domenica 26 febbraio 2017

Protagonisti anche nel diritto sportivo. Renino & Partners Avvocati firma un'importante decisione della Corte Federale d'Appello della F.I.S.

GIUSTIZIA FEDERALE - LA CORTE FEDERALE D'APPELLO DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO SULL'ILLEGITTIMITA' DELL'ELEZIONE DI GIORGIO SCARSO A PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA


ROMA - La Corte federale d'Appello ha dichiarato inammissibile il ricorso, presentato il 19 gennaio 2017 avente quale fine la dichiarazione dell'illegittimità dell'elezione del Maestro Giorgio Scarso alla carica di Presidente della Federazione Italiana Scherma.
E' questa la decisione assunta dalla Corte federale d'Appello nella Camera di Consiglio del 20 febbraio 2017 e che si apprende dalla motivazione depositata, il 24 febbraio 2017, presso la Segreteria degli Organi di Giustizia della Federazione Italiana Scherma.
La motivazione è pubblicata nella sezione "Giustizia Federale" del sito federscherma.it.

domenica 19 febbraio 2017

Lavoratore non reintegrato ? Il datore di lavoro rischia di dover risarcire l'eventuale danno

Cosa succede se il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro ed il datore di lavoro non adempie ?
Certamente al lavoratore sarà dovuto il pagamento della retribuzione .
Per cui anche se non inserito nell'organizzazione lavorativa , il dipendente potrà vantare diritto allo stipendio .
Ma indiscutibilmente , la mancata reintegra può comportare danni sia di natura patrimoniale , ad esempio alla carriera , sia non patrimoniale, ad esempio sul piano psicologico, essendo il lavoratore costretto ad una forzata, non meritata, inattività.

La Suprema Corte, investita della questione, richiama un suo precedente orientamento secondo cui nel regime di tutela reale L. n. 300 del 1970, ex art. 18, avverso i licenziamento illegittimi, la predeterminazione legale del danno in favore del lavoratore (con riferimento alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione) non esclude che il lavoratore possa chiedere il risarcimento del danno ulteriore (nel caso, alla professionalità) che gli sia derivato dal ritardo della reintegra e che il Giudice, in presenza della relativa prova - il cui onere incombe sul lavoratore ma che, in presenza di precise allegazioni, può essere soddisfatto mediante ricorso alla prova presuntiva - possa liquidarlo equitativamente (Cass. n. 15915/2009; Cass. n. 26561/2007; Cass. n. 10116/2002; Cass. n. 10203/2002).

Ne deriva che , pur necessitando di specifica prova, il lavoratore può richiedere il risarcimento del maggior danno arrecatogli.

venerdì 17 febbraio 2017

Lavoro: vietati i controlli indiscriminati su e-mail e smartphone aziendali


l datore di lavoro non può accedere in maniera indiscriminata alla postaelettronica o ai dati personali contenuti negli smartphone in dotazione alpersonale.

È un comportamento illecito. Lo ha ribadito il Garante della privacyvietando a una multinazionale l'ulteriore utilizzo dei dati personali trattati inviolazione di legge [doc. web n. 5958296]. La società potrà solo conservarliper la tutela dei diritti in sede giudiziaria.

Nel disporre il divieto l'Autorità ha affermato che il datore di lavoro, puravendo la facoltà di verificare l'esatto adempimento della prestazioneprofessionale ed il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro da parte deidipendenti, deve in ogni caso salvaguardarne la libertà e la dignità,attenendosi ai limiti previsti dalla normativa. La disciplina di settore inmateria di controlli a distanza, inoltre, non consente di effettuare  attivitàidonee a realizzare, anche indirettamente, il controllo massivo, prolungatoe indiscriminato dell'attività del lavoratore.

I lavoratori, poi, devono essere sempre informati in modo chiaro edettagliato sulle modalità di utilizzo degli strumenti aziendali ed eventualiverifiche.

La vicenda nasce dal reclamo di un dipendente che si era rivolto alGarante lamentando un illegittimo  trattamento effettuato da unamultinazionale, che avrebbe acquisito informazioni anche privatecontenute nella e-mail e nel telefono aziendale, sia durante il rapportoprofessionale sia dopo il suo licenziamento.

Dai riscontri effettuati dall'Autorità sono effettivamente emerse numeroseirregolarità. La società, ad esempio, non aveva adeguatamente informato ilavoratori sulle modalità e finalità di utilizzo degli strumenti elettronici indotazione, né su quelle relative al trattamento dei dati. Aveva poiconfigurato il sistema di posta elettronica in modo da conservare copia ditutta la corrispondenza per ben dieci anni, un tempo non proporzionato alloscopo della raccolta. Esisteva anche una procedura che consentiva allasocietà di accedere al contenuto dei messaggi che, in linea con la policyaziendale, potevano avere anche carattere privato. E' inoltre emerso che lasocietà continuava a mantenere attive le caselle e-mail fino a sei mesidopo la cessazione del contratto, senza però dare agli ex dipendenti lapossibilità di consultarle o, comunque, senza informare i mittenti che lelettere non sarebbero state visionate dai legittimi destinatari ma da altrisoggetti.

Nel corso dell'istruttoria è stato accertato inoltre, che  il titolare potevaaccedere da remoto – non solo per attività di manutenzione – alleinformazioni contenute negli smartphone in dotazione ai dipendenti (ancheprivatissime e non attinenti allo svolgimento dell'attività lavorativa), dicopiarle o cancellarle, di comunicarle a terzi violando i principi di liceità,necessità, pertinenza e non eccedenza del trattamento.

Il Garante ha disposto l'apertura di un autonomo procedimento per verificare l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative. ( Fonte , Garante Privacy, Newsletter )

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