Patrocinio a carico dello Stato





Il nostro studio è abilitato al gratuito patrocinio in sede civile e penale .


Ovviamente occorre  che i livelli di reddito del cliente siano , "adeguatamente bassi" , così come previsto dalla  Legge.

E così il D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 ha previsto che per poter usufruire del beneficio occorre poter vantare su un reddito dichiarato e comunque effettivo non superiore ad euro  11.369,24 così come aggiornato da ultimo dal  Decreto del Ministero della Giustizia in G.U. n° 169/2014, che ha elevato il limite già fissato dall'analogo decreto del 2 luglio 2012.

Per la presentazione delle domande nel corso del 2015, occorre considerare l'ulteriore innalzamento del livello reddituale, pari quindi ad euro  euro 11.528,41.


Rileva il reddito del nucleo familiare a cui si appartiene.

Nel caso di separazione, divorzi, cause per mantenimento ex art. 148 c.c. e comunque in tutte le ipotesi in cui la vertenza si realizza contro un altro componente del proprio stesso nucleo familiare , il reddito di quest'ultima persona non viene calcolato, al fine di verificare il diritto ad ottenere il gratuito patrocinio .

Per le difese di natura penale è prevista la elevazione del limite reddituale di euro 1.032, 91 per ogni familiare a carico.

Attenzione : mentire sul proprio reddito nel caso di specie può costar caro. Ed infatti se per ottenere il beneficio , non si dice il vero, ci si espone a responsabilità penali, sanzionate con la reclusione (da 1 a 6 anni e otto mesi) e con multa da Euro 309,87 a Euro1.549,37.


Siamo disponibili, per telefono, per iscritto o per email, a fornire ogni ulteriore informazione in materia.

A completamento della materia si riporta, di seguito, la guida al patrocinio a spese dello Stato edito dal Tribunale di Urbino.

Guida breve al patrocinio a spese dello Stato

Informazioni generali

1. Che cos’è il patrocinio a spese dello Stato?

É un istituto giuridico disciplinato dal DPR 115/2002 che consente a chi è privo di un reddito minimo (oggi pari ad euro 11.528,41) ad essere difeso gratuitamente, e quindi a farsi assistere e rappresentare in giudizio da un avvocato senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali poiché queste vengono pagate dallo stato o esentate con la prenotazione a debito.
Il Patrocinio a spese dello Stato è consentito per la sola difesa processuale e non può mai essere autorizzato per l'assistenza extragiudiziale (ad esempio, non può essere concesso per consulenza ed attività del legale prima del giudizio).

2. In quali giudizi è ammesso?

Il patrocinio a spese dello stato è ammesso nel processo penale, nel processo civile, nel processo amministrativo, nel processo contabile, nel processo tributario e di volontaria giurisdizione (anche nei processi per separazione e divorzio).
É altresì ammesso nel procedimento di esecuzione, nei processi di revisione, revocazione, opposizione di terzo, nei processi di applicazione delle misure di sicurezza o di prevenzione, in cui sia prevista l’assistenza del difensore o del consulente tecnico.
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato vale per ogni grado e per ogni fase e stato del processo ma anche per tutti quei processi, derivati ed incidentali, comunque connessi a quella per cui vi è stata l'ammissione al beneficio del patrocinio (nel penale, salvo che nella fase dell’esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza: in questi casi occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio).
Nel processo civile, se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione e deve perciò proporre una nuova istanza di ammissione per l'appello o il reclamo.

3. Davanti a quali giudici si può essere ammessi al beneficio?

Come sopra accennato, il patrocinio a spese dello stato viene concesso per ogni fase e stato del processo e davanti ad ogni giurisdizione: quindi innanzi ai tribunali, alle corti d’appello, alla corte di cassazione, ai magistrati e ai tribunali di sorveglianza, ai tribunali amministrativi regionali, al consiglio di Stato, alle commissioni tributarie provinciali e regionali e alla corte dei conti.

Condizioni soggettive

4. Chi ne ha diritto?

Tutti, cittadini italiani e non, possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato quando si trovano nelle seguenti condizioni:
  • Nel processo penale: i cittadini italiani, i cittadini comunitari, gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato che ricoprano la veste di indagato, imputato, condannato, responsabile civile o civilmente obbligato per l’ammenda, offeso dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile. Può quindi chiedere l'ammissione al beneficio anche la vittima di un reato.
  • Nel processo civile:
    1. i cittadini italiani e degli altri Stati appartenenti all'Unione Europea;
    2. gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del verificarsi del fatto oggetto del processo da instaurare;
    3. il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea (extracomunitario) che intende impugnare il provvedimento di espulsione o decisioni in ordine alla domanda di asilo, protezione o revoca dello status di rifugiato (art. 16 d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25);
    4. gli apolidi (ovvero chi non abbia alcuna cittadinanza);
    5. gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.
  • Nella fase precontenziosa civile:
    1. per l'attività di consulenza al fine di giungere ad una soluzione non giudiziale delle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, ovvero delle controversie in cui la parte richiedente l'ammissione al patrocinio è domiciliata o soggiorna regolarmente in uno Stato dell'unione Europea diverso da quello in cui si svolgerebbe il processo o la sentenza dovesse essere eseguita (ad esclusione della Danimarca).
Chi presenta la domanda deve pertanto essere nelle seguenti posizioni:
  1. Reddito. L'ammissione è riservata a chi è considerato non abbiente al momento della presentazione della domanda, e qualora tale condizione permanga per tutta la durata del processo. Se l’interessato vive solo, la somma dei suoi redditi non deve superare 11.528,41 euro (il limite di reddito viene aggiornato ogni due anni). Si considerano tutti i redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) percepiti nell’ultimo anno, come lo stipendio da lavoro dipendente, la pensione, il reddito da lavoro autonomo, ecc. Si tiene conto, inoltre, dei redditi esenti dall’Irpef (es.: pensione di guerra, indennità d’accompagnamento, ecc.), o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, nonché delle somme ricevute dal richiedente a titolo di liberalità (gratuitamente) ma con carattere continuativo da familiari non conviventi e da terzi. Se l’interessato vive con la famiglia, i suoi redditi si sommano a quelli del coniuge e degli altri familiari conviventi. Deve essere sommato anche il reddito dei conviventi non parenti (ad es. convivente more uxorio). Al contrario, si considera solo il reddito personale dell’interessato quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (ad es. non si terrà conto del reddito del coniuge nel caso di separazione e/o divorzio oltre che nei procedimenti inerenti i figli). In tale caso è sempre opportuno specificare nell'istanza il nome ed il cognome della controparte: l'indicazione serve ad evitare errori nel corso delle verifiche effettuate al momento dell'ammissione. Nel giudizio penale il limite di reddito è aumentato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente. Ad esempio: se la famiglia è composta da 2 persone, il reddito totale non deve superare 11.528,41 + 1.032,91 euro; se la famiglia è composta di 3 persone, il reddito totale non deve superare 11.528,41 + 1.032,91 + 1.032,91 euro, ecc. Tuttavia, in sede penale, il Giudice respinge comunque la domanda di ammissione se, in base al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari ed alle attività economiche svolte, vi è fondato motivo di ritenere che le condizioni di reddito siano differenti da quelle indicate. Diversamente da quanto spesso si crede, la proprietà della sola casa di abitazione (o di parte di essa) non impedisce l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; o meglio, la casa non è inibitoria all'accesso al patrocinio a spese dello Stato quando non vi siano redditi imponibili o, comunque, essi siano inferiori ad € 11.528,41 pur cumulando la rilevanza reddituale dell'immobile medesimo. Per la determinazione del proprio reddito, e per la verifica del rispetto del tetto di legge ai fini dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, non si deve fare riferimento all'Isee, ma al proprio reddito imponibile per come risultante dall'ultima dichiarazione o dal CUD. Indipendentemente dai limiti di reddito, il recente decreto legge del 20 febbraio 2009 n. 11 (cd. Decreto Antistupro), ha previsto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la costituzione di parte civile delle vittime dei reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e violenza sessuale di gruppo (artt. 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale). La vittima di tali fattispecie di reato avrà quindi accesso al patrocinio a spese dello stato senza dover autocertificare il rispetto dei requisiti reddituali previsti dalla normativa generale (non avrà quindi bisogno di aver un reddito inferiore a euro 11.528,41). La maggiorazione al limite reddituale prevista in ambito penale è ammessa anche nella fase precontenziosa civile delle controversie transfrontaliere: tuttavia, in questo caso, il patrocinio a spese dello Stato può essere accordato anche al richiedente che supera il limite se egli dimostra di non poter sostenere le spese processuali a causa della differenza del costo della vita tra lo Stato membro del domicilio o della dimora abituale e quello del paese dove si terrà il processo o verrà eseguita la sentenza. Tale ammissione non sarà però possibile se il richiedente può disporre nel proprio paese di altra forma di sostegno per le spese processuali.
  2. Posizione processuale: nei giudizi penali chi è indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Negli altri giudizi: chi è parte nel processo, o intende adire il giudice, e non sia già stato condannato nel precedente grado del giudizio (nel quale era stata ammesso al patrocinio), salvo l’azione di risarcimento del danno nel processo penale.
  3. Esclusioni. Non può tuttavia essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nei giudizi penali: chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale, ma solo quando si è indagati o imputati per il medesimo reato, e chi è difeso da più di un avvocato; negli altri giudizi: chi sostiene ragioni manifestamente infondate e chi è parte in una causa per cessione di crediti e ragioni altrui, quando la cessione non sia in pagamento di crediti preesistenti. Non può inoltre essere ammesso chi sia stato già condannato, con sentenza passata in giudicato, per reati di mafia (ad es. associazione per delinquere di tipo mafioso) e per alcuni delitti in materia di stupefacenti e contrabbando (ad es. associazione a fine di spaccio di stupefacenti).

Domanda di ammissione

5. Chi può sottoscrivere la domanda?

Esclusivamente e personalmente l’interessato, a pena di inammissibilità e la firma deve essere autenticata dal difensore o dal funzionario che riceve la domanda. Non è ammessa la richiesta in forma orale, nemmeno in udienza.

6. Chi può presentare la domanda?

L’interessato, o il difensore, anche con raccomandata postale.
Non vi sono impedimenti all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche a favore di di colui che, avendone i requisiti di legge, presenti la propria domanda in assenza di un avvocato già individuato.
Il richiedente ha infatti diritto di presentare la propria istanza e di essere ammesso in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato anche senza indicare un legale in tale momento: la nomina di un avvocato dovrà comunque essere svolta successivamente.

7. Quando si presenta la domanda?

La domanda deve sempre essere presentata a procedimento in corso e gli effetti decorrono dalla presentazione: non è infatti consentito chiedere il beneficio dopo la conclusione del processo e l'ammissione vale dal momento della delibera senza retroagire per la precedente attività processuale.

8. A chi si presenta la domanda?

La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello stato va depositata:
  • nei giudizi penali:
    o direttamente dalla parte in udienza o presso l’Ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo, e quindi la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato si presenta:
    1. alla cancelleria del G.I.P., se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari;
    2. alla cancelleria del Giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva;
    3. alla cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.
    4. al direttore del carcere, se l’interessato è detenuto o all’ufficiale di polizia giudiziaria, quando l’interessato è in detenzione domiciliare o in luogo di cura;
    Nel caso in cui l’azione civile di danni venga esercitata nel processo penale, l’istanza deve essere presentata o deve pervenire all’ufficio del Magistrato procedente che provvederà al riguardo.
  • nel giudizio civile:
    presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:
    1. luogo dove ha sede il Magistrato davanti al quale è in corso il processo;
    2. luogo dove ha sede il Magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
    3. luogo dove ha sede il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti;
  • nel giudizio amministrativo:
    la domanda va presentata al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.)

9. Come si scrive la domanda?

La domanda deve contenere la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; l’indicazione del processo cui si riferisce; le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e il codice fiscale del richiedente e dei familiari conviventi.
Si deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, che si è nelle condizioni di reddito richieste dalla legge e specificare il reddito totale (le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati indicati nelle proprie dichiarazioni comportano la commissione di un delitto punibile almeno con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37, oltre ad eventuali aggravanti).
Occorre anche impegnarsi a comunicare le variazioni di reddito successive alla presentazione della domanda che possono portare a decadere dal beneficio o che siano comunque rilevanti.
La mancanza di uno solo di questi elementi rende la domanda inammissibile.
I cittadini di stati non appartenenti all’Unione europea, inoltre, devono indicare quali redditi possiedono all’estero.
La domanda deve essere firmata dall’interessato e la firma deve essere autenticata dall’avvocato o dal funzionario dell’ufficio che la riceve.
Nei giudizi extrapenali: si devono anche descrivere i fatti e i motivi della causa che servono a valutarne la fondatezza, nonché le prove che si vogliono chiedere. Questo perché vi sarà una previa valutazione della fondatezza delle ragioni che si intendono far valere con la richiesta ammissione.
Nel caso di processo già pendente è opportuno indicare il suo numero di Registro Generale (R.G.) al fine di consentirne la verifica.

10. Quali documenti devono allegarsi alla domanda?

Nessuno per i cittadini italiani, che possono autocertificare l’esistenza dei requisiti di legge.
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea devono allegare una certificazione del consolato del Paese d’origine che confermi la veridicità del reddito dichiarato, salvo il ricorso all’autocertificazione qualora si provi l’impossibilità di documentarlo.
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale possono produrre la certificazione consolare entro il termine di 20 giorni, anche tramite il difensore o un familiare (in caso di impossibilità, quest’ultima può essere sostituita da autocertificazione).
In molti tribunali si ritiene sufficiente la richiesta alla autorità consolare dello stato di appartenenza dello stranieri che attesti la sussistenza / insussistenza di redditi prodotti all’estero. É quindi sufficiente dimostrare di avere spedito la richiesta al Consolato mediante raccomandata a.r., o mediante apposita certificazione di ricezione della medesima da parte dell'ufficio destinatario.
Successivamente alla presentazione della domanda, il Giudice o il Consiglio dell’ordine degli avvocati, possono chiedere di provare la verità delle dichiarazioni con documenti scritti o, nel caso di impossibilità, con ulteriore autocertificazione.

11. In quanto tempo viene decisa l’ammissione?

Nei processi penali il termine per la decisione non è più immediato e deve tenere conto anche delle risultanze del casellario giudiziale. In ogni caso, ed anche negli altri processi, la decisione dovrà essere presa entro dieci giornidalla presentazione dell’istanza. La domanda può essere sempre riproposta.
Nei processi civili e di volontaria giurisdizione, Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati accoglie l'istanza di ammissione in via anticipata e provvisoria: il provvedimento è infatti modificabile da parte del Magistrato che ne verifichi la necessità. Il provvedimento provvisorio è comunicato alla competente Agenzia delle Entrate per gli accertamenti sulla veridicità di quanto dichiarato.

12. Cosa si può fare se la domanda non viene accolta?

Nel processo civile: l’interessato può proporre la richiesta di ammissione al Giudice competente per il giudizio, che decide con decreto.
In caso la decisione da parte del Consiglio dell’Ordine non pervenga entro termini ragionevoli, l’interessato può inviare una nota al Consiglio dell’Ordine stesso e per conoscenza al Ministero della Giustizia – Dipartimento Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile- Ufficio III.
Nel processo penale: contro il provvedimento di rigetto, l’interessato può presentare ricorso al presidente del Tribunale o della Corte di Appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Il ricorso è notificato all’Ufficio delle Entrate.
L’ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all’interessato e all’Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato.

13. Cosa devi fare dopo l'ammissione?

Devi comunicare entro 30 giorni dalla fine di ogni anno, dopo la presentazione della domanda di ammissione o dalla comunicazione precedente, e fino alla conclusione del processo, ogni eventuale variazione del reddito avvenuta nell'anno trascorso. Se vi sono state variazioni che hanno comportato il superamento del tetto massimo reddituale statuito, il patrocinio a spese dello Stato verrà revocato.

Scelta del difensore

14. Come si sceglie il difensore?

  1. La scelta dell'avvocato resta sempre al soggetto ammesso al patrocinio (il Tuo avvocato lo scegli Tu), ma si può nominare un solo difensore. L'art. 80 D.P.R. 115/2002, sostituito dall'art. 1, L. 24.02.2005, n. 25 stabilisce ora che chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di Corte di Appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.
  2. Se si procede avanti la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, o la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di Corte di Appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
  3. Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore di sua scelta iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato optando anche fra i professionisti fuori dal distretto di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 (qualora si scelga un avvocato al di fuori del Distretto di Corte di Appello competente, il costo delle trasferte non sarà sostenuto dal Patrocinio a Spese dello Stato).
Il difensore nominato con il beneficio potrà avere un sostituto processuale anche non iscritto all'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato.

Spese

15. Cosa si deve pagare?

Niente. Tutte le spese vengono pagate dallo Stato, o sono prenotate a debito, e non si deve pagare l’avvocato o il consulente tecnico.
Ogni patto contrario è nullo!
L’avvocato e i consulenti che chiedono l’anticipazione dei compensi incorrono in grave sanzione disciplinare.
Il patrocinio a spese dello Stato vale per il contenzioso per cui vi è stata ammissione: le attività processuali ulteriori, ovvero eventuali altre cause autonome e le impugnazioni, dovranno vedere nuova domanda di ammissione.
Restano a carico del richiedente le attività professionali erogatigli al di fuori del patrocinio a spese dello Stato (ad es. le consulenze e l'attività stragiudiziale estranea alla causa per cui vi ammissione al beneficio).

16. Cosa succede se si è ammessi per errore?

Si devono sostenere e rifondere tutte le spese, anche quelle anticipate dallo Stato o prenotate a debito.
Ciò accade anche se non si è data comunicazione di aver variato il proprio reddito in modo così rilevante da impedire il persistere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Sanzioni

17. Cosa succede se si dichiara il falso?

Le persone ammesse al patrocinio possono essere sottoposte al controllo della guardia di finanza, anche tramite indagini presso le banche e le agenzie di finanziamento.
Le dichiarazioni false od omissive e la mancata comunicazione degli aumenti di reddito sono punite con la pena della reclusione in carcere da 1 a 6 anni e 8 mesi di reclusione in carcere e con la multa da 309,87 a 1.549,37 euro; la condanna comporta la revoca dall'ammissione al patrocinio a Spese dello Stato con effetto retroattivo, oltre al pagamento a carico del richiedente di tutte le somme corrisposte dallo Stato.
La sanzione penale è prevista anche per chi omette di comunicare le variazione del reddito entro il termine di 30 giorni dalla scadenza di un anno dalla presentazione della domanda di ammissione o dalla presentazione della precedente dichiarazione.