Il Tribunale di Siena non ha dubbi, il minore affetto da dislessia ha diritto all'indennità di frequenza .
Con la sentenza numero 65/2012 il Giudice del Lavoro toscano doveva decidere circa la richiesta del beneficio in oggetto , richiesto per un bambino afflitto da dislessia e disortografia e che l'INPS aveva negato.
Il Giudice ha dato invece torto all'Ente previdenziale facendo sue queste conclusioni del ctu : "Dall'esame della documentazione
medica allegata in atti, dalle notizie anamnestiche raccolte e da quanto emerso
dall'esame obiettivo esperito nel corso delle operazioni di consulenza tecnica,
è possibile dedurre che il minore Ba. Em. risulta attualmente affetto da un
disturbo specifico dell'apprendimento (dislessia e disortografia) in
comorbilità con disturbo attentivo ed iperattività.
Tale quadro patologico determina una
compromissione significativa del funzionamento sociale e scolastico del minore,
come ben si evince dalle certificazioni specialistiche, nonché la necessita di
periodici trattamenti riabilitativi e terapeutici.
Nel caso specifico si tratta di valutare i
riflessi che il disturbo specifico dell'apprendimento, il disturbo attentivo e
l'iperattività, comportano sui compiti e le funzioni proprie dell'età del
soggetto, valutando quanto la menomazione incida sull'apprendimento
linguistico, scolastico, sulle attività sportive e ricreative, sulle relazioni
con i coetanei, attività che sono parte integrante del processo
evolutivo-maturativo della crescita e nella strutturazione della personalità
del minore.
Dalle valutazioni psicodiagnostiche,
finalizzate alla monitorizzazione nel tempo dei disturbi da cui è affetto il
Ba., emergono dei risultati non adeguati all'età anagrafica, a fronte di un
livello cognitivo normale.
Inoltre, dalle operazioni di consulenza è
emersa, nel minore, la presenza di un disagio emotivo conseguente a vissuti di
inadeguatezza e frustrazione derivante dagli insuccessi e dalle proprie
difficoltà, con indubbie ripercussioni negative sulla propria autostima.
Ciò premesso, si ritiene che il quadro
patologico riscontrato dalla Commissione per l'accertamento degli stati di
invalidità civile nel marzo 2010, sia sostanzialmente sovrapponibile alla
condizione del soggetto nel marzo 2011, all'epoca cioè della prevista visita di
revisione. Peraltro, nella certificazione specialistica redatta presso la Usl 9
di Grosseto in data 24.02.2011, si parla di "sostanziale stazionarietà del
quadro clinico".
Il Giudice quindi ha concluso come segue :
"Appare dunque illegittimo il provvedimento
di revoca della indennità di frequenza a seguito della visita presso la
preposta Commissione avvenuta nel marzo 2011.
In definitiva, l'orientamento valutativo
del quadro clinico del minore Ba. Em., scaturente da quanto emerso nel corso
delle operazioni di consulenza tecnica, porta a considerare lo stesso minore
con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua
età (...).
Inoltre, come attestato dalla consulente
tecnica d'ufficio, dato atto di aver inviato, in data 2/2/12, la propria
relazione alle parti, in data 3/2/12 la dott.ssa Borgianni, consulente di parte
ricorrente, comunicava, tramite e-mail, di concordare pienamente con le
conclusioni della consulente tecnica d'ufficio, e nel termine di 20 giorni
dall'invio della consulenza non erano pervenute osservazioni, neanche da parte
dell'Inps, in merito alla consulenza stessa".
Al minore è stato quindi riconosciuto non solo il diritto all'indennità di frequenza , ma anche agli arretrati.
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