lunedì 16 gennaio 2017

Dislessia e Disturbi Specifici dell'Apprendimento : è possibile ottenere per il minore l'indennità di frequenza

Il Tribunale di Siena non ha dubbi, il minore affetto da dislessia ha diritto all'indennità di frequenza .

Con la sentenza numero 65/2012 il Giudice del Lavoro toscano doveva decidere circa la richiesta del beneficio in oggetto , richiesto per un bambino afflitto da dislessia e disortografia e che l'INPS aveva negato.

Il Giudice ha dato invece torto all'Ente previdenziale facendo sue queste conclusioni del ctu : "Dall'esame della documentazione medica allegata in atti, dalle notizie anamnestiche raccolte e da quanto emerso dall'esame obiettivo esperito nel corso delle operazioni di consulenza tecnica, è possibile dedurre che il minore Ba. Em. risulta attualmente affetto da un disturbo specifico dell'apprendimento (dislessia e disortografia) in comorbilità con disturbo attentivo ed iperattività.
Tale quadro patologico determina una compromissione significativa del funzionamento sociale e scolastico del minore, come ben si evince dalle certificazioni specialistiche, nonché la necessita di periodici trattamenti riabilitativi e terapeutici.
Nel caso specifico si tratta di valutare i riflessi che il disturbo specifico dell'apprendimento, il disturbo attentivo e l'iperattività, comportano sui compiti e le funzioni proprie dell'età del soggetto, valutando quanto la menomazione incida sull'apprendimento linguistico, scolastico, sulle attività sportive e ricreative, sulle relazioni con i coetanei, attività che sono parte integrante del processo evolutivo-maturativo della crescita e nella strutturazione della personalità del minore.
Dalle valutazioni psicodiagnostiche, finalizzate alla monitorizzazione nel tempo dei disturbi da cui è affetto il Ba., emergono dei risultati non adeguati all'età anagrafica, a fronte di un livello cognitivo normale.
Inoltre, dalle operazioni di consulenza è emersa, nel minore, la presenza di un disagio emotivo conseguente a vissuti di inadeguatezza e frustrazione derivante dagli insuccessi e dalle proprie difficoltà, con indubbie ripercussioni negative sulla propria autostima.
Ciò premesso, si ritiene che il quadro patologico riscontrato dalla Commissione per l'accertamento degli stati di invalidità civile nel marzo 2010, sia sostanzialmente sovrapponibile alla condizione del soggetto nel marzo 2011, all'epoca cioè della prevista visita di revisione. Peraltro, nella certificazione specialistica redatta presso la Usl 9 di Grosseto in data 24.02.2011, si parla di "sostanziale stazionarietà del quadro clinico".

Il Giudice quindi ha concluso come segue :
"Appare dunque illegittimo il provvedimento di revoca della indennità di frequenza a seguito della visita presso la preposta Commissione avvenuta nel marzo 2011.
In definitiva, l'orientamento valutativo del quadro clinico del minore Ba. Em., scaturente da quanto emerso nel corso delle operazioni di consulenza tecnica, porta a considerare lo stesso minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (...).

Inoltre, come attestato dalla consulente tecnica d'ufficio, dato atto di aver inviato, in data 2/2/12, la propria relazione alle parti, in data 3/2/12 la dott.ssa Borgianni, consulente di parte ricorrente, comunicava, tramite e-mail, di concordare pienamente con le conclusioni della consulente tecnica d'ufficio, e nel termine di 20 giorni dall'invio della consulenza non erano pervenute osservazioni, neanche da parte dell'Inps, in merito alla consulenza stessa".

Al minore è stato quindi riconosciuto non solo il diritto all'indennità di frequenza , ma anche agli arretrati.

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