporto alla classe del disabile, dovendo proseguire tale funzione anche in caso di assenza del docente curricolare. Utilizzare dunque l’insegnante di sostegno per effettuare supplenze, oltre a costituire inadempimento contrattuale, comporta innegabilmente anche l’illecita preclusione di un diritto costituzionalmente garantito, ai danni dell’alunno disabile affidatogli. MIUR.AOOUSPCO.REGISTRO UFFICIALE(U).0007490.10-11-2017 USR Lombardia – Ufficio XII –AT di Como - Passaggio Giardini di Ponente Luigi Zuccoli, 2 22100 Como Tel. +39 031-237 111 – Email Circolare MIUR AOO USPCO R.U. xxxx del gg mese aaaa – pag 2 Infatti il suo utilizzo nelle ore di supplenza modifica il ruolo per il quale è nominato diventando per quelle ore docente curriculare e quindi costretto ad interrompere il lavoro di inclusione. Ciò vale non solo nelle situazioni in cui il docente debba recarsi a fare supplenza in altra classe, interrompendo in tal modo di fatto il pubblico servizio per il quale ricopre il suo ruolo, ma anche quando è chiamato a sostituire il collega curricolare della classe in cui è in servizio. Anche in questo caso infatti il docente di sostegno nelle ore di supplenza smette di ricoprire il proprio ruolo diventando per quelle ore docente curriculare e quindi interrompendo il lavoro di inclusione. Il Dirigente Roberto Proietto Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
sabato 14 ottobre 2017
UN AUSTRALIANO VUOL IMPEDIRE LA VENDITA DI PIZZE MIGNONNES !
" PIZZA PIU' PICCOLA, ALLORA TI SFRATTO ". RENINO & PARTNERS AVVOCATI , IN DIFESA DEL DIRITTO E DEL BUON SENSO
Il contratto di fitto di azienda prevede che venga realizzata l'attività di pizzeria e pertanto il ristorante " Rossopomodoro" di Casoria comincia a sfornare e vendere anche pizze più piccole . La società proprietaria del Multibit Uci Cinema, presieduta da un australiano, dice che no, proprio non si può fare : " Vendere pizze più piccole- fa dire ai suoi legali- costituisce una nuova linea di servizi". Il peggio è che in prima battuta il Tribunale di Napoli Nord gli da ragione ed ora sfruttando una clausola risolutiva espressa , ha chiesto ed ottenuto lo sfratto della pizzeria. Renino and Partners Avvocati si è opposto a tutto questo . Ad horas si attende provvedimento del Giudice dell'Esecuzione, Dottoressa Caserta, incaricata di decidere sull'istanza di sospensione.
Avvocato Ciro Renino
Eccesso di velocità : la multa è nulla se la Polstrada non fornisce la prova della periodica taratura dell'Autovelox
NON BASTA CHE GLI AGENTI ATTESTINO CHE L'APPARECCHIO FUNZIONI , OCCORRE CHE VENGA PROVATA LA PERIODICA TARATURA DELL'AUTOVELOX
Il Tribunale di Napoli , Sezione X, Giudice Barbara Gargia, con la sentenza 9039/2017 pubblicata il 06/09/2017 ha fissato un importante principio in tema di sanzioni per il superamento del limite di velocità, nell'ambito della circolazione stradale e cioè l'obbligo dell'Ente che eleva la sanzione di fornire la prova della periodica taratura dello strumento destinato alla misurazione della velocità.
La signora O.D.O., rivoltasi per la difesa a Renino & Partners Avvocati, aveva contestato una sanzione amministrativa elevata dalla Polstrada eccependo che non fosse stata dimostrato il corretto funzionamento dell'Autovelox, risultandole inverosimile il superamento del limite di velocità.
Il giudice di Pace le aveva dato torto, ma la conducente aveva proposto appello .
Il Tribunale faceva perno sulla sentenza della Suprema Corte n. 9645/16, secondo la quale “tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (comprese, quindi, le apparecchiature cd. SICV) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, non essendone consentita la dimostrazione od attestazione con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità”.
E quindi concludeva che , in presenza di contestazione dell'utente, vi è uno specifico obbligo per il Ministero di fornire " la prova della regolare e periodica taratura, posto che l'amministrazione, nel verbale impugnato, attesta che l'apparecchio utilizzato per la rilevazione della velocità (SICV) risulta perfettamente funzionante, ma nulla dice in ordine alla dovuta taratura; né fornisce prova dell’intervenuta taratura".
Non basta, secondo il Giudice Gargia, che la Polstrada nel giudizio di I grado abbia "genericamente riferito circa la regolare omologazione dell’apparecchio ed indicato genericamente l’intervenuta periodica taratura dell’apparecchio, senza peraltro fornirne prova e documentazione".
Il Tribunale ha quindi annullato il verbale e condannato il Ministero al 50 % delle spese di Giudizio .
Cambiano le regole del procedimento disciplinare per dipendenti della Pubblica amministrazione
Ecco le modifiche introdotte a maggio : il procedimento deve irrevocabilmente concludersi in 120 giorni
DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2017 N. 75 16 Capo VII - Responsabilità disciplinare Articolo 12. Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 1. Al comma 1 dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La violazione dolosa o colposa delle suddette disposizioni costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione.». Articolo 13. Modifiche all'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 1. All'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità.»; c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.»; d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3- bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni de- DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2017 N. 75 17 correnti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo.»; e) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La comunicazione di contestazione dell'addebito al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, è consentita la comunicazione tra l'amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore.»; f) al comma 6, le parole: «il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio per i procedimenti disciplinari può acquisire da altre amministrazioni pubbliche»; DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2017 N. 75 18 g) al comma 7, la parola: «lavoratore» è soppressa, dopo le parole: «alla stessa» sono inserite le seguenti: «o a una diversa», le parole: «o ad una diversa» sono soppresse, e le parole: «dall'autorità disciplinare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficio disciplinare»; h) al comma 8, primo periodo, le parole: «concluso o» sono sostituite dalle seguenti: «concluso e» e l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «In caso di trasferimento del dipendente in pendenza di procedimento disciplinare, l'ufficio per i procedimenti disciplinari che abbia in carico gli atti provvede alla loro tempestiva trasmissione al competente ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito. In tali casi il procedimento disciplinare è interrotto e dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito decorrono nuovi termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento. Nel caso in cui l'amministrazione di provenienza venga a conoscenza dell'illecito disciplinare successivamente al trasferimento del dipendente, la stessa Amministrazione provvede a segnalare immediatamente e comunque entro venti giorni i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all'Ufficio per i procedimenti disciplinari dell'amministrazione presso cui il dipendente è stato trasferito e dalla data di ricezione della predetta segnalazione decorrono i termini per la contestazione dell'addebito e per la conclusione del procedimento. Gli esiti del procedimento disciplinare vengono in ogni caso comunicati anche all'amministrazione di provenienza del dipendente.»; i) il comma 9 è sostituito dal seguente: «La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.»; j) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: «9-bis. Sono nulle le disposizioni di regolamento, le clausole contrattuali o le disposizioni interne, comunque qualificate, che prevedano per l'irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti formali o procedurali ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente articolo o che comunque aggravino il procedimento disciplinare. 9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2017 N. 75 19 determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento. 9-quater. Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.». Articolo 14. Modifiche all'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 1. All'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, il secondo periodo è soppresso; al terzo periodo, le parole da: «Per le infrazioni» a: «l'ufficio competente» sono sostituite dalle seguenti: «Per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari» e le parole da: «, salva la possibilità» a: «del dipendente.» sono sostituite dalle seguenti: «. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente.»; b) al comma 2 le parole: «l'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari»; DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2017 N. 75 20 c) al comma 3 le parole: «l'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari»; d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'ufficio procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale.». Articolo 15. Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti: «f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell'articolo 54, comma 3; f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di cui all'articolo 55-sexies, comma 3; f-quater) la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l'applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio; f-quinquies) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio, resa a tali specifici fini ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 150 del 2009.»; b) il comma 2 è abrogato; c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui le condotte punibili con il licenziamento sono accertate in flagranza, si applicano le previsioni dei commi da 3-bis a 3-quinquies.». DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2017 N. 75 21 Articolo 16. Modifiche all'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 1. All'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «il danno all'immagine subiti dall'amministrazione.» sono sostituite dalle seguenti: «il danno d'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater.»; b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, comma 1, lettere a) e b), i contratti collettivi nazionali individuano le condotte e fissano le corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, nonché con riferimento ai casi di ingiustificate assenze collettive in determinati periodi nei quali è necessario assicurare continuità nell'erogazione dei servizi all'utenza.». Articolo 17. Modifiche all'articolo 55-sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 1. All'articolo 55-sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, comporta comunque, nei confronti del dipendente responsabile, l'applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una più grave sanzione disciplinare.»; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all'articolo 55-bis, comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell'illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili, l'applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento prevista nei casi di cui all'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-ter), DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2017 N. 75 22 e comma 3-quinquies. Tale condotta, per il personale con qualifica dirigenziale o titolare di funzioni o incarichi dirigenziali, è valutata anche ai fini della responsabilità di cui all'articolo 21 del presente decreto. Ogni amministrazione individua preventivamente il titolare dell'azione disciplinare per le infrazioni di cui al presente comma commesse da soggetti responsabili dell'ufficio di cui all'articolo 55- bis, comma 4.».
DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2017 N. 75 16 Capo VII - Responsabilità disciplinare Articolo 12. Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 1. Al comma 1 dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La violazione dolosa o colposa delle suddette disposizioni costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione.». Articolo 13. Modifiche all'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 1. All'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità.»; c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.»; d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3- bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni de- DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2017 N. 75 17 correnti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo.»; e) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La comunicazione di contestazione dell'addebito al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, è consentita la comunicazione tra l'amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore.»; f) al comma 6, le parole: «il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio per i procedimenti disciplinari può acquisire da altre amministrazioni pubbliche»; DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2017 N. 75 18 g) al comma 7, la parola: «lavoratore» è soppressa, dopo le parole: «alla stessa» sono inserite le seguenti: «o a una diversa», le parole: «o ad una diversa» sono soppresse, e le parole: «dall'autorità disciplinare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficio disciplinare»; h) al comma 8, primo periodo, le parole: «concluso o» sono sostituite dalle seguenti: «concluso e» e l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «In caso di trasferimento del dipendente in pendenza di procedimento disciplinare, l'ufficio per i procedimenti disciplinari che abbia in carico gli atti provvede alla loro tempestiva trasmissione al competente ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito. In tali casi il procedimento disciplinare è interrotto e dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito decorrono nuovi termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento. Nel caso in cui l'amministrazione di provenienza venga a conoscenza dell'illecito disciplinare successivamente al trasferimento del dipendente, la stessa Amministrazione provvede a segnalare immediatamente e comunque entro venti giorni i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all'Ufficio per i procedimenti disciplinari dell'amministrazione presso cui il dipendente è stato trasferito e dalla data di ricezione della predetta segnalazione decorrono i termini per la contestazione dell'addebito e per la conclusione del procedimento. Gli esiti del procedimento disciplinare vengono in ogni caso comunicati anche all'amministrazione di provenienza del dipendente.»; i) il comma 9 è sostituito dal seguente: «La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.»; j) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: «9-bis. Sono nulle le disposizioni di regolamento, le clausole contrattuali o le disposizioni interne, comunque qualificate, che prevedano per l'irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti formali o procedurali ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente articolo o che comunque aggravino il procedimento disciplinare. 9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2017 N. 75 19 determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento. 9-quater. Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.». Articolo 14. Modifiche all'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 1. All'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, il secondo periodo è soppresso; al terzo periodo, le parole da: «Per le infrazioni» a: «l'ufficio competente» sono sostituite dalle seguenti: «Per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari» e le parole da: «, salva la possibilità» a: «del dipendente.» sono sostituite dalle seguenti: «. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente.»; b) al comma 2 le parole: «l'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari»; DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2017 N. 75 20 c) al comma 3 le parole: «l'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari»; d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'ufficio procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale.». Articolo 15. Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti: «f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell'articolo 54, comma 3; f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di cui all'articolo 55-sexies, comma 3; f-quater) la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l'applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio; f-quinquies) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio, resa a tali specifici fini ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 150 del 2009.»; b) il comma 2 è abrogato; c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui le condotte punibili con il licenziamento sono accertate in flagranza, si applicano le previsioni dei commi da 3-bis a 3-quinquies.». DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2017 N. 75 21 Articolo 16. Modifiche all'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 1. All'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «il danno all'immagine subiti dall'amministrazione.» sono sostituite dalle seguenti: «il danno d'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater.»; b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, comma 1, lettere a) e b), i contratti collettivi nazionali individuano le condotte e fissano le corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, nonché con riferimento ai casi di ingiustificate assenze collettive in determinati periodi nei quali è necessario assicurare continuità nell'erogazione dei servizi all'utenza.». Articolo 17. Modifiche all'articolo 55-sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 1. All'articolo 55-sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, comporta comunque, nei confronti del dipendente responsabile, l'applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una più grave sanzione disciplinare.»; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all'articolo 55-bis, comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell'illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili, l'applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento prevista nei casi di cui all'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-ter), DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2017 N. 75 22 e comma 3-quinquies. Tale condotta, per il personale con qualifica dirigenziale o titolare di funzioni o incarichi dirigenziali, è valutata anche ai fini della responsabilità di cui all'articolo 21 del presente decreto. Ogni amministrazione individua preventivamente il titolare dell'azione disciplinare per le infrazioni di cui al presente comma commesse da soggetti responsabili dell'ufficio di cui all'articolo 55- bis, comma 4.».
venerdì 11 agosto 2017
Reati razziali : Renino & Partners Avvocati rinuncia agli onorari
Lo studio Renino & Partners Avvocati assicura assistenza e consulenza legale gratuita a chiunque si vittima o comunque segnali condotte razziste secondo la previsione della legge Mancino.
Ricordiamo sul punto quanto prevede la norma in questione.
Decreto legge 26 aprile 1993 n. 122 - convertito con modificazioni in legge 25 giugno 1993, n. 205
Art. 1 ("Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi") : "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, [...] è punito:
- a) con la reclusione fino a un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
2. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri
scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o
gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della
partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro
che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono
puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.
1-bis. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall’articolo 3 della legge
13 ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il
tribunale può altresì disporre una o più delle seguenti sanzioni accessorie:
A) obbligo di prestare un’attività non retribuita a favore della collettività per finalità
sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 1-ter;
B) obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro
un’ora determinata e di non uscirne prima di altra ora prefissata, per un periodo non
superiore ad un anno;
C) sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti di identificazione
validi per l’espatrio per un periodo non superiore ad un anno, nonché divieto di
detenzione di armi proprie di ogni genere;
D) divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale per le
elezioni politiche o amministrative successive alla condanna, e comunque per un
periodo non inferiore a tre anni.
1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Ministro di Grazia e Giustizia determina, con proprio decreto, le modalità di svolgimento dell’attività non retribuita a favore della collettività di cui al
comma 1-bis, lettera a).
1-quater. L’attività non retribuita a favore della collettività, da svolgersi al termine
dell’espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve
essere determinato dal giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze
lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.
1-quinquies. Possono costituire oggetto dell’attività non retribuita a favore della
collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli
edifici danneggiati, con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell’articolo 3 della legge 13 ottobre
1975, n. 654; lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e
di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone handicappate, dei
tossicodipendenti, degli anziani o degli extracomunitari; la prestazione di lavoro per
finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, e per altre
finalità pubbliche individuate con il decreto di cui al comma 1-ter.
1-sexies. L’attività può essere svolta nell’ambito e a favore di strutture pubbliche o di
enti ed organizzazioni privati.
Articolo 2
(Disposizioni di prevenzione)
1. Chiunque, in pubbliche riunioni compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o
simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui
all’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è punito con la pena della reclusione
fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila.
2. È vietato l’accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone
che vi si recano con emblemi o simboli di cui al comma 1. Il contravventore è punito
con l’arresto da tre mesi ad un anno.
3. Nel caso di persone denunciate o condannate per uno dei reati previsti dall’articolo 3
della legge 13 ottobre 1975, n. 654, per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre
1967, n. 962, o per un reato aggravato ai sensi dell’articolo 3 del presente decreto,
nonché di persone sottoposte a misure di prevenzione perchéâ ritenute dedite alla
commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità
pubblica, ovvero per i motivi di cui all’articolo 18, primo comma, n. 2-bis), della legge
22 maggio 1975, n. 152, si applica la disposizione di cui all’articolo 6 della legge 13
dicembre 1989, n. 401, e il divieto di accesso, conserva efficacia per un periodo di
cinque anni, salvo che venga emesso provvedimento di archiviazione, sentenza di non
luogo a procedere o di proscioglimento o provvedimento di revoca della misura di
prevenzione, ovvero se è concessa la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice
penale o dell’articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.
Articolo 3
(Circostanza aggravante)
1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di
discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di
agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i
loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà.
Articolo 4
(Modifiche a disposizioni vigenti)
1. Il secondo comma dell’articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è sostituito dal
seguente:
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti,
principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto
riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della
multa da uno a due milioni.
Articolo 5
(Perquisizioni e sequestri)
1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell’articolo 3 o per uno dei reati
previsti dall’articolo 3, commi 1, lettera b), e 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e
dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, l’autorità giudiziaria dispone la perquisizione
dell’immobile rispetto al quale sussistono concreti elementi che consentano di ritenere
che l’autore se ne sia avvalso come luogo di riunione, di deposito o di rifugio o per altre
attività comunque connesse al reato. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano
motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere
l’autorizzazione telefonica del magistrato competente possono altresì procedere a
perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al
procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro
le successive quarantotto ore.
2. È sempre disposto il sequestro dell’immobile di cui al comma 1 quando in esso siano
rinvenuti armi, munizioni, esplosivi od ordigni esplosivi o incendiari ovvero taluni degli
oggetti indicati nell’articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110. È sempre disposto,
altresì, il sequestro degli oggetti e degli altri materiali sopra indicati nonché degli
emblemi o materiali di propaganda propri o usuali di organizzazioni, associazioni,
movimenti o gruppi di cui alle leggi 9 ottobre 1967, n. 962, e 13 ottobre 1975, n. 654,
rinvenuti nell’immobile. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 324 e 355 del
codice di procedura penale. Qualora l’immobile sia in proprietà, in godimento o in uso
esclusivo a persona estranea al reato, il sequestro non può protrarsi per oltre trenta
giorni.
3. Con la sentenza di condanna o con la sentenza di cui all’articolo 444 del codice di
procedura penale, il giudice, nei casi di particolare gravità, dispone la confisca
dell’immobile di cui al comma 2 del presente articolo, salvo che lo stesso appartenga a
persona estranea al reato. è sempre disposta la confisca degli oggetti e degli altri
materiali indicati nel medesimo comma 2.
Articolo 6
(Disposizioni processuali)
1. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui all’art. 3, comma 1, si procede in ogni
caso d’ufficio.
2. Nei casi di flagranza, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di
procedere all’arresto per uno dei reati previsti dai commi quarto e quinto dell’articolo 4
della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché quando ricorre la circostanza di cui
3
all’articolo 3, comma 1, del presente decreto, per uno dei reati previsti dai commi primo
e secondo del medesimo articolo 4 della legge n. 110 del 1975.
2-bis. All’articolo 380, comma 2, lettera l), del codice di procedura penale, sono
aggiunte, in fine, le parole: delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui
all’articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654.
3. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui all’articolo 3, comma 1, che non
appartengono alla competenza della corte di assise è competente il tribunale.
4. Il tribunale è altresì competente per i delitti previsti dall’articolo 3 della legge 13
ottobre 1975, n. 654.
5. Per i reati indicati all’articolo 5, comma 1, il pubblico ministero procede al giudizio
direttissimo anche fuori dei casi previsti dall’articolo 449 del codice di procedura
penale, salvo che siano necessarie speciali indagini.
Articolo 7
(Sospensione cautelativa e scioglimento)
1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell’articolo 3 o per uno dei reati
previsti dall’articolo 3, commi 1, lettera b), e 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o
per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 762, e sussistono concreti
elementi che consentano di ritenere che l’attività di organizzazioni, associazioni,
movimenti o gruppi favorisca la commissione dei medesimi reati, può essere disposta
cautelativamente, ai sensi dell’articolo 3 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, la
sospensione di ogni attività associativa. La richiesta è presentata al giudice
competente per il giudizio in ordine ai predetti reati. Avverso il provvedimento è
ammesso ricorso ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 3 della legge n. 17
del 1982.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando vengono
meno i presupposti indicati al medesimo comma.
3. Quando con sentenza irrevocabile sia accertato che l’attività di organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi abbia favorito la commissione di taluno dei reati
indicati nell’articolo 5, comma 1, il Ministro dell’interno, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, ordina con decreto lo scioglimento dell’organizzazione,
associazione, movimento o gruppo e dispone la confisca dei beni. Il provvedimento è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 8
(Disposizioni finali)
1. Il settimo comma dell’articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è abrogato.
2. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 dell’articolo 6 si applicano solo per i fatti
commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
giovedì 10 agosto 2017
Clausola risolutiva espressa contenuta in atto notarile : non c'è titolo esecutivo.
Si discute in dottrina della possibilità di eseguire coattivamente in base ad atto notarile che preveda
una clausola risolutiva espressa .
Ora certo l'atto negoziale ricevuto da Notaio è titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 cpc e tanto, anche per le obbligazioni di rilascio o consegna.
Francamente crediamo che una tale possibilità infranga l'equilibrio garantito dal codice di procedura civile italiano nelle dinamiche intercorrenti tra soggetti creditori e debitori : si creerebbe infatti uno sbilanciamento ingiustificato a favore della parte che denuncia l'inadempimento .
Di fatto la risoluzione di contratto, anche notarile, a seguito di inadempimento , ex articolo 1456 cc prevede la condotta "inidonea" del debitore e la manifestazione di volontà del creditore.
Pertanto gli effetti risolutivi del contratto trovano il loro riscontro processuale in una sentenza " dichiarativa, accertativa" che attesti con efficacia ex tunc ( cioè oggi per allora ) il fatto della risoluzione del contratto .
Laddove si dovesse in questo caso invece riconoscere forza coercitiva al titolo esecutivo costituito dall'atto notarile avremmo un paradosso e si consentirebbe una grave violazione di principi di garanzia.
Il creditore potrebbe infatti procedere ad eseguire coattivamente per un diritto che ancora non risulta essere stato dichiarato giudizialmente ed il cui fondamento è costituito dalla sola volontà risolutiva dello stesso creditore.
martedì 1 agosto 2017
RIVOLUZIONE NEL PROCESSO CIVILE - IL GIUDICE DI PACE AUMENTA LE SUE COMPETENZE
Sotto gli ombrelloni di ferragosto scatta
l'ennesima riforma del processo civile
italiano.
Il 15 agosto prossimo infatti entrerà in vigore
il DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 2017, n. 116 che tra
l'altro aumenterà in maniera notevolissima le competenze
dei giudici di pace . L' articolo 27 di tale
provvedimento prevede questi importanti ampliamenti .
SPOSTATO IL LIMITE DI COMPETENZA AD EURO 30.000 .
Per le cause civili il Giudice di Pace sarà competente per vertenze di valore
fino a 30.000 euro. Si tratta di uno spostamento di competenza
notevolissimo, considerato che oggi i Giudici di pace possono decidere
controversie di valore non superiore ad euro 5.000.
Molte vertenze di natura commerciale , addirittura anche questioni
relative a compravendite di piccoli immobili od anche a
responsabilità professionale medico-sanitaria, finirà per essere decisa dai
Giudici di Pace.
INFORTUNISTICA. AL GIUDICE DI PACE CAUSE
DI VALORE FINO A 30.000 EURO
Nell'infortunistica stradale ( ma ancha nautica) e quindi nella materia
tradizionalmente più trattata da questi Magistrati onorari, il limite
di competenza sale pure alla stessa cifra : 30.000 euro .
SENZA LIMITE DI VALORE
1) CAUSE CONDOMINIALI
Rientrano nell'ambito della competenza del Giudice di Pace le cause
relative al "condominio negli edifici" .
2) CAUSE RELATIVE ALLE DISTANZE
Vanno poi al Giudice di Pace le cause relative alle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi, ad eccezione di quelle relative alle distanze nelle costruzioni;
LUCI E VEDUTEAncora in tema di proprietà , scatta la medesima competenza per le cause che riguardano le luci e le vedute ; di stillicidio e di acque (ad esempio vertenze in tema di Diritto sulle acque esistenti nel fondo, Apertura di nuove sorgenti e altre opere, scolo delle acque, consorzi per regolare il deflusso delle acque, riparazioni di sponde e argini, rimozione degli ingombri, consorzi volontari , scioglimento del consorzio , ecc )
3)Occupazione e di invenzione
4)Specificazione, unione e commistione
5)Enfiteusi
6)Esercizio delle servitu' prediali;
7)Impugnazione del regolamento della
comunione e delle deliberazioni
dell'assemblea dei comunisti ;
8)Diritti ed obblighi del possessore
nella restituzione della cosa;
CON IL LIMITE DI VALORE DI EURO 30.000
1) per le cause in materia di usucapione dei beni immobili e dei
diritti reali immobiliari;
2) per le cause in materia di riordinamento della proprieta' rurale
3) per le cause in materia di accessione;
4) per le cause in materia di superficie.
ESECUZIONE FORZATA
Andranno al Giudice di Pace le cause per l'espropriazione forzata di cose mobili . Rimangono ( per fortuna ! ) al Tribunale le cause per
l'espropriazione forzata di cose immobili e di crediti .
Inoltre il Giudice di pace giudicherà secondo equità nelle cause il cui
valore non è superiore ad euro 2500.
Di seguito l'intero articolo articolo 27 del DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 2017, n. 116
Ampliamento della competenza del giudice
di pace in materia civile
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al libro primo sono apposa, di cui al libro terzo,
titolo VIII, Capo II, Sezione I del codice civile.»;
d) dopo il terzo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«Il giudice di pace e' altresi' competente, purche' il valore della
controversia, da determinarsi a norma dell'articolo 15, non sia
superiore a trentamila euro:
1) per le cause in materia di usucapione dei beni immobili e dei
diritti reali immobiliari;
2) per le cause in materia di riordinamento della proprieta' rurale
di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezione II del codice
civile;
3) per le cause in materia di accessione;
4) per le cause in materia di superficie.
Quando una causa di competenza del giudice di pace a norma dei
commi terzo, numeri da 3-ter) a 3-undecies), e quarto e' proposta,
contro la stessa parte, congiuntamente ad un'altra causa di
competenza del tribunale, le relative domande, anche in assenza di
altre ragioni di connessione, sono proposte innanzi al tribunale
affinche' siano decise nello stesso processo.»;
2) dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente:
«Art. 15-bis (Esecuzione forzata). - Per l'espropriazione forzata
di cose mobili e' competente il giudice di pace.
Per l'espropriazione forzata di cose immobili e di crediti e'
competente il tribunale.
Se cose mobili sono soggette all'espropriazione forzata insieme con
l'immobile nel quale si trovano, per l'espropriazione e' competente
il tribunale anche relativamente ad esse.
Per la consegna e il rilascio di cose nonche' per l'esecuzione
forzata degli obblighi di fare e di non fare e' competente il
tribunale.»;
3) all'articolo 113, secondo comma, la parola: «millecento» e'
sostituita dalla seguente: «duemilacinquecento»;
b) al libro terzo, titolo II, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) all'articolo 513, terzo comma, le parole: «Il presidente del
tribunale o un giudice da lui delegato» sono sostituite dalle
seguenti: «Il giudice di pace»;
2) all'articolo 518, sesto comma, la parola: «tribunale» e'
sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;
3) all'articolo 519, primo comma, le parole: «presidente del
tribunale o da un giudice da lui delegato» sono sostituite dalle
seguenti: «giudice di pace»;
4) all'articolo 520, primo comma, la parola: «tribunale» e'
sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;
5) all'articolo 521-bis, quinto comma, la parola: «tribunale» e'
sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;
6) all'articolo 543, la parola: «tribunale», ovunque ricorra, e'
sostituita dalla seguente: «giudice»;
c) al libro quarto, titolo IV, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) all'articolo 763, primo comma, dopo le parole: «dal giudice»
sono inserite le seguenti: «di pace»;
2) all'articolo 764, primo comma, dopo le parole: «al giudice» sono
inserite le seguenti: «di pace»;
3) all'articolo 765, secondo comma, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: «tribunale» e' sostituita dalle
seguenti: «giudice di pace»;
b) il secondo periodo e' soppresso;
4) all'articolo 769 la parola: «tribunale» e' sostituita, ovunque
ricorra, dalle seguenti: «giudice di pace».
2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al libro secondo sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 485, primo comma, secondo periodo, la parola:
«tribunale» e' sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;
2) all'articolo 620 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «tribunale del circondario»
sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace del luogo»;
b) al sesto comma, la parola: «tribunale» e' sostituita dalle
seguenti: «giudice di pace»;
3) all'articolo 621, primo comma, le parole: «tribunale del
circondario» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace del
luogo»;
4) all'articolo 736, secondo comma, la parola: «tribunale» e'
sostituita dalle seguenti: «giudice di pace».
b) al libro quarto sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 1211 la parola: «tribunale» e' sostituita dalle
seguenti: «giudice di pace»;
2) all'articolo 1514, primo comma, la parola: «tribunale» e'
sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;
3) all'articolo 1515, terzo comma, le parole: «dal tribunale» sono
sostitute dalle seguenti: «dal giudice di pace»;
4) all'articolo 1841, la parola: «tribunale» e' sostituita, ovunque
ricorra, dalle seguenti: «giudice di pace».
3. Alle disposizioni per l'attuazione del codice civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 51-bis, le parole: «620, secondo e sesto comma,
621, primo comma,», nonche' le parole: «e 736, secondo comma,» sono
soppresse;
b) all'articolo 57, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Le
azioni previste dall'articolo 849 del codice sono di competenza del
tribunale, in quanto non siano di competenza del giudice di pace a
norma dell'articolo 7, quarto comma, del codice di procedura
civile.»;
c) all'articolo 57-bis, le parole: «tribunale in composizione
monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace»;
d) dopo l'articolo 60 sono inseriti i seguenti:
«Art. 60-bis. - Le domande previste dall'articolo 1105, quarto
comma, del codice si propongono con ricorso al giudice di pace.
Art. 60-ter. - Sull'impugnazione del regolamento e delle
deliberazioni, di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice, e'
competente il giudice di pace.»;
e) all'articolo 64, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, le parole: «il tribunale» sono sostituite dalle
seguenti: «il giudice di pace»;
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Contro il
provvedimento del giudice di pace puo' essere proposto reclamo in
tribunale entro dieci giorni dalla notificazione o dalla
comunicazione.»;
f) l'articolo 73-bis e' abrogato;
g) all'articolo 77, secondo comma, la parola: «pretore» e'
sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;
h) all'articolo 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, le parole: «dal presidente del tribunale» sono
sostituite dalle seguenti: «dal giudice di pace»;
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il giudice di pace
provvede con decreto, sentito il creditore. Contro tale decreto e'
ammesso reclamo a norma dell'articolo 739 del codice di procedura
civile.».
4. All'articolo 17, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le
parole: «presidente del tribunale» sono sostituite dalle seguenti:
«giudice di pace».
5. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150, le parole: «la corte di appello» sono sostituite dalle
seguenti: «il tribunale».
ortate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: «cinquemila» e' sostituita dalla
seguente: «trentamila»;
b) al secondo comma, la parola: «ventimila» e' sostituita dalla
seguente: «cinquantamila»;
c) al terzo comma sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il numero 1) e' sostituito dal seguente: «1) per le cause
relative ad apposizione di termini;»;
2) il numero 2) e' sostituito dal seguente: «2) per le cause in
materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi
dell'articolo 71-quater delle disposizioni per l'attuazione del
codice civile;»;
3) dopo il numero 3-bis), sono aggiunti i seguenti:
«3-ter) per le cause nelle materie di cui al libro terzo, titolo
II, Capo II, Sezione VI del codice civile, fatta eccezione per quella
delle distanze nelle costruzioni;
3-quater) per le cause relative alle materie di cui al libro terzo,
titolo II, Capo II, Sezione VII del codice civile, fatta eccezione
per quella delle distanze di cui agli articoli 905, 906 e 907 del
medesimo codice;
3-quinquies) per le cause in materia di stillicidio e di acque di
cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezioni VIII e IX del codice
civile;
3-sexies) per le cause in materia di occupazione e di invenzione di
cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione I del codice civile;
3-septies) per le cause in materia di specificazione, unione e
commistione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione II
del codice civile;
3-octies) per le cause in materia di enfiteusi di cui al libro
terzo, titolo IV del codice civile;
3-novies) per le cause in materia di esercizio delle servitu'
prediali;
3-decies) per le cause di impugnazione del regolamento e delle
deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice civile;
3-undecies) per le cause in materia di diritti ed obblighi del
possessore nella restituzione della c
Note all'art. 27:
- Si riporta il testo degli articoli 7, 113, 513, 518,
519, 520, 521-bis, 543, 763, 764, 765 e 769 del Codice di
procedura civile, come modificati dal presente decreto:
«Art. 7 (Competenza del giudice di pace). - Il giudice
di pace e' competente per le cause relative a beni mobili
di valore non superiore a trentamila euro, quando dalla
legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
Il giudice di pace e' altresi' competente per le cause
di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di
veicoli e di natanti, purche' il valore della controversia
non superi cinquantamila euro.
E' competente qualunque ne sia il valore:
1) per le cause relative ad apposizione di termini;
2) per le cause in materia di condominio negli edifici,
come definite ai sensi dell'art. 71-quater delle
disposizioni per l'attuazione del codice civile;
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o
detentori di immobili adibiti a civile abitazione in
materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni,
rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la
normale tollerabilita';
3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori
da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o
assistenziali;
3-ter) per le cause nelle materie di cui al libro
terzo, titolo II, Capo II, Sezione VI del codice civile,
fatta eccezione per quella delle distanze nelle
costruzioni;
3-quater) per le cause relative alle materie di cui al
libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VII del codice
civile, fatta eccezione per quella delle distanze di cui
agli articoli 905, 906 e 907 del medesimo codice;
3-quinquies) per le cause in materia di stillicidio e
di acque di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezioni
VIII e IX del codice civile;
3-sexies) per le cause in materia di occupazione e di
invenzione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III,
sezione I del codice civile;
3-septies) per le cause in materia di specificazione,
unione e commistione di cui al libro terzo, titolo II, Capo
III, sezione II del codice civile;
3-octies) per le cause in materia di enfiteusi di cui
al libro terzo, titolo IV del codice civile;
3-novies) per le cause in materia di esercizio delle
servitu' prediali;
3-decies) per le cause di impugnazione del regolamento
e delle deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109 del
codice civile;
3-undecies) per le cause in materia di diritti ed
obblighi del possessore nella restituzione della cosa, di
cui al libro terzo, titolo VIII, Capo II, Sezione I del
codice civile.
Il giudice di pace e' altresi' competente, purche' il
valore della controversia, da determinarsi a norma
dell'art. 15, non sia superiore a trentamila euro:
1) per le cause in materia di usucapione dei beni
immobili e dei diritti reali immobiliari;
2) per le cause in materia di riordinamento della
proprieta' rurale di cui al libro terzo, titolo II, Capo
II, sezione II del codice civile;
3) per le cause in materia di accessione;
4) per le cause in materia di superficie.
Quando una causa di competenza del giudice di pace a
norma dei commi terzo, numeri da 3-ter) a 3-undecies), e
quarto e' proposta, contro la stessa parte, congiuntamente
ad un'altra causa di competenza del tribunale, le relative
domande, anche in assenza di altre ragioni di connessione,
sono proposte innanzi al tribunale affinche' siano decise
nello stesso processo.».
«Art. 113 (Pronuncia secondo diritto). - Nel
pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme
del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere
di decidere secondo equita'.
Il giudice di pace decide secondo equita' le cause il
cui valore non eccede duemilacinquecento euro, salvo quelle
derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti
conclusi secondo le modalita' di cui all'art. 1342 del
codice civile.».
«Art. 513 (Ricerca delle cose da pignorare). -
L'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del
precetto, puo' ricercare le cose da pignorare nella casa
del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Puo'
anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le
opportune cautele per rispettarne il decoro.
Quando e' necessario aprire porte, ripostigli o
recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da
terzi, oppure allontanare persone che disturbano
l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale giudiziario
provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando
occorre l'assistenza della forza pubblica.
Il giudice di pace, su ricorso del creditore, puo'
autorizzare con decreto l'ufficiale giudiziario a pignorare
cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti
al debitore, ma delle quali egli puo' direttamente
disporre.
In ogni caso l'ufficiale giudiziario puo' sottoporre a
pignoramento, secondo le norme della presente sezione, le
cose del debitore che il terzo possessore consente di
esibirgli.».
«Art. 518 (Forma del pignoramento). - L'ufficiale
giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale
nel quale da' atto dell'ingiunzione di cui all'art. 492 e
descrive le cose pignorate, nonche' il loro stato, mediante
rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa
audiovisiva, determinandone approssimativamente il
presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se
ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto
stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti
non ancora raccolti o separati dal suolo, l'ufficiale
giudiziario ne descrive la natura, la qualita' e
l'ubicazione.
Quando ritiene opportuno differire le operazioni di
stima l'ufficiale giudiziario redige un primo verbale di
pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il
termine perentorio di trenta giorni alla definitiva
individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento
sulla base dei valori indicati dall'esperto, al quale e'
consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si
trovano.
Il giudice dell'esecuzione liquida le spese ed il
compenso spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori di
effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque
altro caso, sulla base dei valori stimati.
Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa
relazione delle disposizioni date per conservare le cose
pignorate.
Se il debitore non e' presente, l'ufficiale giudiziario
rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'art. 139,
secondo comma, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione
stessa per il debitore. In mancanza di dette persone
affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha
eseguito il pignoramento.
Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario
consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il
titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve
depositare nella cancelleria del giudice di pace competente
per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie
conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro
quindici giorni dalla consegna. La conformita' di tali
copie e' attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini
del presente articolo. Il cancelliere al momento del
deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla
scadenza del termine di cui all'art. 497 copia del processo
verbale e' conservata dall'ufficiale giudiziario a
disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia
quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti
di cui al primo periodo del presente comma sono depositate
oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al
creditore.
Su istanza del creditore, da depositare non oltre il
termine per il deposito dell'istanza di vendita, il
giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno,
ordina l'integrazione del pignoramento se ritiene che il
presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia
inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso
l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio le
operazioni di ricerca dei beni.».
«Art. 519 (Tempo del pignoramento). - Il pignoramento
non puo' essere eseguito nei giorni festivi ne' fuori delle
ore indicate nell'art. 147, salvo che ne sia data
autorizzazione dal giudice di pace.
Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte puo'
essere proseguito fino al suo compimento.».
«Art. 520 (Custodia dei mobili pignorati). -
L'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del giudice
di pace il danaro, i titoli di credito e gli oggetti
preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere
depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi
giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti
preziosi sono custoditi nei modi che il giudice
dell'esecuzione determina.
Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale
giudiziario provvede, quando il creditore ne fa richiesta,
trasportandole presso un luogo di pubblico deposito oppure
affidandole a un custode diverso dal debitore; nei casi di
urgenza l'ufficiale giudiziario affida la custodia agli
istituti autorizzati di cui all'art. 159 delle disposizioni
per l'attuazione del presente codice.».
«Art. 521-bis (Pignoramento e custodia di autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi). - Oltre che con le forme previste
dall'art. 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli
e rimorchi puo' essere eseguito anche mediante
notificazione al debitore e successiva trascrizione di un
atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi
richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei
pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono
sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione
prevista nell'art. 492. Il pignoramento contiene altresi'
l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni
pignorati, nonche' i titoli e i documenti relativi alla
proprieta' e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite
giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del
circondario nel quale e' compreso il luogo in cui il
debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede
o, in mancanza, a quello piu' vicino.
Col pignoramento il debitore e' costituito custode dei
beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le
pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.
Al momento della consegna l'istituto vendite
giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne da'
immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo
posta elettronica certificata ove possibile.
Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di
polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati o
comunque li rinvengono procedono al ritiro della carta di
circolazione nonche', ove possibile, dei titoli e dei
documenti relativi alla proprieta' e all'uso dei beni
pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto
vendite giudiziarie piu' vicino al luogo in cui il bene
pignorato e' stato rinvenuto. Si applica il terzo comma.
Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale
giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di
pignoramento perche' proceda alla trascrizione nei pubblici
registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al
terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria
del giudice di pace competente per l'esecuzione la nota di
iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo
esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della
nota di trascrizione. La conformita' di tali copie e'
attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del
presente articolo.
Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il
pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a
ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo
esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine
di cui al quinto comma.
In deroga a quanto previsto dall'art. 497, l'istanza di
assegnazione o l'istanza di vendita deve essere depositata
entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del
creditore della nota di iscrizione a norma del presente
articolo ovvero dal deposito da parte di quest'ultimo delle
copie conformi degli atti, a norma dell'art. 159-ter delle
disposizioni per l'attuazione del presente codice.
Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del
presente capo.».
«Art. 543 (Forma del pignoramento). - Il pignoramento
di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore
che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto
notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli
137 e seguenti.
L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al
debitore di cui all'art. 492:
1. l'indicazione del credito per il quale si procede,
del titolo esecutivo e del precetto;
2. l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle
somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza
ordine di giudice;
3. la dichiarazione di residenza o l'elezione di
domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente
nonche' l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica
certificata del creditore procedente;
4. la citazione del debitore a comparire davanti al
giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la
dichiarazione di cui all'art. 547 al creditore procedente
entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di
posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo
che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione,
la stessa dovra' essere resa dal terzo comparendo in
un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o,
sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito
pignorato o il possesso di cose di appartenenza del
debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal
creditore, si considereranno non contestati ai fini del
procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul
provvedimento di assegnazione.
Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve
rispettare il termine previsto nell'art. 501.
Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale
giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale
dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella
cancelleria del giudice competente per l'esecuzione la nota
di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di
citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro
trenta giorni dalla consegna. La conformita' di tali copie
e' attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del
presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito
forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde
efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie
degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre
il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.
Quando procede a norma dell'art. 492-bis, l'ufficiale
giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale,
il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le
disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di
cui all'art. 501, il creditore pignorante e ognuno dei
creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono
chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o
l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo
precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del
creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli
552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di
cui al periodo precedente e' notificato a cura del
creditore procedente e deve contenere l'invito e
l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo
comma.».
«Art. 763 (Provvedimento di rimozione). - La rimozione
dei sigilli e' ordinata con decreto dal giudice di pace su
istanza di alcuna delle persone indicate nell'art. 753,
numeri 1, 2 e 4.
Nei casi previsti nell'art. 754 puo' essere ordinata
anche di ufficio e, se ricorrano le ipotesi di cui ai nn. 2
e 3, la rimozione deve essere seguita dall'inventario.
L'istanza e il decreto sono stesi di seguito al
processo verbale di apposizione.».
«Art. 764 (Opposizione). - Chiunque vi ha interesse
puo' fare opposizione alla rimozione dei sigilli con
dichiarazione inserita nel processo verbale di apposizione
o con ricorso al giudice di pace.
Il giudice fissa con decreto una udienza per la
comparizione delle parti e stabilisce il termine perentorio
entro il quale il decreto stesso deve essere notificato a
cura dell'opponente.
Il giudice provvede con ordinanza non impugnabile, e,
se ordina la rimozione, puo' disporre che essa sia seguita
dall'inventario e puo' dare le opportune cautele per la
conservazione delle cose che sono oggetto di
contestazione.».
«Art. 765 (Ufficiale procedente). - La rimozione dei
sigilli e' eseguita dall'ufficiale che puo' procedere
all'inventario a norma dell'art. 769.
Se non occorre l'inventario, la rimozione e' eseguita
dal cancelliere del giudice di pace.».
«Art. 769 (Istanza). - L'inventario puo' essere chiesto
al tribunale dalle persone che hanno diritto di ottenere la
rimozione dei sigilli ed e' eseguito dal cancelliere del
giudice di pace o da un notaio designato dal defunto con
testamento o nominato dal giudice di pace.
L'istanza si propone con ricorso, nel quale il
richiedente deve dichiarare la residenza o eleggere
domicilio nel comune in cui ha sede il giudice di pace.
Il giudice di pace provvede con decreto.
Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario
puo' essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa
direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento
ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla
stessa parte.».
- Si riporta il testo degli articoli 485, 620, 621,
736, 1211, 1514, 1515 e 1841 del Codice civile, come
modificati dal presente decreto:
«Art. 485 (Chiamato all'eredita' che e' nel possesso di
beni). - Il chiamato all'eredita', quando a qualsiasi
titolo e' nel possesso di beni ereditari, deve fare
l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della
successione o della notizia della devoluta eredita'. Se
entro questo termine lo ha cominciato ma non e' stato in
grado di completarlo, puo' ottenere dal giudice di pace del
luogo in cui si e' aperta la successione una proroga che,
salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.
Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato
compiuto, il chiamato all'eredita' e' considerato erede
puro e semplice.
Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora
fatto la dichiarazione a norma dell'art. 484 ha un termine
di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario
medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia
all'eredita'. Trascorso questo termine senza che abbia
deliberato, e' considerato erede puro e semplice.».
«Art. 620 (Pubblicazione del testamento olografo). -
Chiunque e' in possesso di un testamento olografo deve
presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha
notizia della morte del testatore.
Chiunque crede di avervi interesse puo' chiedere, con
ricorso al giudice di pace del luogo in cui si e' aperta la
successione, che sia fissato un termine per la
presentazione.
Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in
presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti
pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del
testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della
sua apertura, se e' stato presentato chiuso con sigillo. Il
verbale e' sottoscritto dalla persona che presenta il
testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti
la carta in cui e' scritto il testamento, vidimata in
ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e
l'estratto dell'atto di morte del testatore o copia del
provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima
volonta' dell'assente o della sentenza che dichiara la
morte presunta.
Nel caso in cui il testamento e' stato depositato dal
testatore presso un notaio, la pubblicazione e' eseguita
dal notaio depositario.
Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha
esecuzione.
Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha
interesse, il giudice di pace puo' disporre che periodi o
frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal
testamento e omessi nelle copie che fossero richieste,
salvo che l'autorita' giudiziaria ordini il rilascio di
copia integrale.».
«Art. 621 (Pubblicazione del testamento segreto). - Il
testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal
notaio appena gli perviene la notizia della morte del
testatore. Chiunque crede di avervi interesse puo'
chiedere, con ricorso al giudice di pace del luogo in cui
si e' aperta la successione, che sia fissato un termine per
l'apertura e la pubblicazione.
Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art.
620.».
«Art. 736 (Consegna dei documenti). - Compiuta la
divisione, si devono rimettere a ciascuno dei condividenti
i documenti relativi ai beni e diritti particolarmente loro
assegnati.
I documenti di una proprieta' che e' stata divisa
rimangono a quello che ne ha la parte maggiore, con
l'obbligo di comunicarli agli altri condividenti che vi
hanno interesse, ogni qualvolta se ne faccia richiesta. Gli
stessi documenti, se la proprieta' e' divisa in parti
eguali, e quelli comuni all'intera eredita' si consegnano
alla persona scelta a tal fine da tutti gli interessati, la
quale ha obbligo di comunicarli a ciascuno di essi, a ogni
loro domanda. Se vi e' contrasto nella scelta, la persona
e' determinata con decreto dal giudice di pace del luogo
dell'aperta successione, su ricorso di alcuno degli
interessati, sentiti gli altri.».
«Art. 1211 (Cose deperibili o di dispendiosa custodia).
- Se le cose non possono essere conservate o sono
deteriorabili, oppure se le spese della loro custodia sono
eccessive, il debitore, dopo l'offerta reale o
l'intimazione di ritirarle, puo' farsi autorizzare dal
giudice di pace a venderle nei modi stabiliti per le cose
pignorate e a depositarne il prezzo.».
«Art. 1514 (Deposito della cosa venduta). - Se il
compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata,
il venditore puo' depositarla, per conto e a spese del
compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito,
oppure in altro locale idoneo determinato dal giudice di
pace del luogo in cui la consegna doveva essere fatta.
Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del
deposito eseguito.».
«Art. 1515 (Esecuzione coattiva per inadempimento del
compratore). - Se il compratore non adempie l'obbligazione
di pagare il prezzo, il venditore puo' far vendere senza
ritardo la cosa per conto e a spese di lui.
La vendita e' fatta all'incanto a mezzo di una persona
autorizzata a tali atti o, in mancanza di essa nel luogo in
cui la vendita deve essere eseguita, a mezzo di un
ufficiale giudiziario. Il venditore deve dare tempestiva
notizia al compratore del giorno, del luogo e dell'ora in
cui la vendita sara' eseguita.
Se la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per atto
della pubblica autorita' [o da norme corporative], ovvero
risultante da listini di borsa o da mercuriali, la vendita
puo' essere fatta senza incanto, al prezzo corrente, a
mezzo delle persone indicate nel comma precedente o di un
commissario nominato dal giudice di pace. In tal caso il
venditore deve dare al compratore pronta notizia della
vendita.
Il venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo
convenuto e il ricavo netto della vendita, oltre al
risarcimento del maggior danno.».
«Art. 1841 (Apertura forzata della cassetta). - Quando
il contratto e' scaduto, la banca, previa intimazione
all'intestatario e decorsi sei mesi dalla data della
medesima, puo' chiedere al giudice di pace l'autorizzazione
ad aprire la cassetta. L'intimazione puo' farsi anche
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
L'apertura si esegue con l'assistenza di un notaio
all'uopo designato e con le cautele che il giudice di pace
ritiene opportune.
Il giudice di pace puo' dare le disposizioni necessarie
per la conservazione degli oggetti rinvenuti e puo'
ordinare la vendita di quella parte di essi che occorra al
soddisfacimento di quanto e' dovuto alla banca per canoni e
spese.».
- Si riporta il testo degli articoli 51-bis, 57,
57-bis, 64, 73-bis, 77 e 79 delle disposizioni per
l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie,
come modificati dal presente decreto:
«Art. 51-bis. - I provvedimenti previsti negli articoli
485, primo comma, 508, primo comma, 509, primo comma, 517,
secondo comma, 528, primo comma, 529, 530, primo comma,
730, primo comma, del codice sono adottati dal tribunale in
composizione monocratica.».
«Art. 57. - Le azioni previste dall'art. 849 del codice
sono di competenza del tribunale, in quanto non siano di
competenza del giudice di pace a norma dell'art. 7, quarto
comma, del codice di procedura civile.
Nel caso regolato dall'art. 849 il giudice fissa con
ordinanza l'udienza per la comparizione del rappresentante
dell'associazione professionale, il quale puo' delegare
altra persona. Si osservano nel resto, in quanto
applicabili, le disposizioni dettate dal codice di
procedura civile per i consulenti tecnici.».
«Art. 57-bis. - L'autorizzazione prevista nell'art.
915, primo comma, del codice e' data dal giudice di pace.».
«Art. 64. - Sulla revoca dell'amministratore, nei casi
indicati dall'undicesimo comma dell'art. 1129 e dal quarto
comma dell'art. 1131 del codice, il giudice di pace
provvede in camera di consiglio, con decreto motivato,
sentito l'amministratore in contraddittorio con il
ricorrente.
Contro il provvedimento del giudice di pace puo' essere
proposto reclamo in tribunale entro dieci giorni dalla
notificazione o dalla comunicazione.».
«Art. 77. - Il deposito di cose mobili diverse dal
danaro e di titoli di credito, nei casi previsti dagli
articoli 1210, primo comma, e 1214 del codice e in ogni
altro caso in cui esso sia prescritto dalla legge o dal
giudice ovvero sia voluto dalle parti, si esegue presso
stabilimenti di pubblico deposito a norma delle leggi
speciali.
Qualora non esistano stabilimenti di pubblico deposito
nel luogo in cui deve essere eseguita la prestazione, o se
ricorrono particolari ragioni, il giudice di pace del luogo
predetto, su ricorso della parte interessata, puo'
autorizzare con decreto il deposito presso altro locale
idoneo.».
«Art. 79. - Il sequestratario dell'immobile, nel caso
previsto dal secondo comma dell'art. 1216 del codice, e'
nominato, se non vi e' giudizio pendente, dal giudice di
pace del luogo in cui si trova l'immobile.
Il giudice di pace provvede con decreto, sentito il
creditore. Contro tale decreto e' ammesso reclamo a norma
dell'art. 739 del codice di procedura civile.
La consegna dell'immobile al sequestratario deve
risultare da processo verbale redatto da un notaio o da un
ufficiale giudiziario. Copia del processo verbale deve
essere notificata al creditore che non sia stato
presente.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 7 marzo
1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), come
modificato dal presente decreto:
«Art. 17. - 1. Il debitore protestato che abbia
adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto e'
stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha
diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto,
la riabilitazione.
2. La riabilitazione e' accordata con decreto del
giudice di pace su istanza dell'interessato corredata dai
documenti giustificativi.
3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore
puo' proporre opposizione. L'opposizione e' disciplinata
dall'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150.
4. Il decreto di riabilitazione e' pubblicato nel
Bollettino dei protesti cambiari ed e' opponibile ai sensi
del comma 3 da chiunque vi abbia interesse.
5.
6. Per effetto della riabilitazione il protesto si
considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.
6-bis. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto
di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi
al protesto anche dal registro informatico di cui all'art.
3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre
1995, n. 480. La cancellazione dei dati del protesto e'
disposta dal responsabile dirigente dell'ufficio protesti
competente per territorio non oltre il termine di venti
giorni dalla data di presentazione della relativa istanza,
corredata del provvedimento di riabilitazione.
6-ter. Ove sussistano tutte le condizioni indicate nel
comma 1, e' consentita la presentazione di un'unica istanza
di riabilitazione anche in riferimento a piu' protesti,
purche' compresi nello spazio temporale di un triennio.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di
riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di
cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno
2009, n. 69), come modificato dal presente decreto:
«Art. 13 (Dell'opposizione ai provvedimenti in materia
di riabilitazione del debitore protestato). - 1. Le
controversie aventi ad oggetto l'opposizione al
provvedimento di diniego di riabilitazione di cui all'art.
17, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero al
decreto di riabilitazione ai sensi del comma 4 del medesimo
articolo sono regolate dal rito del lavoro, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita',
entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento
di diniego di riabilitazione o dalla pubblicazione del
decreto di riabilitazione effettuata ai sensi dell'art. 17,
comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero entro
sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
4. Il provvedimento che accoglie il ricorso e'
pubblicato nel registro informatico dei protesti
cambiari.».
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