giovedì 10 agosto 2017

Clausola risolutiva espressa contenuta in atto notarile : non c'è titolo esecutivo.



Si discute in dottrina della possibilità di eseguire coattivamente in base ad atto notarile che preveda
 una clausola risolutiva espressa .

Ora certo l'atto negoziale ricevuto da Notaio è titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 cpc e tanto, anche per le obbligazioni di rilascio o consegna.

Francamente crediamo che una tale possibilità infranga l'equilibrio garantito dal codice di procedura civile italiano nelle dinamiche intercorrenti tra soggetti creditori e debitori : si creerebbe infatti uno sbilanciamento ingiustificato a favore della parte che denuncia l'inadempimento .

Di fatto la risoluzione di contratto, anche notarile, a seguito di inadempimento , ex articolo 1456 cc prevede la condotta "inidonea" del debitore e la manifestazione di volontà del creditore.

Pertanto gli effetti risolutivi del contratto trovano il loro riscontro processuale in una sentenza " dichiarativa, accertativa" che attesti con efficacia ex tunc ( cioè oggi per allora ) il fatto della risoluzione del contratto .

Laddove si dovesse in questo caso invece riconoscere  forza coercitiva al titolo esecutivo costituito dall'atto notarile avremmo un paradosso e si consentirebbe una grave violazione di principi di garanzia.

Il creditore potrebbe infatti procedere ad eseguire coattivamente per un diritto che ancora non risulta essere stato dichiarato giudizialmente ed il cui fondamento è costituito dalla sola volontà risolutiva dello stesso creditore.



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